INCANTO

Enciclopedia Italiana (1933)

INCANTO (dal lat. in quantum "fino a quanto [offrite]?" fr. enchères; sp. remate; ted. Versteigerung, Auktion; ingl. auction)

Luigi Perla

Col termine d'incanti si designano i diversi procedimenti usati in alcuni contratti bilaterali onerosi (vendita, locazione di cose, appalto, ecc.) per ottenere, mediante la gara aperta tra varî concorrenti, una più rapida conclusione del contratto e un prezzo più vantaggioso per colui che propone la gara.

I più noti sistemi d'incanto sono i seguenti: 1. incanto col pubblico banditore, nel quale le offerte, in generale a partire da un prezzo base, sono fatte verbalmente o in modo equivalente dai concorrenti insieme riuniti; 2. incanto a candela vergine, nel quale l'intervallo di tempo tra l'offerta e l'aggiudicazione è regolato sulla durata intercedente tra l'accensione e lo spegnimento di un certo numero di candele: 3. incanto a offerte segrete scritte, nel quale le offerte sono presentate dai concorrenti per iscritto in un piego chiuso e il massimo o il minimo del prezzo, se è stato preventivamente fissato, è pure di consueto chiuso in una scheda sigillata, la quale viene aperta dopo che sono state raccolte le offerte; 4. incanto a offerte segrete verbali, nel quale le offerte sono comunicate a chi presiede la gara verbalmente, ad aures; 5. incanto a sistema olandese, nel quale le offerte del prezzo, anziché esser fatte dai concorrenti, sono avanzate da chi promuove l'incanto, partendo da un prezzo massimo e successivamente diminuendolo finché non sia accettato. Con questa ultima forma, anziché tendere a ottenere il prezzo più alto, si mira essenzialmente a rendere più pronta la conclusione del contratto. Il primo di questi sistemi viene adoperato specialmente nella vendita (giudiziaria o volontaria) delle cose mobili, il secondo nella vendita forzata degl'immobili, il terzo nei contratti delle pubbliche amministrazioni, il quarto in alcune contrattazioni commerciali per la vendita di derrate, il quinto, infine, pure nel commercio, per le cose che si vendono in grande quantità e hanno un prezzo di mercato.

In Atene si poneva all'incanto la riscossione delle imposte. Si usava inoltre l'incanto per la concessione dell'esercizio delle miniere di proprietà dello stato e per l'aggiudicazione al miglior offerente dei lavori pubblici, per la vendita dei beni dei proscritti o incamerati a seguito di ordine del giudice, per l'affitto dei beni dei templi e di quelli dei pupilli o per la vendita dei beni sacri o appartenenti ai demi e alle fratrie. L'incanto doveva esser reso di pubblica ragione con un avviso contenente le condizioni con le quali esso sarebbe stato effettuato.

In Roma la vendita del bottino di guerra o dei beni dei condannati alla pena capitale, dei proscritti o dei debitori dell'erario, era compiuta a favore del maggior offerente e costituiva uno dei modi di diritto pubblico per l'acquisto della proprietà. Questa vendita era detta sub hasta perché, prima di procedervi, il magistrato faceva piantare una lancia sul foro o davanti a un tempio. Ugualmente si seguì il sistema dell'incanto nelle forme successive attraverso le quali si svolse l'esecuzione contro il debitore insolvente (bonorum venditio e bonorum distractio) e inoltre nell'aggiudicazione degli appalti per la riscossione delle imposte e per l'esecuzione delle opere pubbliche. Ma anche fuori di questi casi l'uso degl'incanti era assai comune: vi si ricorreva per liquidare rapidamente in danaro, in caso di bisogno, il valore di oggetti e cose preziose, per sbarazzarsi di vecchi mobili fuori uso, e da parte degli agricoltori per collocare i prodotti della terra. Per conto dei terzi procedevano spesso a vendite all'incanto gli argentarii (banchieri). Alla vendita all'incanto fu applicata da Augusto nel 7 a. C. un'imposta dell'uno per cento (centesima rerum venalium), abolita nel 39 d. C. da Caligola e ristabilita più tardi.

Nel Medioevo l'incanto ebbe scarsissima applicazione. Nell'esecuzione forzata germanica prevalse il sistema della consegna immediata della cosa (datio in solutum), né si può dire con sicurezza se e come avvenisse la conversione in danaro della cosa pignorata a favore del creditore. Ritornati in vigore i principî romani, negli statuti più progrediti s'incominciò di nuovo ad ammettere la vendita ai pubblici incanti dei beni del debitore: tuttavia in parecchi altri statuti si continuò a dare la preferenza alla datio in solutum e in qualche luogo (come p. es. a Trento) gli incanti si facevano solo pro forma, all'improvviso, dopo di che, riuscito inutile l'esperimento, i beni venivano assegnati al creditore.

