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I. industriali

Le i. industriali consistono in una soluzione nuova e originale di un problema tecnico mai risolto, o risolto in altro modo. Possono risultare in un nuovo prodotto, in un nuovo procedimento, o in un nuovo uso di prodotto di noto. La disciplina delle i. industriali è contenta agli artt. 45 ss del d. lgs. 30/2005 (il cosiddetto Codice della proprietà industriale).

Requisiti di brevettabilità. - Le i. industriali sono protette dall’ordinamento giuridico per mezzo di brevetto, a condizione che siano soddisfatti quattro requisiti: la novità, l’originalità, l’industrialità e la liceità. È nuova l’i. industriale che non sia stata divulgata in qualsiasi parte del mondo, né in forma scritta né in forma orale, prima del deposito della domanda di brevetto. È originale il trovato che l’esperto medio del ramo, vale a dire un ipotetico tecnico operante nel ramo di appartenenza dell’i. e dotato delle cognizioni medie degli operatori del settore, ritenga non implicito nello stato della tecnica, al momento del deposito della domanda. L’industrialità descrive all’attitudine dell’i. a trovare applicazione in campo industriale. Infine, è lecita l’i. che non contrasti con norma imperativa, ordine pubblico o buon costume. Il requisito si considera non integrato quando l’i. non consenta alcun uso lecito.

Esclusioni dalla tutela brevettuale e regimi speciali. - Alcune soluzioni sono sottratte per legge alla tutela brevettale. È il caso dei metodi matematici, presentazioni di informazioni, piani, principi e metodi per le attività intellettuali, per i giochi o per le attività commerciali, razze animali e procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o diagnostico dell’intero corpo umano o animale. Sono altresì escluse dalla brevettazione, in quanto considerate una mera identificazione di quanto già presente in natura, le scoperte e le teorie scientifiche. Regole speciali si applicano alle nuove varietà vegetali, ai programmi per elaboratore e alle i. biotecnologiche.

Diritto morale e diritti patrimoniali. - Con la realizzazione dell’i., l’inventore acquisisce automaticamente il diritto morale a essere riconosciuto autore della stessa, mentre i diritti patrimoniali di sfruttamento in esclusiva del trovato si acquistano solo con il deposito della domanda di brevetto. Il diritto morale non è né alienabile né disponibile; al contrario, i diritto patrimoniali possono essere trasferiti a terzi per mezzo di contratti di cessione o di licenza. Qualora l’i. sia stata ottenuta con il contributo di più persone, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati dalle norme sulla comunione (art. 1100 c.c. ss.).

Classificazioni. - Accanto alle i. di prodotto, che danno luogo a un prodotto nuovo, e alle i. di procedimento, che si sostanziano nell’individuazione di un certo procedimento per ottenere un bene nuovo o un bene già noto, si annoverano le i. di perfezionamento, di traslazione o di combinazione (cosiddette i. derivate). Le i. di perfezionamento consistono in un miglioramento sostanziale di un trovato già noto e assicurano un grado di efficienza migliore rispetto alle i. da cui traggono origine. Le i.. di traslazione consistono nell’applicazione di i. già note all’interno di campi totalmente diversi e distanti da quelli conosciuti. Le i. di combinazione si caratterizzano per l’unione originale di i. già note. Le i. derivate possono essere liberamente brevettate, purché presentino i requisiti tradizionali; tuttavia, se la loro utilizzazione comporta anche l’attuazione d’i. di base ancora protette da brevetto, non si può procedere al loro sfruttamento senza aver prima ottenuto una licenza su queste ultime.

