Mercato aperto, operazioni di

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

mercato aperto, operazioni di

Matteo Pignatti

Strumento a disposizione delle banche centrali per la conduzione della politica monetaria, avente la funzione di immettere o drenare liquidità all’interno del sistema bancario, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato. Più precisamente, le operazioni di m. a. hanno come obiettivo quello di mantenere i tassi di interesse del mercato monetario interbancario a brevissimo termine su livelli prossimi al tasso ufficiale stabilito dalla banca centrale. Gli altri strumenti di politica monetaria sono costituiti dalla riserva obbligatoria (➔ riserva bancaria), che le istituzioni creditizie devono mantenere in deposito sui conti aperti presso la banca centrale, e dalle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti, ossia le operazioni di rifinanziamento (➔) marginale e i depositi presso la banca centrale, entrambe con scadenza overnight (➔).

Requisiti per le operazioni di mercato aperto e tipologie

All’interno dell’Unione Economica e Monetaria europea (➔ UEM) le operazioni di m. a. sono stabilite dalla Banca Centrale Europea (➔ BCE) e possono parteciparvi tutte le istituzioni creditizie residenti nei Paesi dell’eurosistema, in possesso dei necessari requisiti. La Banca d’Italia esegue le operazioni di m. a. nei confronti degli intermediari creditizi presenti sul territorio nazionale attenendosi alle istruzioni impartite dalla BCE e alle regole e alle procedure comuni concordate all’interno dell’eurosistema. Inoltre, la Banca d’Italia è responsabile della gestione delle garanzie che stanno a fronte delle operazioni svolte e individua le attività finanziarie emesse in Italia che possono essere utilizzate come garanzia.

Le operazioni di m. a. della BCE sono di 4 tipologie: quelle di rifinanziamento, di cui le principali sono operazioni regolari di immissione di liquidità con frequenza e scadenza settimanali; quelle di rifinanziamento a più lungo termine, che hanno durata di 3 mesi; quelle di regolazione puntuale, senza scadenza prestabilita, che hanno lo scopo di regolare impreviste fluttuazioni della liquidità o dei tassi di interesse e possono essere di rifinanziamento o di deposito; quelle di tipo strutturale, infine, che sono effettuate quando la BCE intende modificare la posizione strutturale di liquidità dell’eurosistema nei confronti del settore finanziario. Nella conduzione delle operazioni di m. a., la BCE intende assicurare al sistema bancario un livello di liquidità molto prossimo a quello di riferimento, definito come il volume di aggiudicazione che consente alle controparti di assolvere in modo ordinato l’obbligo di riserva mantenendo, in termini aggregati, lo stesso livello di consistenze sui conti detenuti presso la banca centrale in ciascun giorno del periodo di mantenimento.

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