Nella dottrina giuridica il concetto dell'incanto come rapporto di diritto, nella forma tipica della pubblica gara, ha dato luogo a teorie diverse. Alcuni scrittori (R. Ihering, G. Unger, F. Regelsberger) considerano l'apertura come un invito a fare le offerte. Secondo questa teoria le offerte avrebbero il valore di proposte e l'aggiudicazione costituirebbe l'accettazione. Altri scrittori invece (F. Carnelutti, A. Scialoja, L. Barassi), con miglior fondamento, considerano come offerta l'apertura dell'incanto (offerta a persona indeterminata, ad incertam personam). Per questa seconda teoria l'apertura consiste nella dichiarazione di voler concludere il contratto con chiunque dei concorrenti al prezzo indicato dal concorrente stesso e a condizione che un altro concorrente non indichi un prezzo più favorevole per chi tiene l'incanto. Le dichiarazioni dei concorrenti rivestono perciò il carattere di altrettante accettazioni: esse tuttavia si designano, nel linguaggio comune, col nome di offerte, in riferimento a una parte del loro contenuto e cioè all'indicazione del prezzo. La condizione sotto la quale vengono successivamente conclusi i singoli contratti con i varî concorrenti è considerata da alcuni (B. Windscheid, F. Carnelutti) sospensiva, da altri (O. Stobbe) risolutiva. Tra le due opinioni sembra più fondata la prima, la quale infatti è la prevalente.

Il procedimento degl'incanti nella legislazione italiana è richiesto per l'esecuzione forzata contro il debitore, per la vendita dei beni dei minori e di quelli ereditarî e comuni, per la vendita coattiva per inesecuzione della compravendita commerciale, per i contratti dello stato, dei comuni e delle provincie, per l'appalto delle esattorie comunali, e per parecchi altri casi previsti dal codice di procedura civile, dal codice civile, dal codice di commercio e da leggi speciali.

Nell'esecuzione forzata mobiliare la vendita all'incanto è preceduta dal bando pubblicato e notificato secondo le prescrizioni degli articoli 629-630 cod. proc. civ. Nel giorno fissato l'incanto viene aperto dall'ufficiale incaricato a procedervi (cancelliere, ufficiale giudiziario o notaio). Se la vendita non può compiersi nello stesso giorno, essa viene rinviata al primo giorno seguente non festivo (art. 635). La vendita si fa per mezzo del banditore a favore del maggior offerente e a danaro contante. In difetto di pagamento si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e rischio del compratore (art. 634). Se per gli oggetti stimati e per le gioie non si presentano oblatori o le offerte sono inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto per qualsiasi somma nel giorno seguente non festivo (art. 638); gli oggetti d'oro e d'argento rimasti invenduti sono invece assegnati in pagamento al creditore istante e agli altri creditori per il solo valore intrinseco (art. 637). Gli oggetti non stimati per i quali non si presentano offerte sono pure riposti nuovamente all'incanto, a meno che, essendovi il solo creditore istante, questi non preferisca riceverli in aggiudicazione al prezzo risultante dalla stima ordinata dall'ufficiale incaricato alla vendita (art. 638). L'incanto viene sospeso quando il prezzo ricavato dagli oggetti aggiudicati risulti sufficiente a soddisfare gli aventi diritto (art. 640). Terminata la vendita viene redatto il processo verbale (art. 641).

Nell'esecuzione immobiliare l'incanto è ugualmente annunziato dal bando. Il bando dev'essere stampato e viene quindi notificato e pubblicato secondo le prescrizioni dell'art. 668 cod. proc. civ. La vendita è tenuta all'udienza del tribunale ed è aperta con la lettura del bando compiuta dal cancelliere sull'istanza del creditore (art. 674). L'incanto è attuato col sistema della candela vergine. Se dopo l'accensione e l'estinzione di tre candele che durino ciascuna un minuto non sia stata fatta alcuna offerta, è dichiarato compratore, per il prezzo portato dal bando, il creditore che abbia fatto l'offerta del prezzo secondo l'art. 663. Quando l'incanto è stato aperto sul prezzo di stima e non vi sono state offerte, esso si rinnova con successivi ribassi del prezzo di stima di un decimo almeno (art. 665). Nei quindici giorni successivi alla vendita è ammesso l'aumento del sesto da parte di coloro che abbiano compiuti i depositi indicati nell'art. 672. In questo caso si procede a nuovo incanto, e se in questo non si ha un'offerta maggiore, è dichiarato compratore chi ha fatto l'aumento (art. 682). La procedura dell'incanto è chiusa con la sentenza di vendita art.685).

