Intercettazioni e videoconferenze

Il libro dell anno del diritto 2019 (2019)

Intercettazioni e videoconferenze

Giorgio Spangher

Al fine di modificare la disciplina, con il decreto delle proroghe il Governo ha differito l’entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni telefoniche e delle videoriprese dei dibattimenti a distanza.

La ricognizione

La l. 23.6.2017, n. 103 oltre ad essere articolata nei contenuti era anche differenziata in relazione ai tempi della sua operatività. Così, con riferimento alla disciplina della prescrizione si prevedeva che dovesse riguardare i reati commessi successivamente all’entrata in vigore della legge. Per quanto attiene alle nuove disposizioni relative alla partecipazione al dibattimento a distanza si prevedeva che acquisteranno efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’art. 146 bis disp. att. riformato relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli artt. 74, co. 1, del testo unico di cui al d.P.R. 9.10.1990, n. 309 e succ. modificazioni. In relazione alla disciplina in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, era prevista una delega al Governo che era tenuto a provvedere entro tre mesi dall’entrata in vigore della l. n. 103/2017. In questi termini era altresì prevista una delega al Governo per la quale era fissato il termine di un anno sempre dall’entrata in vigore della legge n. 103/2017 per la riforma dell’ordinamento penitenziario. Trattandosi, con riferimento alle deleghe di un atto del Governo e comunque, per il resto, di materie “sensibili” il mutato contesto politico nel quale i termini dell’entrata in vigore delle riferite materie si collocava ha determinato significativi mutamenti nel timing e conseguentemente nel possibile contenuto delle riforme che – come emerso dalle dichiarazioni del nuovo Ministro di giustizia – subiranno significativi mutamenti. Così, ritenendo non ancora scaduta la delega, il Consiglio dei ministri ha approvato – in via preliminare – una parte della riforma penitenziaria, stralciando quella relativa alle misure alternative. Con riferimento alla prescrizione è annunciata una iniziativa tesa a riformare la disciplina contenuta alla l. n. 103/2017 prevedendo – per quanto affermato – che la prescrizione sarà interrotta dalla pronuncia della sentenza di primo grado, a prescindere – parrebbe – dal suo contenuto di condanna o di proscioglimento. Per quanto attiene alle altre due tematiche – dibattimento a distanza ed intercettazioni di comunicazioni – si è intervenuti con un decreto-legge (cd. Milleproroghe) che è in attesa di conversione in legge. Sarà opportuno precisare, allo stato, quale è la situazione che si presenta all’interprete.

La focalizzazione

Con il d.l. 21.7.2018, n. 91, il legislatore ha sospeso fino al 15 febbraio 2019 l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 77, 78, 79 e 80 della l. n. 103/2017, fatta salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso art. 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati. In altri termini, il legislatore è forse stato consapevole del fatto che oltre quella già operativa con l’entrata in vigore della legge 103, anche le altre previsioni erano già applicabili e ne ha congelato gli effetti dall’entrata in vigore del decreto legge fino alla metà di febbraio. In realtà, se ciò è vero, sono state sospese le modifiche al codice di procedura penale di cui agli artt. 146 bis e 45 bis, 134 bis disp. att. c.p.p. e al comma 8 dell’art. 7 d.lgs. 6.9.2011 n. 159. Va ulteriormente fatto notare che con il comma 77 dell’art. 1 l. n. 103/2017, si prevede che, modificando il vecchio testo, «per l’esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli artt. 146 bis e 147 bis disp. att. c.p.p.». Il testo prima della modifica disponeva che l’esame a distanza dei testimoni può essere disposto dal presidente del collegio, nei casi e nei modi indicati all’art. 147, co. 2, disp. att. Nell’attesa dell’entrata in vigore delle citate previsioni di cui al comma 77 dell’art. 1 l. n. 103/2017 (nella parte non già operativa) il testo vigente appena riferito era stato riformato (con immediata operatività) dalla l. 17.10.2017, n. 161, prevedendo che qualora il tribunale debba sentire soggetti informati sui fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l’esame a distanza nei casi e nei modi indicati all’art. 147 bis, co. 2, disp. att. Evidenti le differenze delle due previsioni: soggettiva, per un verso; oggettiva, per un altro. Naturalmente questa ultima formulazione non risulta toccata dalla l. n. 103/2017, che si riferisce al testo originario che veniva modificato. Ci sarebbero stati, in altri termini, diversi regimi operativi al momento dell’emanazione del decreto § 1 cit.: per un verso, l’applicazione dell’art. 1, co. 77, per i reati indicati dal comma 85 dello stesso art. 1, peraltro assorbito dalla generale entrata in vigore per questa parte della l. n. 103/2017 dalle modifiche di cui agli artt. 146 bis, 134 bis e 45 bis disp. att. dall’entrata in vigore della citata legge n. 103; per un altro, la disciplina riformata dalla l. n. 161/2017 relativamente al comma 8 dell’art. 7 d.lgs. n. 159/2011, apparendo difficile che la modifica dell’art. 7, comma 8, di cui alla l. n. 103 cit., potesse prevalere sulla riforma della l. n. 161/2017. Con il provvedimento di sospensione, per un verso, si congela la riforma generale, con la ribadita deroga di cui al comma 81 del citato art. 1; per un altro opera il testo dell’art. 7, co. 8, come modificato dalla l. n. 161/2017. Sarà opportuno che in sede di conversione il legislatore provveda a riformare – integrandole – le due formulazioni dell’art. 7, co. 8, d. lgs. n. 159/2011.

