LAVORO

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

LAVORO

Antonio MORELLI
Luisa RIVA-SANSEVERINO

(XX, p. 650; App. I, p. 780; II, 11, p. 166). -

Legislazione del lavoro (XX, p. 665; App. I, p. 780).

Dopo l'abrogazione dell'ordinamento corporativo fascista, il sistema legislativo in cui si concreta la politica sociale ed economica adottata dal nostro paese per quel che riguarda l'ordinamento del l. (intendendo questa ultima espressione tipicamente come l. nell'impresa e, in generale, come l. subordinato) si è venuto gradualmente integrando ed evolvendo secondo le direttive disposte dalla nuova Costituzione (1948). La terminologia adottata non è uniforme: mentre il termine diritto del lavoro sta ad indicare un ordinamento unitario e definitivo, il termine legislazione del lavoro sta ad indicare un ordinamento in continua e mai completa evoluzione, un ordinamento, cioè, di carattere istituzionalmente incompleto.

Allo stato attuale il diritto o legislazione del l. può esser definito come quella parte dell'ordinamento giuridico (e, quindi, della scienza del diritto) relativa all'organizzazione e all'azione dello stato e delle associazioni professionali, in vista della tutela della classe lavoratrice in quanto tale, in generale, e, in particolare, in vista della disciplina dei rapporti di l. nell'impresa.

Occorre poi distinguere, nel vasto campo al quale l'ordinamento del l. viene per tal modo a riferirsi, una parte istituzionale ed una parte normativa: ossia, da un lato, l'organizzazione dello stato e delle associazioni professionali e, dall'altro, l'azione dello stato e delle associazioni professionali. L'azione dello stato e delle associazioni professionali (azione non solo legislativa, ma anche amministrativa e giurisdizionale) può essere diretta: sia alla tutela della classe lavoratrice in quanto tale (disciplina di rapporti tra privati e lo stato od altro ente pubblico), sia alla regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro subordinato. Di conseguenza, il sistema in esame viene a comprendere tre settori: ordinamento dello stato nel campo del l. e ordinamento delle associazioni professionali; tutela del l. e previdenza sociale (per il quale v. le voci relative in questa App., in particolare sociale, legislazione); disciplina del rapporto individuale di lavoro.

Ordinamento dello stato nel campo del lavoro e ordinamento delle associazioni professionali. - Questo settore presenta la caratteristica di essere un ordinamento di carattere essenzialmente istituzionale: da esso, infatti, non derivano regole di condotta per i singoli, ma esso contiene disposizioni che stabiliscono la organizzazione degli istituti e della loro attività, in quanto prevalentemente volta a determinare tali regole di condotta. Siffatto settore riveste una particolare importanza, poiché, accanto allo stato, ossia alla fonte generale dell'ordinamento giuridico, esistono altre istituzioni, le associazioni professionali dei lavoratori e dei datori di l., le quali concorrono con lo stato a stabilire la disciplina dei rapporti e delle iniziative alla cui base è il lavoro.

Va anzi rilevata, e non solo nel nostro paese, una decisa tendenza dell'ordinamento posto in essere dalle associazioni professionali a sostituirsi quanto più possibile all'ordinamento statale: di conseguenza, questo primo settore viene generalmente qualificato come diritto sindacale; e si tratta del settore in cui immediatamente si riflettono i varî sistemi politici anche, e soprattutto, ai fini della sua inserzione nel diritto pubblico o nel diritto privato. Infatti tale settore, al quale era precedentemente riservata la qualifica di diritto corporativo, è stato quello in cui la cessazione del corrispondente ordinamento ha posto il problema di una ricostruzione legislativa in base alle direttive proprie ad una repubblica democratica fondata sul lavoro (art. 1 della Costituzione).

Siffatte direttive sono contenute nell'art. 39 della Costituzione il quale si riferisce alla disciplina delle associazioni professionali personificate e dei contratti collettivi obiettivamente obbligatorî, quale disciplina destinata a sostituire ed a integrare quella attuale, unicamente desumibile dal diritto comune: in base al diritto comune le associazioni professionali non possono qualificarsi che come associazioni di fatto, ed i contratti collettivi sono solo subiettivamente obbligatorî.

