PERNO, Guglielmo de

Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 82 (2015)

PERNO, Guglielmo

Andrea Romano

de (Guillielmus Pernus, de Perno, di Lu Pernu). – Nacque a Siracusa da Niccolò, negli ultimi decenni del Trecento.

Studiò, in Sicilia, sotto la guida dell’arcivescovo Ubertino de Marinis e di Berengario Bardace, e nel 1405 ricevette dal re Martino un assegno di sei onze annue, riconfermatogli negli anni successivi, per studiare diritto civile a Bologna, ove seguì i corsi di Bartolomeo da Saliceto. Si laureò poi a Padova ove, nel 1412, ricevette le insegne dottorali da Raffaele Fulgosio. Rientrato in Sicilia, alternò l’esercizio dell’avvocatura a varie cariche pubbliche.

Nel 1419 fu avvocato fiscale. Nel 1420, fu iudex ac consul di Catania e quindi regio consultore e sindacatore degli ufficiali di Trapani, Erice, Salemi, Sciacca e Corleone, giurato di Siracusa e giudice della Camera Reginale. Probabilmente nel 1424 dovette recarsi in Aragona per essere sottoposto a giudizio innanzi alla sovrana. Fu giudice dei primi appelli di Palermo e nel 1428 ottenne la cittadinanza di Catania. Lo stesso anno sposò la nobile Norella de Schifanò Bonsole, acquistando i feudi di Fiumetorto, Racha, Cuba e metà di Malinventre, ponendo così le condizioni per l’accesso alla nobiltà feudale. Da tale matrimonio nacquero due figli: Giovanni Niccolò e Ruggero, barone di Malinventre e Cuba.

Svolse l’attività professionale principalmente fra Siracusa e Palermo. Pur ricoprendo alte magistrature restò presente nei luoghi d’origine per curare i propri interessi economici. Più volte giurato di Siracusa, fu giudice della Regia Gran Corte e avvocato fiscale. Nel 1451-52 fu giudice degli appelli a Noto.

Concordemente indicato come il maggiore feudista siciliano del XV secolo, dalle sue interpretationes trassero argomento molte successive trattazioni e Pietro de Gregorio, uno dei più autorevoli feudisti siciliani, lo definisce «summus inter modernos siculos feudista». Larga parte della sua produzione scientifica ci è fortunosamente pervenuta. Si tratta, principalmente, di tre tipologie di fonti, che lo stesso autore ci presenta distinte in tre volumina (i consilia discussi alla luce della normativa di diritto comune e di diritto consuetudinario siciliano; i pareri e trattatelli su argomenti feudali; e i lavori esegetici sulle consuetudini delle città siciliane, mentre restano rare tracce di una sua attività esegetica sul diritto romano).

Ci è pervenuto, inedito e probabilmente mutilo, il volumen dei consilia, che conserva 128 consilia non pheudalia (ms. presso la Biblioteca Comunale di Siracusa) raccolti a partire dal 27 agosto 1439 (ma probabilmente confluirono in esso anche alcuni consigli scritti posteriormente a tale data, mentre altri si possono ritenere perduti). Molti o non sono datati o portano solo l’indicazione del giorno, del mese e dell’indizione per cui è difficile stabilirne una datazione sicura. Possiamo ritenere al riguardo che il giurista sia ritornato più volte sui propri scritti e che questi siano stati ordinati dallo stesso senza seguire rigidi criteri cronologici. Questo volumen consiliorum di Perno risulta di fondamentale interesse per la conoscenza della cultura giuridica isolana nel XV secolo. Oltre a quelli raccolti nel volume siracusano, sappiamo che il giurista scrisse forse quasi altrettanti consilia, solo alcuni dei quali ci sono pervenuti.

Si tratta per la gran parte di pareri dati a privati per servirsene come allegazioni processuali o come supporti extragiudiziari. Non sono rari i casi in cui il giurista argomentava la soluzione ricorrendo alla normativa di diritto comune, limitandosi a concludere «et hec vera puto de iure communi salva aliqua consuetudine vel statuto in contrarium disponente». Il diritto romano ricopriva nell’opera consiliare del Perno notevole importanza. Dai consilia non feudali del giurista sembrerebbe potersi ricavare che, almeno nella prima metà del XV secolo, quel diritto ebbe in Sicilia una vitalità e un ruolo di rilievo, probabilmente dovuto anche all’opera dei giuristi educati nelle scuole di diritto del continente.