Per gl'incanti compiuti dallo stato, dai comuni e dalle provincie l'offerta al pubblico è costituita dall'avviso d'asta (reg. decr. 23 maggio 1924, n. 827, art. 63-66). Per concorrere agl'incanti occorre possedere oltre la capacità di contrattare di diritto comune (cod. civ. art. 1105), i requisiti che valgono a garantire la regolare esecuzione del contratto. Questi requisiti si riferiscono all'idoneità tecnica e all'idoneità morale dell'aspirante (articoli 67 e 68). Il giudizio dell'amministrazione circa l'ammissione all'asta è insindacabile (art. 68). L'incanto può essere compiuto a candela vergine, a offerte segrete, a offerte segrete ma su prezzo già noto, col pubblico banditore. Il sistema più largamente usato è quello a offerte segrete. In alcuni casi le offerte possono essere ricevute simultaneamente in luoghi diversi indicati negli avvisi (art. 80). L'aggiudicazione è fatta al miglior offerente, ma tuttavia l'amministrazione ha facoltà di prefissare un limite di aumento o di ribasso, allo scopo di garantirsi sulla serietà delle offerte (articoli 75 e 89). L'asta viene chiusa con l'aggiudicazione e con la redazione del verbale. In alcuni casi, dopo il primo incanto si procede all'esperimento di miglioramento (art. 84), cioè a nuovo incanto, ma se in questo non vi sono offerte migliori, l'aggiudicazione del primo diventa definitiva.

Le vendite all'incanto costituiscono, specialmente in Inghilterra, negli Stati Uniti di America, in Olanda, nel Belgio e in Germania, una importante manifestazione del traffico commerciale: esse giovano ad attirare sullo stesso mercato lotti importanti d'una medesima mercanzia, rendono possibile la creazione dei warrants e provocano quindi un intenso movimento di affari. Le vendite all'incanto cominciarono ad avere diffusione nel commercio nel sec. XVII per iniziativa della Compagnia delle Indie Orientali. In Francia hanno ora notevole importanza le aste di cose mobili, specialmente di suppellettili, antichità, quadri e oggetti rari e curiosi. In Italia non si è avuta né si ha una regolare organizzazione commerciale delle vendite all'incanto. Possiamo però ricordare in proposito la vendita pubblica della lana istituita nel 1915 a Biella e le vendite all'ingrosso del pesce a Caorle (Venezia).

Bibl.: Per la struttura giuridica dell'incanto: B. Windscheid, Diritto delle pandette, traduzione Fadda e Bensa, II, i, Torino 1904, pp. 196-200; W. Lungstrass, Das Zustandekommen des Rechtsgeschäfts bei der Versteigerung, Bonn 1885; F. Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione, II, Padova 1931, pp. 221-400. Per l'incanto nell'antichità classica: Th. Mommsen, Die pompeianischen Quittungstafeln des L. Caecilius Jucundus, in Hermes, XII (1877); E. Caillemer, Un commissaire priseur à Pompei, in Nouv.-Rev. hist. de droit franç. et étrang. I (1877); v. Auktion, in Pauly-Wissowa, real-Encykl., II, Stoccarda 1895. Per l'incanto nell'es. forz. contro il debitore: G. Guidi, Esecuzione mobiliare, Esecuzione immobiliare, in Enc. giur. italiana, V, 2, Milano 1906; G. Cesareo Consolo, Trattato dell'espropriazione forzata contro il debitore, II e III, Torino 1911-12. Per l'incanto nei contratti dello tato, dei comuni e delle provincie: A. De Cupis, Legge sull'amministrazione del patrimonio dello stato e sulla contabilità generale, 3ª ed., Torino 1910; G. Ingrosso, I contratti dei comuni, Milano 1921; A. Cuneo, Appalto di opere pubbliche, Milano 1924. Per l'incanto nel commercio: N. Garrone, La scienza del commercio, II, Milano 1922, pp. 355-57; handwörterbuch der Staatswiss., II, Jena 1924, s. v. Auktion e Auktionatoren (con indicaz. bibliogr.). Per le vendite pubbliche in Francia: Ch. Constant, Manuel pratique des commissaires priseurs et autres officiers vendeurs des meubles, Parigi 1927; M. Hamburger, La vente des antiquités, Parigi 1928.

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