I profili problematici

Si prospetta maggiormente lineare la tematica della disciplina delle intercettazioni telefoniche. Con il d.lgs. 29.12.2017, n. 216 il legislatore aveva attuato la delega contenuta al comma 84 dell’art. 1 l. n. 103/2017. Il provvedimento, ai sensi dell’art. 9 prevedeva che le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 7 si applicassero alle operazioni relative ai provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, mentre l’art. 2, co. 1, lett. b) (relativo alla pubblicazione dell’ordinanza cautelare) acquisiva efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il d.l. n. 91/2018 si è ora disposto che all’art. 9 citato le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite da «dopo il 31 marzo 2019». Il tempo del differimento – nelle intenzioni del Governo – si renderà necessario per una rivisitazione della materia ritenuta troppo vincolante per una completa riformazione sulle indagini. Nel frattempo il Ministro aveva già provveduto a dare attuazione ad alcune previsioni del d.lgs. n. 216/2017 (Decreto ministeriale 20 aprile 2018). Come è emerso dalle previsioni richiamate nessun differimento era previsto per l’art. 6 del citato d.lgs. che conseguentemente diventeranno efficaci con l’entrata in vigore del d.lgs. La previsione – al comma 1 – riguardava i procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferire nel massimo a cinque anni (determinata ai sensi dell’art. 4 c.p.p.) per i quali sono estese le disposizioni dell’art. 13 d.l. 13.5.1991, n. 152, come nella l. 12.7.1991, n. 203, cioè quella prevista per le intercettazioni per i reati di criminalità organizzata. Con il comma 2 del citato art. 6 si dispone che l’intercettazione di comunicazioni sia presente nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. non può essere eseguita mediante l’inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. Deve pertanto ritenersi che mentre il d.l. n. 91/2018 ha differito la disciplina delle intercettazioni anche in relazione a quanto diversamente previsto in relazione all’uso del captatore informatico, non ha toccato quella di cui al citato art. 6 relativo ai reati contro la p.a., nei due profili considerati ai commi 1 e 2. Resta, pertanto, ferma l’attuale disciplina delle intercettazioni regolate dal codice e dalla legge speciale per i reati di criminalità organizzata ed ora anche per i reati dei pubblici ufficiali contro la p.a.; quanto all’uso del captatore informatico potrà essere usato sia in alternativa allo strumento ordinario per i reati di cui all’art. 266, sia nei termini indicati per la criminalità organizzata dalla sentenza Scurato delle Sezioni Unite e per i reati dei pubblici ufficiali contro la p.a. anche nei luoghi di privata dimora se ivi sia in corso l’attività criminosa. Restano naturalmente aperte tutte le questioni attinenti all’uso del captatore in relazione alla molteplicità e flessibilità delle sue funzioni, sia in relazione alla loro collocazione sistematica, nel panorama delle prove, sia con riferimento alla sua disciplina ed alle garanzie conseguenti. Non è ancora scaduto il termine di dodici mesi per dare efficacia alla nuova disciplina della pubblicazione delle ordinanze cautelari di cui al citato art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 216/2017, dove si prevede una modifica del cpv. dell’art. 12 4, essendo il d. l. n. 91/2018 intervenuto solo sull’art. 9, co. 1, del citato d.lgs. n. 216.

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