NAZIONI UNITE

Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1979)

NAZIONI UNITE (App. II, 11, p. 391; III, 11, p. 229)

Adolfo Maresca

Organizzazione internazionale di vocazione universale per i fini che persegue, per il numero degli stati onde è costituita, per la sfera di azione che le è propria, le N. U. hanno conosciuto, nell'ultimo quindicennio, uno sviluppo vario e complesso che abbraccia ogni ambito dei rapporti internazionali.

Ai fini della protezione dei diritti della persona umana, si devono ricordare - sviluppi necessari della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1948 - alcuni importanti atti internazionali, promossi e realizzati dalle N. Unite. Essi sono la Convenzione sulla eliminazione delle discriminazioni razziali del 1965, e i Patti internazionali del 1966, intesi a consacrare e tutelare i diritti dell'uomo, siano essi di natura civile e politica, ovvero economica, sociale o culturale.

Per quanto concerne la cooperazione economica internazionale, l'Organizzazione ha conosciuto una fioritura di nuovi organi ausiliari, destinati a rendere siffatta cooperazione più specifica e profonda. In tal modo, le N. U. tendono ad attuare quell'azione che è stata definita la "strategia internazionale dello sviluppo", intendendo lo sviluppo stesso nella pienezza della sua significazione dinamica, a un tempo economica e sociale. Devono ricordarsi al riguardo: 1) l'UNCTAD (Conferenza delle N. U. per il commercio e lo sviluppo), originariamente convocata a Ginevra nel 1964, e divenuta - in base a una risoluzione dell'Assemblea generale intesa a realizzare l'atto finale della Conferenza stessa - un apparato istituzionale, articolato in organi permanenti: il Consiglio, con sede a Ginevra, la Commissione per i prodotti di base, e il Segretariato. 2) L'UNIDO costituisce l'organo ausiliare delle N. U., per certi riguardi analogo all'UNCTAD, che è destinato a promuovere lo sviluppo dei paesi emergenti, assicurando loro i necessari ausilii. La sua sede è a Vienna. 3) L'UNDP (United Nations Development Program) - che ha assorbito in sé il Fondo speciale per l'assistenza tecnica - tende ad aiutare gli stessi paesi emergenti, opportunamente valorizzando le loro potenziali risorse naturali e umane.

Per l'inscindibile connessione tra un sano sviluppo economico e la stabilità monetaria, le istituzioni delle N. U. in materia - il Fondo monetario internazionale e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, creati nel 1944 (accordi di Bretton Woods) per le esigenze del riassetto monetario e bancario successivo alla seconda guerra mondiale - sono state chiamate ad adempiere nuovi compiti. In seguito alla svalutazione del dollaro per decisione unilaterale del governo degli Stati Uniti (agosto 1968), gli organi direttivi del Fondo e della Banca istituirono, alla fine del 1969, una moneta di conto e di credito, nella quale il Fondo assicura - dietro speciali coperture (crediti presso banche internazionali e nazionali, titoli-merci, valute pregiate) - l'ottenimento dei cosiddetti "diritti speciali di prelievo". Sono questi buoni-conto, che il Fondo stesso emette, e che sono diretti a ovviare, nelle contrattazioni e nei pagamenti internazionali tra gli stati partecipi delle due istituzioni, alla funzione, già non prescindibile, dell'oro e delle divise in dollari.

La cooperazione internazionale nell'ambito sociale e umanitario è promossa dalle N. U. mercé istituzioni di nuova creazione, ovvero in virtù di istituzioni già esistenti e dimostratesi sempre più necessarie, al fine di eliminare le cosiddette "aree neglette": le zone geografiche e i settori umani, cioè, in cui il processo di evoluzione è più tardo e le diseguaglianze economiche appaiono più gravi. Sono da ricordarsi al riguardo le seguenti istituzioni: a) l'UNICEF (Fondo Internazionale di Soccorso all'Infanzia), destinato, nella sua più recente concezione operativa, non soltanto ad assicurare ausilio immediato ai fanciulli bisognosi, ma anche, e soprattutto, a promuovere per essi una vita migliore, curandone l'inserimento nello sviluppo economico e sociale del paese di appartenenza; b) l'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), diretto a vigilare sulla protezione internazionale dei profughi, a trovare soluzioni permanenti per i loro problemi, in collaborazione con i governi, ai fini del rimpatrio liberamente consentito dai rifugiati stessi; oppure, allo scopo di favorirne l'assimilazione nelle nuove comunità nazionali, mercé l'integrazione in quella dello stato di primo rifugio, ovvero in virtù dello stabilimento in altri stati. c) L'UNRWA (Ufficio di soccorso e di lavoro delle N. U. per i rifugiati in Palestina e del Medio Oriente): per il suo stesso nome, tale organo delle N. U. limita il suo compito assistenziale a una particolare categoria di profughi, in connessione con uno speciale ordine di avvenimenti internazionali, divenuti negli ultimi anni drammaticamente attuali.