Per quanto riguarda anzitutto le associazioni professionali, l'art. 39 pone preliminarmente il principio della libertà sindacale; libertà da interpretarsi, anche sulla scorta delle corrispondenti convenzioni internazionali che il nostro paese ha ratificato, come libertà per i singoli, lavoratori o datori di l., di formare, di far parte o anche di non far parte delle associazioni relative alle rispettive categorie, del pari che come libertà, per le associazioni, di costituirsi e di agire in rappresentanza e per la tutela dei proprî soci e, in generale, di coloro che fanno parte della categoria cui l'associazione professionale si riferisce: in particolare, il principio della libertà sindacale si traduce in una possibile pluralità di associazioni professionali per una stessa categoria di lavoratori o di datori di lavoro.

Nonostante l'infelice dizione dell'art. 39, le associazioni professionali possono, ma non devono, registrarsi: unica condizione richiesta per la registrazione è la presenza di un ordinamento interno a base democratica, di modo che la registrazione stessa si presenta come un atto vincolato per la pubblica autorità competente, nel senso che essa non può essere rifiutata, quando concorrano le circostanze previste dalla costituzione e specificate dalla legge. La registrazione viene poi ad avere valore costitutivo, in quanto essa determina automaticamente, per l'associazione professionale, la personificazione giuridica: secondo la prevalente dottrina, siffatta personificazione sarà qualificabile come privata.

La registrazione risulta disposta dall'art. 39 soprattutto ai fini della negoziazione di contratti collettivi obiettivamente obbligatorî: le associazioni registrate dei lavoratori e dei datori di l., rappresentate unitariamente in proporzione dei loro iscritti, possono (è quindi consentita la negoziazione anche di contratti collettivi subiettivamente obbligatorî) stipulare contratti collettivi aventi efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria interessata.

Ad oltre un decennio dall'entrata in vigore della Costituzione, e malgrado i numerosi progetti presentati dalle varie correnti politiche e sindacali, l'art. 39 non ha ancora avuto la necessaria specificazione legislativa.

Nel frattempo, mentre la questione della registrazione delle associazioni professionali, per un complesso di motivi politici e tecnici, veniva accantonata, si era posta con particolare urgenza, come risulta tra l'altro confermato da un'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori, la necessità di intensificare e, più ancora, di estendere l'efficacia dei vigenti contratti collettivi di diritto comune, dalla cerchia dei soci delle organizzazioni stipulanti e di coloro che avessero aderito a titolo individuale, alla cerchia di tutti gli appartenenti alla categoria interessata.

Preceduta da varî progetti aventi lo stesso intendimento, la legge 14 luglio 1959, n. 741 (prorogata dalla legge 1° ottobre 1960, n. 1027) contiene infatti (in attesa della traduzione positiva dell'art. 39) norme transitorie per garantire ai lavoratori un trattamento economico e normativo minimo. Più precisamente, il governo è delegato ad emanare decreti legislativi aventi lo stesso contenuto di contratti collettivi di diritto comune stipulati prima dell'entrata in vigore della legge; decreti legislativi obbligatorî erga omnes secondo il generale precetto dell'art. 2070 cod. civ. (il contratto collettivo applicabile è quello relativo all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore), le cui disposizioni si sostituiscono di diritto a quelle corrispondentemente contenute nei contratti individuali a meno che queste ultime siano più favorevoli ai lavoratori, e la cui inosservanza dà luogo a sanzioni penali a carico dei datori di lavoro.

