intervento
diritto
Nel diritto internazionale, l’ingerenza da parte di uno Stato negli affari interni di un altro, attuata con forme coercitive che possono andare da pesanti condizionamenti economici o politici alla minaccia o all’uso della forza armata. L’i. si concreta in un comportamento illecito, condannato espressamente da molti strumenti internazionali; la sovranità degli Stati è comunque tutelata da due principi fondamentali, che coprono ampiamente le ipotesi di i.: a) il divieto della minaccia e dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, sancito dall’art. 2, par. 4, della Carta dell’ONU, esclude qualsiasi i. armato sul territorio di un altro Stato, con l’unica eccezione della
Nel processo civile di esecuzione, l’i. dei creditori consiste nella possibilità dei creditori interessati, purché sussistano le condizioni previste dalla legge, di intervenire in un’espropriazione già messa in atto da altro creditore (art. 498-500 c.p.c.). Si ha particolare riguardo ai creditori aventi diritto di prelazione sui beni pignorati risultante da pubblici registri, che debbono essere avvertiti dell’espropriazione a norma dell’art. 498, prima di poter proporre istanza di vendita o assegnazione. Oltre ai creditori privilegiati possono intervenire i creditori muniti di titolo esecutivo, i creditori che al momento del pignoramento abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati, nonché i creditori muniti di pegno sui medesimi. L’i. dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata nonché a provocare gli atti dell’espropriazione, se muniti di titolo esecutivo.
scienze militari
Forze di iUnità di pronto impiego, normalmente di dimensioni ridotte, tenute in stato di elevata preparazione per potere essere speditamente inviate all’occorrenza verso teatri operativi fuori dai confini nazionali. In tempi recenti, la prima esperienza di forza di i. è stata quella della RDJTF (Rapid Deployment Joint Task Force) creata negli Stati Uniti durante la presidenza Carter (1977-81) soprattutto per impiego in