Degna di una menzione particolare è l'opera svolta dalle N. U. per la codificazione del diritto internazionale, in ottemperanza del precetto dello statuto (art. 13, par. 1), secondo il quale l'Assemblea generale ha il compito di "incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione". Preparate a cura della Commissione di diritto internazionale delle N. U. in altrettanti Progetti di articoli, undici Convenzioni generali, intese a codificare il diritto internazionale in alcuni suoi rami e momenti, sono state via via elaborate e concluse: alcune, per opera di conferenze diplomatiche convocate all'uopo dalle N. U.; altre, in seno alla stessa Assemblea generale. Tali convenzioni sono: 1) Le quattro convenzioni di Ginevra per il diritto del mare del 28 aprile 1958: la I, sul mare territoriale e la zona contigua; la II, sull'alto mare; la III, sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare; la IV, sulla piattaforma continentale. 2) La Convenzione di New York del 30 agosto 1961, per la riduzione dei casi di apolidia; 3) Le quattro convenzioni di Vienna sul diritto diplomatico e dei trattati: a) la convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche; b) la convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari; c) la convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati; d) la convenzione di Vienna del 14 marzo 1975, sulla rappresentanza degli stati nei loro rapporti con le Organizzazioni internazionali. 4) Le due convenzioni di New York in materia di diritto diplomatico: a) la convenzione del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali; b) la convenzione del 14 settembre 1973, per prevenire e reprimere le infrazioni contro persone che godono una protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici.

Nella presente realtà delle N. U., la caratteristica politico-operativa più saliente è costituita dall'esistenza di una maggioranza automatica - formata dagli stati del cosiddetto "Terzo Mondo", uniti agli stati socialisti -, capace d'imporsi, segnatamente, agli stati occidentali e di tendenza moderata, nel proporre, e nel far adottare, le decisioni che s'informano a criteri di massimalismo e di oltranzismo (caratteristico esempio è offerto dalla risoluzione dell'Assemblea - novembre 1975 - che ha incluso il sionismo fra le forme di razzismo condannate dall'organizzazione).

Nell'ultimo quindicennio, le N. U. sono divenute lo specchio del progressivo dilatarsi della comunità internazionale, per l'avvento all'indipendenza di una moltitudine di nuovi stati. Esse hanno offerto, altresì, l'indice più espressivo di un nuovo modo di essere delle relazioni internazionali, più adeguato alle verità politiche effettuali: ciò per l'ammissione di stati che erano rimasti ai margini dell'organizzazione (tale era, segnatamente, la Repubblica Popolare Cinese); ovvero, che non avevano ancora conseguito lo status di membri dell'organizzazione stessa (quali, tipicamente, la Repubblica Federale di Germania, e la Repubblica Democratica Tedesca). In virtù dell'avvenuta partecipazione alle N. U. del duplice ordine di nuovi stati, il numero dei membri dell'organizzazione, che all'epoca della sua fondazione (1945) era cinquantuno, ha raggiunto nel 1978 quello di centoquarantasei. Come segretario generale delle N. U., dopo la morte di D. Hammarskjöld, fu chiamato (3 novembre 1961) il birmano U Thant, dapprima come facente funzioni, poi con regolare mandato quinquennale rinnovatogli il 2 dicembre 1966. Dal 22 dicembre 1971 segretario generale è l'austriaco Kurt Waldheim.

A distanza di trent'anni dalla conclusione della Convenzione di San Francisco, istitutiva dell'Organizzazione delle N. U., si avverte da molte parti l'esigenza giuridica e politica della revisione di alcuni punti dello statuto dell'organizzazione stessa (in particolare, le clausole - art. 53 e art. 107 - attinenti ai cosiddetti stati "ex nemici", e pur divenuti membri delle N. U. in condizioni di assoluta parità risultano, non che inique, anacronistiche). È stato quindi creato un Comitato per lo Statuto delle Nazioni Unite, cui l'Assemblea generale ha commesso il compito di studiare il problema della revisione dello statuto stesso.

Bibl.: A. Maresca, L'Italia alle soglie delle Nazioni Unite, Roma 1954; L. M. Goodrich, The United Nations, New York 19613; G. Balladore Pallieri, Diritto internazionale pubblico, Milano 19628, p. 554 segg.; Ch. Chaumont, L'organisation des Nations Unies, Parigi 1962; M. Udina, L'Organizzazione delle Nazioni Unite, Padova 1963; F. Durante, L'ordinamento interno delle Nazioni Unite, Milano 1964; R. Monaco, Lezioni di Organizzazione internazionale, Torino 1965, vol. I, p. 189 seg.; G. Clark, L. B. Sohn, World peace through World Law, Harward University Press, 19663; G. Bosco, Lezioni di diritto internazionale, Milano 1972, p. 200 segg.; G. Miele, Diritto internazionale, Padova 1972, p. 206 segg.; G. Cansacchi, Istituzioni di diritto internazionale pubblico, Torino 19674, p. 114 segg.

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