I. del dipendente. - Quando le i. industriali sono legate in qualche modo al contratto di lavoro, sono soggette a una particolare disciplina, volta a individuare chi possa esser considerato l’effettivo titolare, in particolare se il lavoratore o altri soggetti. A tale proposito, l’art. 2590 c.c. afferma esplicitamente che «il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’i. fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro». La materia è stata inoltre disciplinata dal d. lgs. 30/2005 che prevede, all’art. 64, che se le i. sono effettuate dai dipendenti in esecuzione o in adempimento di un rapporto di lavoro in cui l’attività inventiva è oggetto del rapporto stesso, e a tal fine è anche retribuita, i diritti derivanti dall’i. appartengono al datore di lavoro, fatto salvo il diritto morale dell’inventore di esserne riconosciuto autore. Qualora non sia prevista e stabilita una retribuzione quale compenso dell’attività inventiva e delle i. effettuate in adempimento di un rapporto lavorativo, i diritti patrimoniali appartengono al datore di lavoro. In questo caso, però, all’inventore, oltre al diritto morale (inalienabile) di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro ottenga il brevetto. Nella determinazione del suddetto premio si deve tener conto: dell’importanza della protezione conferita all’i. dal brevetto; delle mansioni svolte dall’inventore; della retribuzione percepita dall’inventore; del contributo che l’inventore ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni appena ricordate e si tratti di i. rientranti nel campo di attività del datore di lavoro, quest’ultimo ha il diritto di opzione per l’uso esclusivo, o non esclusivo, dell’i., o per l’acquisto del brevetto, verso corresponsione del canone o del prezzo. Regole speciali si applicano, infine, all’i. dei ricercatori universitari.

Quando le i. industriali sono legate in qualche modo al contratto di lavoro, sono soggette a una particolare disciplina, volta a individuare chi possa esser considerato l’effettivo titolare, in particolare se il lavoratore o altri soggetti. A tale proposito, l’art. 2590 c.c. afferma esplicitamente che «il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’i. fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro». La materia è stata inoltre disciplinata dal d. lgs. n. 30/2005 (cosiddetto Codice della proprietà industriale). Esso stabilisce (art. 64) che se le i. vengono effettuate dai dipendenti in esecuzione o in adempimento di un rapporto di lavoro in cui l’attività inventiva è oggetto del rapporto stesso, e a tal fine è anche retribuita, i diritti derivanti dalle i. appartengono al datore di lavoro, fatto salvo il diritto morale dell’inventore di esserne riconosciuto autore. Qualora non sia prevista e stabilita una retribuzione quale compenso dell’attività inventiva e delle i. effettuate in adempimento di un rapporto lavorativo, i diritti patrimoniali appartengono al datore di lavoro. In questo caso, però, all’inventore, oltre al diritto morale (inalienabile) di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro ottenga il brevetto. Nella determinazione del suddetto premio si deve tener conto: dell’importanza della protezione conferita all’i. dal brevetto; delle mansioni svolte dall’inventore; della retribuzione percepita dall’inventore; del contributo che l’inventore ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni appena ricordate e si tratti di i. rientranti nel campo di attività del datore di lavoro, quest’ultimo ha il diritto di opzione per l’uso esclusivo, o non esclusivo, dell’invenzione, o per l’acquisto del brevetto, verso corresponsione del canone o del prezzo.

L’i. come ritrovamento di cosa

In diritto civile, l’i. è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà: chiunque trovi una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Il sindaco rende nota la consegna per mezzo della pubblicazione nell’albo pretorio del comune, e, trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo (se le circostanze ne hanno richiesto la vendita) appartiene a chi l’ha trovata (art. 927-929 c.c.).

Musica

Breve componimento strumentale, di forma libera, basato sullo sviluppo di una singola idea musicale in contrappunto (a 2 o 3 voci). Il termine fu usato per la prima volta da G.B. Vitali nelle Invenzioni curiose. Le più note sono sicuramente quelle di J.S. Bach, autore di 15 i. a 2 voci e di 15 a 3 voci (queste ultime dette sinfonie), il cui scopo era marcatamente didattico, per lo sviluppo tecnico del clavicembalista; è ovvia, d’altra parte, la possibilità di i. a più voci. Dopo J.S. Bach questo termine cadde in disuso; nel Novecento è stato ripreso da numerosi autori (A. Berg, G. Petrassi, B. Blacher, W. Fortner, G. Klebe ecc.).

Religione

I. della Croce Nel linguaggio ecclesiastico, ritrovamento della Croce di Cristo, evento celebrato dalla Chiesa d’Oriente come una delle 12 feste maggiori. La Chiesa latina l’ha unificata con la festa dell’Esaltazione della Croce (il 14 settembre).

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