BOTTIGELLA, Girolamo

Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 13 (1971)

BOTTIGELLA (Botticella, Butigella), Girolamo

Piero Craveri

Nacque a Pavia nel 1470 da famiglia patrizia. Già un Cristoforo e un Gian Pietro Bottigella avevano tenuto, alla metà del sec. XV, corsi di diritto canonico nello Studio pavese; il B., dopo avervi fatto gli studi, dal 1495 prese ad insegnarvi diritto civile, durante gli anni del magistero di Bartolomeo Socino e di Giason Del Maino. Ebbe scolari giuristi insigni come Mario Mantova e Gian Francesco Ripa; l'insegnamento pavese del B. non dovette tuttavia andar oltre, il 1504, quando lo troviamo nei Rotuli dell'università di Padova.

Nel 1509 il B. tornava ad insegnare nello Studio della città natale. Ma proprio a quell'anno risalgono i suoi rapporti con la corte francese; dovette raggiungere la Francia verso la fine dell'anno successivo: le "legazioni" diplomatiche ci segnalano la parte di rilievo che egli ebbe al seguito di Luigi XII, come consulente giuridico, nella preparazione del concilio di Pisa, a cui partecipò, dal dicembre 1511 al gennaio 1512, come auditore.

Per l'ostilità aperta manifestatagli da Giulio II a seguito del ruolo da lui svolto nel concilio, il B. nel 1512 tornò a soggiornare in Francia, dove Luigi XII lo nominava membro del Senato di Grenoble e titolare della cattedra di diritto civile nella locale università. Nel 1513 con l'avvento di Leone X veniva chiamato ad insegnare a Roma, nel quadro della riforma dell'università attuata dal nuovo pontefice.

Il B. morì a Roma nel 1515 e fu sepolto nella chiesa di S. Maria sopra Minerva.

L'opera giuridica del B. è in prevalenza il risultato dell'insegnamento; scarsa l'attività consulente rimastaci, limitata a una raccolta di consilia conservata in un ms. della Vallicelliana (Giorgetti Vichi-Motticoni, p. 26).Scarsa anche l'opera trattatistica a carattere monografico, così consueta nella letteratura giuridica quattro-cinquecentesca se si esclude un Tractatus de officio et potestate delegatorum, Lugduni 1528. Moltissime invece sono le repetitiones che ci sono rimaste del B., il genere esegetico più legato all'attività docente. In parte esse sono andate a comporre il Commentarium in primam partem Codicis, opera postuma stampata a Venezia nel 1558. Numerose poi quelle confluite nella grande raccolta di Repetitionum seu commentariorum in varia iurisconsultorum responsa, stampata a Lione nel 1553 e poi ristampata a Venezia nel 1608 col titolo di Repetitionum in variis iuris civilis leges.

Seguendo l'ordinamento della ristampa veneziana troviamo nel II volume della raccolta, "in secunda parte Digesti Veteris", le seguenti repetitiones del B.: Super Rubr. D. Si certum petatur (f. 2); Super l. Bene est quae est D. Si certum petatur (f 36); Super l. Cum quid D. Si certum petatur (f. 84); Super l. Si quis nec causam D. Si certum petatur (f. 90); Super l. Quod te D. Si certum petatur (f. 94); Super l. Certum D. Si certum petatur (f. 113); Super l. Si tibi D. Si certum petatur (f. 116); Super l. Quidam: existimarunt D. Si certum petatur (f. 117); Super l. Vinum D. Si certum petatur (ff. 135 e 145);nel VI volume, "in secunda parte Digesti Novi": Super Rubr. De verborum obl. (f. 1); Super l. Stipulatio,quae est prima D. De verborum obl. (f. 128); Super l. Stipulatio,quae est quarta D. De verborum obl. (f. 197); Super l. Is cui bonis D. De verborum obl. (f. 301); Super l. Impossibiles D. De verborum obl. (f. 305); Super l. Sciendum D. De verborum obl. (f. 306); Super l. Stipulatio hoc modo,D. De verborum obl. (f. 344);e infine nel III volume, "in prima parte Codicis", parte delle repetitiones contemporaneamente rifluite nel Commentarium.

L'opera del B. è un documento caratteristico del momento conclusivo dell'età preumanistica; il terreno su cui si muove è senza dubbio quello di una puntuale, oculata revisione dei testi romani, di un rigore assoluto nell'uso degli strumenti logici e di una schietta fedeltà al senso della fonte, nonché di un intento di rinnovamento tra le conclusioni ricettizie e le opinioni comuni, con una contrapposizione netta della propria personalità e delle proprie conclusioni a quelle dei dottori precedenti. L'esegesi del B. finisce così per acuire certi caratteri che erano già andati affiorando nel Fulgosio e in Decio, trasportando su un piano sistematico il tentativo di revisione testuale che era affiorato tra questi interpreti, ma gli strumenti esegetici sono ancora puramente logici, né vi è ancora traccia di sussidi storico-filologici, né tanto meno di una storicizzazione del testo romano. Per questo è più corretto ascrivere il B. all'età preumanistica, come fa il Grossi, pur riconoscendo che sussistono nel suo metodo e nella sua sistematica elementi profondamente innovatori.

Fonti eBibl.: N. Machiavelli, Legazioni e commissarie, a cura di S. Bertelli, Milano 1964, III, pp. 1407, 1460 s.; Catal. dei mss. della Vallicelliana, a cura di A. M. Giorgetti Vichi-S. Motticoni, I, Roma 1961, p. 26; G. Panziroli, De claris legum interpretibus, Venetiis 1637, p. 323; A. Fontana, Amphitheatrum legale seu Bibliotheca..., Parmae 1688, col. 160; G. M. Mazzuchelli, Gli Scrittori d'Italia, II, 4, Brescia 1763, pp. 2472 s.; E. Besta, Fonti: Legislazione e scienza giuridica..., in Storia del diritto italiano, diretta da P. Del Giudice, II, 2, Milano 1925, p. 868; P. Grossi, Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune, Milano 1960, pp. 428 ss., 435, 472.

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