Per quanto riguarda poi la giurisdizione in materia di controversie del l., ossia l'istituto che completa il quadro del diritto sindacale, rimane tuttora rilevante la differenziazione tra controversie individuali, determinatesi tra singoli lavoratori e datori di l. ed aventi per oggetto la tutela di diritti di carattere individuale, e controversie collettive, determinatesi tra associazioni di lavoratori e associazioni di datori di lavoro (o anche un singolo imprenditore) ed aventi per oggetto la tutela di diritti e di interessi di carattere collettivo (di categoria). Ora, mentre per le controversie individuali rimane tuttora in vigore l'ordinamento predisposto dall'art. 429 e segg. cod. proc. civ., per le controversie collettive la magistratura del l. prevista dall'ordinamento corporativo tanto per le controversie su diritti (giuridiche) quanto per le controversie su interessi (economiche) è stata abolita, di modo che, per le controversie su diritti, l'esistenza di un'apposita magistratura si può prospettare de iure condendo; per le controversie su interessi, si può invece prospettare, seguendo una pratica generalmente diffusa, solo l'esistenza di procedure di conciliazione (volontaria o obbligatoria) e di arbitrato (solo volontario). L'arbitrato obbligatorio sarebbe infatti incompatibile con il diritto di sciopero garantito dall'art. 40 della Costituzione: l'esercizio del diritto di sciopero deve infatti rimanere la forma attraverso la quale, in ultima analisi, le controversie di lavoro possono sempre avere una soluzione.

Disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. - Anche per il settore dell'ordinamento, qualificabile come diritto del l. in senso stretto, in quanto disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, è da segnalarsi una graduale evoluzione. Più precisamente, la costituzione del rapporto risulta in genere subordinata ad un complesso di condizioni, principalmente relative all'intervento degli uffici di collocamento (legge 29 aprile 1949 n. 264, v. disoccupazione, in questa App.) ed a sistemi di assunzione obbligatoria (d. l. lgt. 4 agosto 1945 n. 453 e successive modifiche ed integrazioni sull'assunzione obbligatoria dei reduci; d. l. C. P. S. 3 ottobre 1947 n. 1222 e successive modifiche e integrazioni sull'assunzione obbligatoria degli invalidi e mutilati del lavoro; ecc.). L'esecuzione del rapporto risente dei riflessi giuridici dell'organizzazione economicamente unitaria dell'impresa, gerarchicamente ordinata sotto la direzione di un capo, i cui poteri discrezionali risultano tuttavia ripetutamente limitati da interventi delle istituzioni rappresentative del personale e, in particolare, delle commissioni interne. La sospensione e l'estinzione del rapporto sono dominate dal principio di conservazione (in senso normativo) del negozio, soprattutto per quanto riguarda il recesso ad nutum dell'imprenditore, il quale tende sempre più a dover essere obiettivamente giustificato.

Per l'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori dell'industria, v. parlamento: inchiesta parlamentare, in questa App.

Bibl.: L. Barassi, Il diritto del lavoro, 2ª ed., 3 voll., Milano 1957; R. Corrado, La nozione unitaria del contratto di lavoro, Torino 1956; L. De Litala, Il contratto di lavoro, 5ª ed., Torino 1956; L. Levi-Sandri, Istituzioni di legislazione sociale, 6ª ed., Milano 1958; G. Mazzoni, Manuale di diritto del lavoro, Firenze 1958; F. Pergolesi, Diritto del lavoro, 4ª ed., Bologna 1952; L. Riva Sanseverino, Diritto sindacale, 3ª ed., Roma 1956; id., Diritto del lavoro, 8ª ed., Padova 1959; id., Il lavoro nell'impresa, Torino 1960; F. Santoro-Passarelli, Nozioni di diritto del lavoro, 12ª ed., Napoli 1960.

Organizzazione internazionale del lavoro (XX, p. 655; App. II, 11, p. 168).

A partire dal 1948 le più importanti convenzioni approvate dalla Conferenza internazionale dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) e ratificate dal nostro paese (e per esso rese contemporaneamente esecutive) seguitano a riferirsi ai varî settori dell'ordinamento posto dal diritto del lavoro comprensivamente considerato.

