Mare. Diritto internazionale

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Nel diritto internazionale classico, il mare era tradizionalmente suddiviso in un’area sottoposta alla sovranità dello Stato costiero (mare territoriale) e in un’area in cui vige il principio della libertà d’uso per tutti gli Stati (alto mare). Un regime giuridico più articolato è stabilito dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (entrata in vigore nel 1994), che ha sostituito, nei rapporti fra gli Stati contraenti, le precedenti Convenzioni di Ginevra del 1958 sul mare territoriale e la zona contigua, sull’alto mare, sulla piattaforma continentale e sulla pesca.

Nella Convenzione di Montego Bay, gli spazi marini oggetto di regolamentazione comprendono, oltre al mare territoriale e alle acque internazionali (o alto mare), la zona contigua, la piattaforma continentale, la zona economica esclusiva e i fondi marini internazionali (Patrimonio comune dell’umanità).

Mare territoriale. - Il mare territoriale è definito come la striscia di mare adiacente le coste dello Stato. Esso include le baie e i golfi. Le isole (distese naturali di terra circondate dalle acque che restano scoperte ad alta marea) hanno un proprio mare territoriale. Il limite massimo di estensione (o limite esterno) del mare territoriale è di 12 miglia marine, misurate a partire da una linea di base che costituisce il cosiddetto limite interno. Le acque che si trovano fra la terraferma e il limite interno sono denominate acque interne.

La linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è normalmente la linea di bassa marea lungo la costa; a tale regola si può derogare in presenza di coste frastagliate, ricorrendo al sistema delle linee rette, che consiste nell’unire, mediante una linea retta, i punti di sporgenza della costa (inclusi gli scogli e le estremità delle isole adiacenti). Se due Stati si fronteggiano al di sotto del limite delle 12 miglia, la delimitazione del rispettivo mare territoriale avverrà sulla base di criteri di equidistanza, salvo contrario accordo tra le parti o l’esistenza di titoli storici o di altre circostanze speciali.

Sul mare territoriale si irradia la sovranità dello Stato (Territorio. Diritto internazionale); pertanto, nel mare territoriale lo Stato costiero esercita gli stessi poteri che esercita sul proprio territorio. Esso è però tenuto a consentire il passaggio nel proprio mare territoriale delle navi mercantili e da guerra straniere e dei sottomarini (che devono navigare in superficie), purché il loro passaggio non arrechi pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero (diritto di passaggio inoffensivo). Inoltre, lo Stato costiero non può esercitare la propria giurisdizione civile e penale per fatti commessi a bordo di navi straniere. In corrispondenza del mare territoriale, la sovranità dello Stato costiero si estende allo spazio aereo sovrastante, al fondo del mare e al relativo sottosuolo.

Alto mare. - Lo spazio marino che si estende oltre il mare territoriale, nonché le acque sovrastanti la piattaforma continentale e quelle della zona economica esclusiva, sono definiti alto mare, o acque internazionali. In questa zona marina trova ancora applicazione il principio della libertà dei mari, che comporta il riconoscimento a ciascuno Stato, sia costiero sia privo di litorale, di un uguale diritto di compiere attività di navigazione, sorvolo, posa di cavi, costruzione di isole e installazioni artificiali, pesca, ricerca scientifica, a condizione che siano rispettati gli interessi degli altri Stati.

In caso di sinistro marittimo avvenuto in alto mare, lo Stato direttamente e gravemente minacciato dal conseguente inquinamento ha il diritto di adottare le misure necessarie a fronteggiare l’evento. A questo diritto fa riscontro l’obbligo di tutelare e preservare in alto mare l’ambiente marino. L’alto mare deve essere riservato a scopi pacifici e nessuno Stato può pretendere di assoggettarne alcuna parte alla sua sovranità. Ogni Stato esercita la sua giurisdizione solo sulle navi battenti la propria bandiera. Tuttavia, uno Stato può abbordare ed eventualmente catturare navi straniere impegnate in atti di pirateria, tratta di schiavi o trasmissioni abusive, o inseguire e catturare navi sospettate di aver violato le proprie leggi e regolamenti negli spazi marini soggetti alla sua sovranità.

Le navi da guerra possono eseguire in alto mare attività operative (quali esercitazioni combinate con aeromobili, raccolta di informazioni, prove di armi, lancio di ordigni esplosivi da aeromobili in situazioni di necessità), nel rispetto dei diritti degli altri Stati.

Nel 2023 gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno stipulato il primo Trattato internazionale sull’Alto Mare per la protezione e la gestione sostenibile delle acque internazionali, ubicate oltre le 200 miglia nautiche dalla costa (nella cosiddetta Zona economica esclusiva, ZEE), finalizzato alla loro trasformazione entro il 2030 in aree protette (AMP).

Voci correlate

Organizzazione marittima internazionale

Tribunale internazionale per il diritto del mare

Zona contigua

Zona economica esclusiva

Piattaforma continentale

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