GERUSIA

Enciclopedia Italiana (1932)

GERUSIA (il nome ufficiale in età storica è γερωχία; fra i moderni si usa il nome, prevalso per tradizione letteraria, di γερουσία, da γέρουντες "maggiorenti)

Ugo Enrico PAOLI
Gaetano DE SANCTIS

È l'assemblea degli anziani in varî stati greci. Il collegio dei geronti nell'età più antica è il consiglio della corona, formato dai maggiorenti, i quali assistono il re nelle deliberazioni e nei giudizî. Il re ne richiede il parere solo quando lo crede opportuno, e non ne è vincolato. Il progressivo affermarsi della nobiltà a spese del potere regio, il fatto cioè che caratterizza il periodo più antico della storia greca, si riflette nella sempre maggiore importanza acquistata da questo consiglio. In Omero i geronti portano lo scettro e hanno anch'essi il titolo di re (βασιλεῖς). Il consiglio si riunisce, convocato dal re, nel palazzo o al campo sotto la tenda di lui e delibera durante il banchetto. Questo particolare, che è di rito, si spiega col carattere sacrale che ha il banchetto fra i Greci. In età storica, nelle città aristocratiche la gerusia è l'organo di diritto pubblico più importante; solo a Sparta le fonti permettono di studiarne la composizione, il funzionamento, le attribuzioni.

La gerusia spartana. - A differenza dei geronti dell'età più antica, l'età e il numero dei quali è oscillante, a Sparta essi erano ventotto; quindi, coi due re, che per diritto facevano parte del collegio e lo presiedevano formavano un consiglio di trenta membri. Essi erano eletti dall'apella, l'assemblea popolare (ἀπελλά). Condizioni per essere eletti erano: 1. appartenere alla nobiltà; 2. esser liberi, per l'età, dal servizio militare, il che avveniva a quarant'anni ἀϕ'ἥβης, a sessant'anni cioè; 3. presentare la propria candidatura. I geronti erano eletti per acclamazione. Alcuni uomini di fiducia, scelti dall'assemblea, venivano chiusi in una stanza di un edificio vicino, in modo da udire, senza vedere alcuno, le grida di acclamazione; questi fiduciarî giudicavano, tenendone nota per ordine, dell'intensità delle acclamazioni; l'ordine della presentazione dei candidati all'assemblea veniva stabilito per sorteggio solo dopo che i fiduciarî erano stati chiusi. Era eletto il candidato a favore del quale, a giudizio dei fiduciarî, si era urlato di più. L'eletto veniva incoronato e festeggiato.