In materia di disciplina del mercato del lavoro, la convenzione n. 88 (Ginevra, 1948) relativa all'organizzazione del servizio per il collocamento ha senza dubbio influito sull'elaborazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, la quale a sua volta ha reso possibile la ratifica (legge 30 luglio 1952, n. 1089) della convenzione suddetta: con la medesima legge n. 1089 è stata ratificata la convenzione n. 96 (Ginevra, 1949), specificatamente relativa al divieto di uffici di collocamento a pagamento. Sempre nello stesso settore la convenzione n. 97 (Ginevra, 1949) sui lavoratori migranti, la quale ha sostituito la convenzione n. 68 (mai entrata in vigore), è stata ratificata con legge 2 agosto 1952, n. 1305.

Per quanto riguarda i limiti legali (rispetto all'età e al sesso) all'offerta di lavoro e, in particolare, per quanto riguarda l'età minima di ammissione, la convenzione n. 58 (Ginevra, 1936) relativa al lavoro marittimo è stata ratificata con legge 2 agosto 1952, n. 1305, portando successivamente ad una riforma dell'ordinamento risultante del codice della navigazione; e, con la stessa legge n. 1305, sono state ratificate le convenzioni n. 59 e n. 60 relative all'età minima di ammissione al lavoro industriale e non industriale, le quali preludono ad una generale riforma del nostro ordinamento in materia di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Per quanto riguarda la tutela della maternità della lavoratrice, la convenzione n. 3 (Washington, 1919) è stata ratificata sempre con la stessa legge del 1952, mentre in questo stesso anno la convenzione n. 3 è stata riveduta dalla convenzione n. 103.

La garanzia di minimi retributivi cui provvede, per il settore dell'industria, la convenzione n. 26 ratificata dal nostro paese nel 1930, è stata estesa al settore dell'agricoltura dalla convenzione n. 99 (Ginevra, 1951), non ancora ratificata dal nostro paese. Viceversa, la convenzione n. 100 (Ginevra, 1951) relativa all'uguaglianza di retribuzione tra mano d'opera maschile e mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale è stata ratificata, in base alla norma precettiva di cui all'art. 37 della Costituzione, con legge 22 maggio 1956, n. 741. Sempre nello stesso campo è stata approvata la convenzione n. 95 (Ginevra, 1949) relativa alla protezione della retribuzione, ratificata dall'Italia con la legge 2 agosto 1952, n. 1305: si tratta di una delle convenzioni più complesse, generalmente intesa a garantire che il lavoratore possa liberamente ed integralmente usufruire del compenso corrispondente al lavoro che egli ha prestato.

Nel campo della previdenza sociale, la più volte citata legge 2 agosto 1952, n. 1305, ha ratificato la convenzione n. 44 sulla disoccupazione e il gruppo delle convenzioni approvate nel 1933 in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. Nel 1952 la Conferenza ha poi approvato la convenzione n. 102 relativa a disposizioni minime in materia di sicurezza sociale, la quale intende valere come schema da raggiungersi progressivamente e per gradi, ed ammette anche ratifiche parziali: con legge 22 maggio 1954, n. 741 l'Italia ha infatti ratificato la convenzione con riferimento alle disposizioni in essa contenute in materia di prestazioni per vecchiaia, di prestazioni ai membri della famiglia, e di prestazioni per maternità.

Infine, la XXXI Sessione della Conferenza dell'OIL (san Francisco, 1948) ha approvato la convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e sulla protezione del diritto di associazione professionale, integrata dalla convenzione n. 98 (Ginevra, 1949), relativa all'applicazione del principio del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva: complessivamente considerate, queste convenzioni contengono una serie di direttive in materia di autonomia sindacale, considerata soprattutto dal punto di vista istituzionale, e anche dal punto di vista normativo. Entrambe le convenzioni sono state ratificate dal nostro paese con legge 23 marzo 1958, n. 367: la ratifica italiana si è valsa della circostanza che la Conferenza internazionale del 1956, tenendo presente la situazione propria al nostro e ad altri paesi, ha espresso il parere che l'assenza di specifiche disposizioni legislative per la materia che forma oggetto delle convenzioni n. 87 e n. 98 non costituisce un ostacolo alla ratifica, quando la situazione di fatto dei singoli paesi interessati è da considerarsi soddisfacente e, in particolare, quando le organizzazioni sindacali si trovino nella possibilità di far rispettare le disposizioni contenute nelle suddette convenzioni.