Dalla lettura dei consilia si evidenzia tutta una gamma di rapporti che il giurista aveva con vari soggetti influenti nell’isola. Intravvediamo, ad esempio, i solidi legami che dovevano unirlo al vecchio maestro Ubertino de Marinis «... consului haec cum Ubertino archiepiscopo urbis Panhormi» detto anche «profundissimus et excellentissimus vir, pater et preceptor», oppure a Berengario Bardace, consigliere della regina, che il giurista ritrovò quale giudice-amico quando fu chiamato a discolparsi da un’accusa mossagli quand’era giudice della Camera Reginale da tale Zabugardo «nihil a demente ydiota differentem». S’intuiscono, altresì, gli ottimi rapporti tenuti con gli antichi colleghi d’università quali Adamo Asmundo, Bernardo Platamone e 1’«egregius excellens doctor legum dominus» Gualtiero Paternò.

A Perno sono attribuibili anche scritti in materia feudale, editi in antico. Si tratta dei tractatus de rege, de principe ac de regina, probabilmente composti dopo il 1434; delle interpretationes dei capitula Si aliquem e Volentes; dei notabilia pheudalia e di ventiquattro consilia pheudalia (riuniti in un unico volume alquanto raro, anche se più volte edito).

In questi consilia pheudalia è possibile leggere un tentativo di raccordo fra il diritto feudale comune e il diritto feudale siciliano, dando però a quest’ultimo l’assoluta primazia. Sul loro rilievo, basti qui solo ricordare che costituiscono la trattazione più estesa del diritto feudale siciliano, scritta nel XV secolo. I consilia riportati sono differenti fra loro per natura e richiesti da diversi soggetti; alcuni di essi sono responsa chiesti da privati al giurista, anche per lettera, mentre altri sono delle comparse processuali da presentare in dibattimento.

Complessivamente, il secundum volumen, a detta dell’autore, conteneva cinquanta utilissimi trattati. Infine, del tertium volumen, comprendente il repertorium in iuris apicibus, abbiamo solo tracce. Citato più volte nei consilia, sappiamo che conteneva commenti alla l. quotiens e alla l. hec venditio. Abbiamo inoltre notizia di un’attività esegetica sul commento di Andrea d’Isernia ai libri pheudorum.

Non sappiamo quando il Perno finì di rivedere i propri consilia. Possiamo solo supporre che ciò sia avvenuto intorno al 1443, ovvero paulo ante l’inizio del commento alle consuetudini siracusane. Dall’inedito commento alle consuetudini di Siracusa, che l’autore dice d’avere iniziato in quella città il 5 agosto 1444 «plurimum pluries pluriesque rogatus ac molestatus ut in legibilem formam aptamque reducerem» per risolvere «dubios casus et omissos ac dubia verba» apprendiamo che voce insistente, fra quanti richiedevano quello scritto, ultimato il 5 ottobre 1447, fu il vir peritus iudex Nicolaus de Augusta.

Dal complesso dei consilia dell’avvocato siracusano sembra potersi trarre la figura di un doctor veritatis, che, con tutti i limiti umani, ebbe come obiettivo primario l’affermarsi della giustizia. Certamente ebbe chiaro il ruolo del consultus in iure che, com’egli nota, «non debet esse verbosus nec dubitationes ex dubitationibus augumentare sed questiones solvere». I suoi pareri si distinsero per eleganza e profondità di trattazione. Egli non si limitò ad esporre il suo punto di vista giustificandolo con l’allegazione di leges et auctoritates ma, alla ricerca di una corretta soluzione di diritto, cercò di ricostruire la mens della norma controversa riportandola al complesso normativo del diritto siculo o comune. Non scrisse per allievi o nella scuola: le sue opere, frutto dell’attività professionale, furono raccolte come repertorio giurisprudenziale ad utilitatem curialium.