L'ufficio di geronte nell'età classica durava tutta la vita; sembra che l'irresponsabilità, che ineriva a tale ufficio per esser vitalizio, fosse causa di corruzione e di venalità. La gerusia non ha diritto di autoconvocazione; nei tempi più antichi il diritto di convocarla spettava solo ai re, e a quello dei re che non era al campo; nei secoli V e IV anche agli efori, dopo che questi ebbero usurpato molte delle prerogative regie. Col prevalere della nobiltà, la gerusia da corpo consultivo diviene l'organo più importante del potere esecutivo, le cui deliberazioni sono definitive e vincolano anche i re, che pure vi hanno diritto di voto. È incerto se un tempo i re avessero due voti per ciascuno; certo è che nell'età della guerra peloponnesiaca disponevano di un voto solo. In assenza del re votava per lui il geronte μάλιστα προσήκων (espressione vaga: forse il più vicino per parentela). Spettava poi alla gerusia l'esame dell'integrità fisica dei re, la decisione delle controversie circa la successione al trono, e, con gli efori, il giudizio penale sui reati di un re. In principio le deliberazioni della gerusia son legge per tutti i cittadini; ma nell'età a noi nota questo principio vale solo per il caso in cui le deliberazioni siano unanimi: in caso contrario la decisione definitiva era rimessa all'assemblea e, poiché era difficile che fra i geronti vi fosse unanimità d'accordo, in pratica le deliberazioni della gerusia precedevano e preparavano quelle del popolo (ufficio probuleutico). Nell'apella i geronti intervengono con diritto di discussione. La gerusia può annullare le deliberazioni del popolo; avviene perciò che l'apella, se consente con la minoranza dei geronti, può impedire che il deliberato della maggioranza diventi definitivo, ma non può determinare necessariamente il trionfo della minoranza. I geronti, come i re e gli efori, rappresentano lo stato nei rapporti con le altre potenze; la maggioranza dei geronti interviene nella stipulazione dei trattati. Essendo ammesso in Sparta il cumulo degli uffici, i geronti potevano essere ambasciatori. Il collegio dei geronti dirigeva l'attività dello stato, deliberando su tutti gli argomenti di pubblico interesse. Non si può dire qual fondamento abbia la notizia di Gellio che attribuisce ai geronti una sorveglianza generale sui costumi dei cittadini. Le attribuzioni giudiziarie della gerusia derivano dalla sua stessa natura giuridica di organo sovrano. Tuttavia, quando esercita il potere giudiziario, la gerusia ha diversa composizione, perché i re non partecipano alle sue sedute. Essa aveva giurisdizione penale nelle cause d'omicidio e su quelle che portavano alla condanna a morte o ad atimia (v.). Il processo, a differenza di ciò che avveniva ad Atene, poteva durare diversi giorni, e, anche dopo il giudizio, esser riaperto in qualunque momento, non essendo ammessa l'exceptio rei iudicatae. Quando doveva essere giudicato un re, il tribunale era composto dei geronti, degli efori e dell'altro re.

La gerusia nell'età alessandrina e romana. - La gerusia si mantenne anche nell'età alessandrina e romana, pur con mutazioni nella composizione, nella durata dell'ufficio nell'importanza. Con la riforma di Cleomene, sulla fine del sec. III, accanto ai geronti furono istituiti i patronomi. Poco credito ha la notizia di Pausania che la gerusia fosse soppressa dal 226 da Cleomene.

La gerusia negli altri stati. - Anche in altri stati (a Creta, in Elide) troviamo nell'età classica una gerusia, simile, come ufficio, a quella spartana. Istituzione analoga alla gerusia erano gli ἀμνήμονες di Cnido, i τιμοῦχοι di Massalia, gli Ottanta di Corinto: questi ultimi formavano un consiglio di membri eletti a vita che governavano accanto a una βουλή di consiglieri eletti per un anno. Nell'età postclassica e soprattutto nell'età imperiale romana, troviamo ancora menzioni di gerusia nelle città greche (massimamente: isole Egee, Tracia, Asia Minore); rarissime nei testi letterarî, men rare nei testi epigrafici.

Gerusia in Cartagine. - In Cartagine, come in Roma e in talune città greche, il potere supremo stava di fatto nelle mani d'un consiglio vitalizio di maggiorenti, che gli scrittori greci designano col nome di gerusia (γερουσία) e i Latini col nome di senato. Questo consiglio di maggiorenti pare fosse composto di 300 membri.

