Misure cautelari

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Provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi tesi ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare un pericolo per l’accertamento del reato, per l’esecuzione della sentenza ovvero determinare l’aggravamento delle conseguenze del reato o l’agevolazione di altri reati (art. 272-325 c.p.p.; l. n. 332/1995). Possono essere adottate dall’autorità giudiziaria sia nel corso delle indagini preliminari, sia nella fase processuale, e limitano la libertà personale ovvero la disponibilità di beni. Le misure cautelari si suddividono in: misure cautelari personali e reali. Le prime si distinguono in coercitive e interdittive.

Le misure cautelari personali consistono in limitazioni della libertà personale; sono disposte da un giudice nella fase delle indagini preliminari o nella fase processuale. Per la loro applicazione richiedono l’esistenza di due ordini di requisiti: i gravi indizi di colpevolezza (art. 273, co. 1, c.p.p.), e le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.). Per quanto riguarda i criteri di scelta delle misure, il giudice tiene conto dell’idoneità di ciascuna in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare. Inoltre, devono essere osservati: il principio di adeguatezza, secondo cui la misura della custodia cautelare in carcere deve essere utilizzata solo come extrema ratio, cioè quando le altre risultino inadeguate (tranne i reati di associazione di tipo mafioso, in cui essa è obbligatoria); e il principio di proporzionalità, secondo cui la misura utilizzata deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione. Con riferimento alle misure cautelari personali coercitive l’art. 280 c.p.p. stabilisce le loro condizioni di applicabilità disponendo che salvo eccezioni, esse possono essere applicate «solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni», e che la custodia cautelare in carcere «può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni». Questa classe di misure comprende il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi presentati dalla persona offesa, il divieto o l’obbligo di dimora, gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere e la custodia cautelare in luogo di cura.

Le misure cautelari personali interdittive sono provvedimenti adottati dal giudice penale che limitano temporaneamente l’esercizio di determinate facoltà o diritti, in tutto o in parte. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287 c.p.p.). Esse sono: la sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori, la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

Le misure cautelari reali sono, invece, provvedimenti giudiziali che incidono su beni patrimoniali. Sono distinte in due tipologie: il sequestro conservativo e il sequestro preventivo. Il fine comune è garantire l’esecuzione della sentenza definitiva o impedire che l’uso di una cosa pertinente al reato possa agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati. Possono essere applicate indipendentemente dalla custodia cautelare in carcere.

I provvedimenti concernenti le misure cautelari sono impugnabili.

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