Le nuove competenze dello Sportello unico per l'edilizia

Il Libro dell'anno del Diritto 2016

Le nuove competenze dello Sportello unico per l’edilizia

Gennaro Ferrari

Prima dell’entrata in vigore della l. 7.8.2012, n. 134, di conversione del d.l. 23.6.2012, n. 83, era affermazione ricorrente nella giurisprudenza del giudice amministrativo che l’art. 5 d.P.R. 6.6.2001, n. 380, nell’affidare allo Sportello unico per l’edilizia l’acquisizione degli «atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio», si riferiva a quelli richiesti per il rilascio del permesso di costruire, e non anche a provvedimenti diversi ed esterni al relativo procedimento, quale l’autorizzazione paesaggistica, ove richiesta. A questa regola si era da ultimo conformato Cons. St., sez. IV, 30.7.2012, n. 4312 per il quale, nel caso al suo esame, il Comune aveva legittimamente negato il rilascio del permesso di costruire all’interessato, non avendo egli provveduto ad acquisire il nulla osta della Soprintendenza, compito al quale, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto invece provvedere l’Amministrazione. Il Consiglio di Stato aveva richiamato a supporto della propria conclusione l’art. 167, co. 5, Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 22.1.2004, n. 42 e, quindi, entrato in vigore in epoca successiva al d.P.R. n. 380/2001, il quale affidava all’interessato l’onere di richiedere l’autorizzazione alla competente Soprintendenza. Negli stessi termini concludeva anche il successivo art. 181, co. 1-quater. La tesi del Consiglio di Stato era che l’art. 167, co. 5, aveva fatto proprio l’indirizzo giurisprudenziale per il quale i procedimenti per il rilascio del permesso di costruire e del nulla osta di compatibilità paesaggistica, ancorché connessi, sono ontologicamente distinti, avendo ad oggetto la tutela di beni diversi ed essendo articolati sulla base di competenze diverse.

Questa tesi, anche se ratione temporis corretta, deve ritenersi ora superata a seguito dell’aggiunta all’art. 5, t.u. dell’edilizia di un co. 5-bis ad opera del cit. art. 13 l. n. 134/2012, per il quale lo Sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato «in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio». Esso è chiamato a fornire all’interessato una risposta tempestiva al posto di «tutte le Pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte»; ad acquisire presso di esse, anche mediante conferenze di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, «delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico…». Per questi ultimi atti l’obbligo di acquisizione per lo Sportello unico è confermato dal novellato co. 3, lett. g), art. 5, il quale fa riferimento agli «atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice del codice dei beni culturali e del paesaggio…».

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