Bibl.: Atti del primo Congresso internazionale di diritto del lavoro, Trieste 1951, Trieste 1952; Bureau International du Travail, Le Code international du travail (1951), 2 volumi, Ginevra 1954; G. Balladore Pallieri, Diritto internazionale del lavoro, in Trattato di diritto del lavoro, diretto da U. Borsi e F. Pergolesi, V, 2ª ed., Padova 1954, p. 317 ss.; A. Berenstein, L'activité de l'Organisation internationale du travail et ses résultats, in Riv. dir. intern. e comp. del lavoro, II, fasc. III, p. 379; R. Balzarini, Le fonti del diritto internazionale del lavoro, in Studi di diritto del lavoro, Milano 1957, p. 33 ss.

Patologia del lavoro (XX, p. 671; II, 11, p. 170).

Il continuo sviluppo delle tecniche industriali e l'introduzione in agricoltura di nuovi antiparassitarî, in particolare nuovi anticrittogamici, hanno incrementato il numero delle tecnopatie e determinato l'insorgenza di nuove forme morbose. D'altra parte i progressi della medicina, in campo sia scientifico sia sociale, hanno permesso un ulteriore approfondimento dei problemi patogenetici di malattie già note, l'identificazione di nuove entità nosografiche e un allargamento delle provvidenze legislative.

Tecnopatie da agenti tossici. - a) Da antiparassitarî (acido cianidrico e cianuri, esterifosforici, DDT, gammesano, ecc.): tra gli operai addetti alle fumigazioni anticoccidiche degli agrumeti con cianuro di sodio sono state descritte forme subacute di intossicazione, caratterizzate essenzialmente da turbe del sistema nervoso (cefalea, insonnia, vertigini, tremori, depressione psichica), dell'apparato digerente (inappetenza, conati di vomito, dispepsia, epatomegalia) e dell'apparato cardiovascolare (tachicardia, ipotensione, dolori precordiali). Si hanno inoltre alterazioni renali, metaboliche, ecc. Le forme acute sono contrassegnate da sintomi più gravi con perdita della coscienza e stato comatoso quasi sempre ad evoluzione letale. Casi d'intossicazione anche mortale da parathion e da altri esteri fosforici sono stati osservati tra gli operai addetti alla fabbricazione di tali insetticidi e soprattutto fra i braccianti agricoli addetti ai trattamenti antiparassitarî. Il quadro clinico è caratterizzato da sintomi muscarinici (miosi, aumento della secrezione bronchiale, broncospasmo, salivazione, sudorazione, spasmo della muscolatura liscia del tratto gastroenterico), sintomi nicotinici (contrazioni muscolari, tremori, paresi, rossore, ipertensione, ecc.) ed effetti generali (cefalea, vertigini, confusione mentale che sfocia, nei casi più gravi, nel coma). Esso è dovuto al blocco delle colinesterasi con accumulo di acetilcolina, mediatore chimico del sistema colinergico, e conseguente disturbo della trasmissione degli impulsi nervosi. L'atropina, la cloropromazina, l'ACTH ed i riattivatori delle eolinesterasi (ossime) costituiscono i rimedî più efficaci. Sono anche stati segnalati casi di intossicazione acuta e cronica da diclorodifeniltricloroetano (DDT) e da esacloruro di benzene (gammesano). Casi d'intossicazione acuta talora letale sono stati osservati tra operai a contatto con un parassiticida a base di tetracloruro di carbonio e dicloroetano (granosan) usato per la disinfestazione degli alimentari.

b) Benzolismo: numerosi contributi di autori italiani e stranieri hanno meglio precisato i varî aspetti dell'emopatia benzolica (forme aplastiche, mielosi leucemiche, ecc.), la patogenesi di essa (carenza di cisteina, di glutatione e di acido ascorbico con insufficiente trasformazione dell'acido folico in folinico; azione di blocco sulle mitosi da parte dei mono- e difenoli, metaboliti del benzolo) e le interferenze del tossico con il sistema endocrino.