Di essi 30 costituivano un supremo consiglio che nelle fonti latine viene chiamato consilium sanctius e al quale le fonti greche riservano talora il nome di gerusia mentre designano il maggiore consiglio con quello di σύγκλητος. Le fonti ci parlano anche di decem principes e taluni critici identificano questi dieci col consiglio supremo. Sembra piuttosto che il supremo consiglio fosse diviso in tre sezioni analoghe alle pritanie dei Greci e che ciascuna di queste sezioni sedesse in permanenza per un periodo determinato. Ai due consigli spettava il far leggi e il prender tutte le deliberazioni interessanti lo stato comprese quelle concernenti la pace e la guerra. I due suffeti, cioè i magistrati supremi annui, radunavano il consiglio e lo presiedevano. Quando vi era unanimità, cioè, come dobbiamo credere, quando i due suffeti si trovavano d'accordo tra loro e con la maggioranza del maggiore e minore consiglio, le deliberazioni prese avevano forza di legge e non c'era bisogno di riferire in proposito all'assemblea popolare. Quando l'unanimità nel senso detto non c'era, la deliberazione definitiva spettava al popolo. Al popolo spettava pure di eleggere i membri dei due consigli. Per essere eleggibili si richiedevano condizioni determinate di età e di censo per modo che la gerusia fu sempre il palladio dell'oligarchia che dominò in Cartagine per secoli. Sembra del resto che le elezioni, nelle quali la corruzione praticata apertamente aveva grande efficacia, fossero di regola puramente formali. Pare infatti che il senato si reclutasse normalmente tra quelli che avevano già rivestito le maggiori magistrature, sicché l'elezione popolare alle magistrature finiva con l'essere un'elezione indiretta al senato. Ma anche questo diritto elettorale era di fatto alquanto illusorio perché, come sembra, i senatori in ufficio sceglievano in certo modo tra i giovani aspiranti alle magistrature cooptando i prescelti sia pure provvisoriamente nel senato, e li designavano così al suffragio popolare. Il popolo del resto si invitava qualche volta a votare nelle questioni di maggior interesse, anche se il parere dei suffeti e delle due gerusie era stato unanime, ma questo era caso assai raro. Non sappiamo per esempio che venisse sottoposta al popolo la deliberazione presa dalla gerusia nella famosa seduta della primavera 218 in cui si respinse l'ultimatum romano. Nel seno della gerusia venivano eletti, eome pare, anche quei centumviri che costituivano una specie di ordo iudicum destinato soprattutto a ricevere i rendiconti di generali e magistrati. Sicché anche qui, nonostante l'apparente elezione popolare dei centumviri che Annibale si sforzò di rendere effettiva l'oligarchia dominante pare avesse più che altro un organo di controllo destinato a impedire che generali o magistrati acquistassero un potere incompatibile con gli ordinamenti repubblicani. In sostanza, per quanto possa parere criticabile in sé il modo di reclutarsi della gerusia cartaginese, a essa e al modo di reclutarla è dovuta la mirabile continuità della politica di Cartagine e la stabilità dei suoi ordinamenti.

Bibl.: Gerusia greca: Per l'età omerica: G. Finsler, Homer, I, 2ª ed., Lipsia 1914, p. 202 segg.

Per l'età storica: E. Ciccotti, La costituzione di Licurgo, Napoli 1886; E. Meyer, Geschichte d. Altert., II, Stoccarda 1893, par. 226, p. 346 segg.; G. Gilbert, Handbuch d. griech. Staatsalt., I, 2ª ed., Lipsia 1893, p. 52 segg.; E. Caillemer, in Daremberg e Saglio, Dictionnaire des antiquités gr. et rom., s. v. Gerousia; G. F. Schömann e J. H. Lipsius, Griech. Altertümer, Berlino 1897, p. 140 segg.; V. Costanzi, Le costituzioni di Atene e di Sparta, Bari 1927, p. 111 segg.; J. Miller, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., VII, col. 1264 segg., s.v. Gerontes, Gerusia; U. Kahrstedt, Griechische Staatsrecht, I (1922), p. 246 segg. e passim (consultare l'indice analitico): per gli ordinamenti spartani è, fra le più recenti, l'opera fondamentale. - Sulla questione della pretesa abolizione della gerusia da parte di Cleomene, v. Beloch, Griech. Gesch., IV, i, 1925, p. 703, n. 3 e Th. Lenschau, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., XI, col. 703, s.v. Kleomenes.

Gerusia a Cartagine: G. De Sanctis, Storia dei Romani, III, i, Torino 1916, p. 50 segg.; S. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, II, Parigi 1918, p. 221 segg.; O. Meltzer, Geschichte der Karthager, II, Berlino 1896, p. 36 segg. V. anche cartagine.