Giudizio abbreviato

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Introdotto nel codice di procedura penale del 1988, il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un procedimento qualificato speciale in quanto non dà luogo al momento dibattimentale, ma, su richiesta dell’imputato, può essere definito nella fase dell’udienza preliminare e permette di attribuire valore probatorio agli atti delle indagini preliminari, costituendo un’eccezione al principio del contraddittorio dibattimentale nel momento della formazione della prova.

Presupposti di questo rito sono: la richiesta di rinvio a giudizio, la fissazione dell’udienza preliminare, la richiesta dell’imputato – rispetto alla quale, dopo la l. n. 479/1999, non è più necessario il consenso del p.m. – e la definibilità del processo allo stato degli atti, raccolti cioè nel corso delle indagini preliminari, salvo la necessità di ulteriore attività di acquisizione probatoria. In questo tipo di rito si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare.

Voci correlate

Giudice dell'udienza preliminare

Principio del contraddittorio. Diritto processuale penale

Udienza preliminare

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