La fortuna editoriale dei testi di Perno, fatta eccezione per i consilia pheudalia, fu scarsa o nulla. L’erudito siracusano Onorato Gaetani, nel 1632, lasciò un legato al Rettore del Collegio dei gesuiti della città per la pubblicazione delle consuetudini con il commento del Perno (ma l’iniziativa non ebbe esito). Anche l’avvocato Di Paola Avolio e il canonico Rosario Gregorio, nel Settecento, accarezzarono l’idea di pubblicare l’opera, ma senza seguito. In fine Vito La Mantia aveva promesso una “speciale memoria” sul giurista, limitandosi a pubblicare qualche notizia biografica e, con l’edizione delle consuetudini siracusane, poche righe del prologo del giurista a quel commento. Pertanto, l’importante apparato resta ancora inedito. Di Perno, resano anche poche glosse alle consuetudini di Messina, ai privilegi di Augusta e di Agrigento e si ha notizia di commenti alle consuetudini di Catania e Palermo.

Non dedito, almeno in Sicilia, ad attività didattiche, Perno visse la vita del foro, ora come avvocato ora come giudice, ricavandone apprezzabili profitti. Attraverso l’esercizio della professione, oltre che con un accorto matrimonio, riuscì a possedere terre feudali anche se non ad acquistare il titolo di barone, di cui s’investì invece il figlio Ruggero. Coronò una decisa operazione di promozione economica e sociale, aspirazione comune a quanti intraprendevano (in Sicilia) gli studi di diritto. Sostanzialmente ignorata dalla storiografia giuridica, la sua opera di giurista meriterebbe maggiore attenzione e studi analitici.

Fonti e Bibl.: I consilia non feudali di Gugliemo Perno sono reperibili, inediti, nel volume custodito a Siracusa, Biblioteca Comunale, Libro di legge. Guglielmo de Perno Consilia 128 e nei manoscritti di Palermo, Biblioteca Comunale, ms. Qq. F. 55, cc. 1. 94r-117r; Palermo, Biblioteca Regione Siciliana, IV. F 11, cc. 178v-179r; Catania, Biblioteca Universitaria, Vent. 1. 115, cc. 23v-24v. Essi sono censiti, e in parte editi, in A. Romano, Giuristi siciliani (vedi infra). Il commento alle consuetudini di Siracusa si legge, inedito, nel ms. di Siracusa, Biblioteca Seminario Arcivescovile “Alagoniana”, Consuetudines civitatis Syracusarum cum glosis Guillelmi de Perno e nel ms. legato in appendice a Regni Siciliae Capitula, Messanae 1526 (Roma, Biblioteca Nazionale, 71.1.F.7). I consilia feudali sono editi in Guilielmi de Perno … consilia pheudalia, apud Pitrucium Spira, Messanae 1537; Consilia feudalia omnium clarissimorum u.i.d. …, Lugduni 1553, cc. 231–267, e ancora Venetiis 1573, Venetiis 1601 [edizioni, queste ultime, attestate da A. Fontana, Amphiteatrum legale seu biblioteca legalis, I, Parma 1688, p. 2 e altri].

E. Mauceri, G. de P. giureconsulto siracusano del secolo XV. Studio biografico critico, Siracusa 1896; V. La Mantia, Antiche consuetudini delle città di Sicilia, Palermo 1900, pp. CXLVII s.; L. Genuardi, I giuristi siciliani dei secoli XIV e XV anteriormente all’apertura dello Studio di Catania, in Studi storico giuridici dedicati ed offerti a F. Ciccaglione, I, Catania 1909, pp. 421 s.; A. Romano, Giuristi siciliani dell’età aragonese. Berardo Medico, G. P., Gualtiero Paternò, Pietro Pitrolo, Milano 1979, pp. 33-143; F. Migliorino, Un “consilium” di G. P. per un processo di magia in Sicilia, in Quaderni Catanesi, IV (1980), pp. 729-738; A. Romano, G. P. da Siracusa cittadino Palermitano, in Studi in memoria di Mario Condorelli, III, Milano 1988, pp. 283-294; Id., P., G., in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), II, Bologna 2013, pp. 1542 s.

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