c) Mercurialismo: numerosi casi di idrargirismo cronico sono stati osservati tra gli operai addetti alla fabbricazione di cappelli di feltro con pelo secretato con nitrato acido di mercurio, in Piemonte (1942-43) e in Toscana (1946-52). Notevoli contributi sono stati portati alla conoscenza della malattia, che si manifesta essenzialmente con alterazioni a carico del sistema nervoso (disturbi psichici, tremore statico con accentuazione durante i movimenti volontarî, vivacità dei riflessi profondi) e dell'apparato gastroenterico (soprattutto gengivo-paradentosi). Si ritiene che il dosaggio del metallo nei liquidi biologici rivesta scarsa importanza diagnostica e costituisca piuttosto un indice dell'esposizione al rischio.

d) Ossicarbonismo: secondo alcuni studiosi l'ossido di carbonio eserciterebbe azione sia asfittica sia istotossica. L'ossicarbonismo cronico - la cui esistenza non è accettata da tutti gli autori - si manifesterebbe essenzialmente con cefalea, astenia e vertigini. Sarebbero utilizzabili ai fini diagnostici le variazioni della cronassia vestibolare e neuromuscolare, dell'audiometria, del campo visivo, ecc. Sono stati sperimentati con buoni risultati nuovi metodi per il dosaggio del CO nell'aria ambiente e nel sangue.

e) Solfocarbonismo: dopo la seconda guerra mondiale sono divenuti più frequenti, tra gli operai addetti alla fabbricazione della seta artificiale col procedimento della viscosa, i casi di encefalopatia (a tipo emiplegico, pseudobulbare ed extrapiramidale) su base vasculopatica. Ai fini diagnostici sono stati indicati tra i segni più significativi l'aumento della pressione arteriosa retinica e le variazioni della cronassia. Il meccanismo patogenetico è stato riferito ad un'alterazione del metabolismo lipoproteico e ad una carenza di vitamina B1.

f) Saturnismo: gli studî più recenti hanno dimostrato che: la porfirinuria del saturnismo dipende principalmente da una turba del meccanismo di formazione dell'emoglobina per mancata unione del ferro alla protoporfirina; l'anemia saturnina è di natura prevalentemente emolitica e compare quando la vita media degli eritrociti è ridotta a meno di 40 giorni; l'ipertensione saturnina ha genesi renale; la nefropatia saturnina ha origine vascolare; importanie ai fini diagnostici è l'aumento delle protoporfirine libere eritrocitarie, delle coproporfirine urinarie, dei reticolociti e delle emazie a punteggiatura basofila. È stata inoltre documentata l'azione terapeutica di una sostanza chelante (CaEDTA).

Tecnopatie da agenti fisici. - a) Baropatie (malattia dei cassoni): tra gli operai cassonisti si osservano forme mioartralgiche e neurosensoriali, che insorgono per lo più entro un'ora dalla fine della decompressione, e lesioni osteoartrosiche delle articolazioni coxofemorali e scapolo-omerali, che si presentano dopo alcuni anni dall'abbandono del lavoro. Recentemente è stata richiamata l'attenzione sulla particolare incidenza tra questi lavoratori di sindromi otorinoiatriche (lesioni dell'orecchio medio, dell'orecchio interno e dei seni paranasali) con alterazioni dell'udito e dell'equilibrio ed è stata ribadita l'efficacia della ricompressione terapeutica.

b) Da radiazioni ionizzanti: particolarmente studiata la patologia da radiazioni ionizzanti (danno genetico, lesioni a carico del sangue, insorgenza di leucemie e tumori) in rapporto all'impiego sempre crescente anche in campo industriale dei raggi X e dei radioisotopi. Alcuni casi di sindrome acuta da irradiazione massiva con anemia aplastica sono stati trattati con risultati favorevoli mediante trapianto di midollo osseo.

