Impeachment

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L’impeachment rientra tra gli istituti della c.d. giustizia politica, cioè tra quegli istituti in cui le assemblee parlamentari svolgono una funzione di tipo giurisdizionale (ad esempio, artt. 1, sez. III, e 2, sez. IV, Cost. U.S.A. 1787; tit. III, cap. II, sez. IV, artt. 5 e 8 Cost. Francia 1791; artt. 33 e 55 Cost. Francia 1814; artt. 28 e 47 Cost. Francia 1830; artt. 36 e 47 Statuto albertino; art. 9 l. cost. 24.2.1875 e art. 12 l. cost. 16.7.1875 Francia), e costituisce l’antecedente storico delle moderne forme di responsabilità politica.

L’istituto dell’impeachment nasce nell’Inghilterra medioevale, a seguito della crisi costituzionale del 1376, in cui il Parlamento rivendicò a sé il diritto di giudicare i Ministri del Re colpevoli di gravi reati, sottraendo questo potere al Consiglio privato della Corona (Curia Regis). A seguito della differenziazione tra i due rami del Parlamento in Camera dei comuni e Camera dei Lord, la procedura dell’impeachment si è perfezionata, nel senso che è stato stabilito che la messa in stato di accusa spettasse alla prima, mentre alla seconda spettasse il vero e proprio giudizio.

L’istituto ha poi assunto una grande importanza nella seconda metà del XVII secolo, in quanto, stante il principio dell’irresponsabilità del Monarca («il Re non può far male»; Capo dello Stato), esso costituiva il modo attraverso cui far valere la responsabilità dei Ministri nei confronti del Parlamento, tanto che nell’Act of Settlement (1700) vi fu un riconoscimento formale di esso. Tuttavia, nel momento stesso in cui alla responsabilità penale si andava sostituendo una forma di responsabilità politica, tramite il voto di fiducia (Fiducia parlamentare), l’impeachment è caduto in desuetudine: nell’ambito della storia costituzionale inglese, infatti, gli ultimi due procedimenti di impeachment sono datati rispettivamente 1788 e 1805.

Nel frattempo, però, la procedura di impeachment è stata recepita nella Costituzione degli U.S.A., con un’accentuazione del suo carattere politico: l’art. 1, sez. III, Cost. U.S.A. 1787 prevede, infatti, che la procedura di impeachment non abbia altro scopo che di allontanare dalla sua carica il condannato, ferma restando la possibilità di sottoporlo anche a procedimento penale e condannarlo. D’altra parte, il carattere essenzialmente politico dell’impeachment statunitense era stato messo in evidenza anche da A. Hamilton nei Federalist Papers. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, la messa in stato di accusa viene deliberata dalla Camera dei rappresentanti a maggioranza assoluta, mentre la condanna viene pronunciata con deliberazione del Senato a maggioranza dei due terzi. Possono essere soggetti ad impeachment il Presidente, il Vicepresidente, i membri del gabinetto presidenziale, i funzionari di nomina presidenziale e gran parte dei giudici, compresi quelli della Corte suprema. Nel giudizio contro il Presidente, il Senato non viene, però, presieduto dal Vicepresidente, ma dal Presidente di quest’ultima. Nella storia costituzionale statunitense, mentre vi è stato un solo caso di impeachment contro un giudice della Corte suprema, non riuscito a causa del mancato raggiungimento del quorum dei due terzi, vi sono stati diversi casi di impeachment contro Presidenti: oltre quello rivolto contro Johnson, rimosso dalla carica nel 1868, si possono citare l’impeachment contro Clinton (che non ottenne, però, la suddetta maggioranza dei due terzi) e quello contro Nixon (che, per evitare la messa in stato di accusa, preferì dimettersi poco prima della votazione).

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