Ispezione giudiziale. Diritto processuale civile

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In generale, esame, compiuto dall’autorità giudiziaria, di persone, luoghi o cose per accertare le tracce di un reato, o nel corso dell’istruzione probatoria in una causa civile per conoscere i fatti della causa.

Nel processo civile, l’ispezione è ordinata dal giudice, qualora si renda indispensabile una prova materiale che per sua natura non può essere allegata (art. 118 e 258 ss. c.p.c.). Essa consiste nel risultato dell’osservazione materiale di corpi, luoghi, beni mobili e immobili che si trovino in possesso delle parti o di terzi.

L’ispezione giudiziale è la prova d’ufficio, formata materialmente dal processo verbale che si redige durante il suo esperimento e che viene allegato agli atti del processo. Può essere assimilata alle prove precostituite, in quanto la sua efficacia probatoria si riferisce a un elemento materiale (l’ispezione di un corpo o di una cosa), ma si avvicina alle prove costituende in quanto deve essere esperita. Dal momento che si tratta di una percezione qualificata, il giudice, nell’esperimento della prova, si può avvalere di un consulente tecnico.

Il provvedimento che ordina l’ispezione giudiziale deve specificarne le modalità, ma questa può essere disposta purché non arrechi grave danno ai soggetti e non li costringa a svelare uno dei segreti previsti dagli art. 351 e 352 c.p.p. In caso di ispezione corporale, devono usarsi tutte le cautele necessarie al rispetto della persona; quando si tratti, invece, dell’osservazione di cose, l’istruttore, oltre a poter procedere alla nomina del consulente tecnico, può disporre la loro riproduzione con mezzi meccanici; infine, laddove si debba verificare se un fatto sia o non sia avvenuto, l’ispezione giudiziale può anche consistere nella riproduzione materiale del fatto stesso. Durante l’esperimento dell’ispezione giudiziale il giudice può assumere informazioni da testimoni, può ordinare l’esibizione dell’oggetto dell’ispezione e può ordinare l’accesso ai luoghi anche se appartenenti a terzi.

Diverse sono le conseguenze in cui incorre chi si sottragga all’ispezione giudiziale senza giusto motivo: se colui che non vi ottempera è la parte, il giudice ne trae argomenti di prova; se, invece, è il terzo, incorre in una pena pecuniaria.

Voci correlate

Prova. Diritto processuale civile

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