c) Da rumori: numerosi i contributi sull'azione lesiva dei rumori, che può manifestarsi con sordità di tipo percettivo, interessante precocemente le frequenze elevate (intorno a 4000 Hz), e con disturbi della sfera psicomotoria e della regolazione neurovegetativa.

d) Da strumenti vibranti: tra i lavoratori che adoperano strumenti vibranti (martelli pneumatici ecc.) si riscontrano con una certa frequenza crisi angiospastiche delle dita lunghe delle mani con ipertono arteriolare ed eventuale componente endoangioitica secondaria, forme artrosiche del gomito ed alterazioni delle ossa del carpo. Esse sono dovute soprattutto al microtraumatismo vibratorio. L'indagine fotopletismografica costituisce il mezzo più idoneo per documentare l'esistenza e l'entità delle alterazioni vasali.

Tecnopatie da agenti infettivi e parassitarî. - Moltissimi lavoratori della risaia sono colpiti da leptospirosi in forma benigna durante il periodo di monda. Per la prevenzione della malattia è stato impiegato con risultati favorevoli un vaccino polivalente preparato dall'Istituto Superiore di Sanità. Notevole incidenza presentano tra i lavoratori dei campi anche altre malattie, come l'anchilostomiasi, l'echinococcosi e la brucellosi.

Pneumoconiosi. - Silicosi. - È stata prospettata l'ipotesi di una patogenesi immunitaria della silicosi. Secondo tale teoria la polvere di quarzo penetrata nei polmoni e inglobata dai macrofagi danneggia tali cellule e determina la liberazione da esse di sostanze lipopolisaccaridiche. Queste stimolano il sistema reticolo-endoteliale alla produzione di anticorpi, che poi precipitano sotto forma di sostanza ialina. Dopo la classificazione di Sydney (1950), conosciuta anche sotto il nome di Cardiff e Douai, una nuova classificazione internazionale delle opacità radiologiche polmonari da polveri minerali è stata recentemente proposta in una riunione di esperti promossa dall'Ufficio Internazionale del Lavoro (Ginevra, 1958).

Tra le indagini di laboratorio dirette a precisare la diagnosi e la prognosi della malattia, va ricordato il quadro sieroproteico, che mostra più spiccato aumento delle gamma-globuline nella silicosi semplice e delle alfa2-globuline nella silico-tubercolosi. Oltre che della ricerca del bacillo di Koch nell'espettorato, la diagnosi di laboratorio della silico-tubercolosi si avvale di altri mezzi (reazione di Middelbrook-Dubos, determinazione della velocità di eritrosedimentazione e della proteina reattiva C). Ai fini della valutazione della capacità lavorativa hanno acquistato grande importanza le prove di funzionalità respiratoria e cardiovascolare.

Anche la pneumoconiosi da polveri vegetali (cotone, polvere di cereali, ecc.) sono state oggetto di nuove e più accurate indagini.

Numerosi contributi hanno confermato l'incidenza tra i solfatai di forme bronchitiche croniche con enfisema; nella patogenesi, oltre alla polvere di solfo, sostengono un ruolo di primaria importanza i vapori di anidride solforosa presenti negli ambienti di lavoro.

Dermatosi professionali. - Sono le tecnopatie più frequenti, superando la stessa silicosi anche nei distretti minerarî. Nelle forme da cemento, che sono le più numerose, si ha quasi sempre positività alla cutireazione con i sali di cromo.

Igiene del lavoro e legislazione. - Per quanto riguarda la legislazione italiana sull'igiene del lavoro, sulle malattie professionali e sulla prevenzione degli infortunî, v. infortunio; sociale, legislazione, in questa Appendice.

Bibl.: G. Pancheri, Manuale di igiene del lavoro, Milano 1950; D. Parvis, Igiene del lavoro, Milano 1950; M. Crepet, Medicina del lavoro, Padova 1958; F. Molfino, Manuale di medicina del lavoro, 2ª ed., Torino 1959; S. Caccuri, Medicina del lavoro, Napoli 1960.

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