ACCERTAMENTO, Negozio di

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

ACCERTAMENTO, Negozio di

Italo BOLOGNA

Negozio col quale le parti interessate concordemente dettano l'interpretazione autentica di un anteriore rapporto giuridico il cui contenuto e i cui limiti si presentino dubbî, ovvero chiariscono una preesistente e ambigua situazione in qualche maniera riguardante i rapporti giuridici esistenti tra le stesse parti, e ciò al fine di raggiungere una certezza sulla portata del negozio anteriore ovvero sulla situazione oggettiva preesistente; intento negoziale vincolante le parti nell'attribuire ai rapporti già in atto la portata e gli effetti consensualmente precisati attraverso l'accertamento e nel conformare ad esso il proprio comportamento (Cass. 20 giugno 1958, n. 2164).

Ampia è la nozione che del negozio di a. è fatta propria dalla prevalente dottrina e soprattutto dalla giurisprudenza; l'incertezza, alla cui rimozione è diretto il negozio di a., può riguardare tanto il contenuto dispositivo di un preesistente negozio quanto una preesistente situazione. Le questioni essenziali, attraverso la cui trattazione può delinearsi la figura del negozio di a., sono le seguenti: struttura e contenuto del negozio di a., causa e funzione dello stesso, rapporti tra situazione da accertare e negozio di accertamento.

Il negozio di a., con riferimento al suo contenuto e a tutti gli elementi che concorrono a formarne la struttura, si presenta con caratteristiche peculiari ed essenzialmente negoziali, che lo distinguono da altre figure in cui le stesse esigenze di a. trovano espressione.

Anzitutto esso deve essere distinto da tutte le dichiarazioni enunciative o meramente rappresentative, oggettivamente destinate a chiarire elementi di fatto che debbono essere tenuti presenti per la conclusione dei negozî in adempimento a oneri e doveri legali di correttezza e di chiarezza, e dalle quali dichiarazioni esula ogni carattere negoziale.

Estranee al negozio di a. sono anche le cosiddette dichiarazioni di scienza riguardanti manifestazioni di cognizioni, opinioni, ammissioni unilaterali con riferimento a una data situazione (nel diritto processuale, il giuramento, la testimonianza, la confessione giudiziale o stragiudiziale). La ragione della differenza sta precisamente in ciò, che dette figure non assumono rilevanza negoziale, mentre nel negozio di a. le parti chiariscono i preesistenti rapporti o situazioni, ne precisano definitivamente la portata e gli effetti, intendendo così vincolarsi a rispettare il risultato dell'a. che ne deriva, a. negoziale, precisamente, perché voluto come impegnativo.

Il negozio di a. si distingue anche dai negozî cosiddetti rinnovativi, i quali si pongono al di fuori del precedente negozio in posizione e funzione del tutto autonome e senza un attuale collegamento (che caratterizza invece il negozio di a.). Da ultimo il negozio di a. si distingue dal riconoscimento del diritto (in materia di enfiteusi, art. 969 cod. civ.; di rendita perpetua, art. 1870 cod. civ.; d'interruzione della prescrizione, art. 2944 cod. civ.) e dal riconoscimento del debito (art. 1309 e 1988 cod. civ.), perché col primo si dirime uno stato d'incertezza mentre con gli altri si tende a preservare un precedente rapporto giuridico minacciato dalla prescrizione, ovvero a rinvigorirlo sottraendolo alla sua causa.

Fondamentalmente, tuttavia, la natura del negozio di a. viene individuata efficacemente nel suo elemento causale (causa del negozio). Non v'è dubbio che la funzione tipica, oggettiva, dell'a. negoziale consiste nell'interesse comune alle parti di rimuovere una situazione d'incertezza riguardante un già concluso regolamento d'interessi ovvero un fatto o una situazione connessa con detto regolamento d'interessi. La certezza che si vuol raggiungere viene ottenuta non con l'aggiunta di qualcosa di nuovo, ma con l'esplicazione di quanto già era implicito nel precedente regolamento, ovvero con l'esplicazione di quanto in fatto doveva o poteva essere già conosciuto dalle parti, e cioè quindi nell'espletamento di una funzione eminentemente dichiarativa.

Il raggiungimento di una certezza giuridica, realizzato nelle forme e con gli effetti proprî riconosciuti all'esercizio dell'autonomia privata, costituisce un interesse del tutto apprezzabile e degno di tutela da parte dell'ordinamento positivo.

Indubbiamente la nostra legge non prevede un negozio tipico diretto al raggiungimento di certezze giuridiche: e questa è la ragione insuperabile per cui il negozio di a. deve essere ricompreso nei negozi innominati. In primo luogo, come si è detto, il raggiungimento di una certezza giuridica costituisce un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322, 2° comma, cod. civ. In secondo luogo, il negozio di a., nella sua funzione di dirimere situazioni d'incertezza e di dubbî derivanti da una preesistente situazione, è precisamente diretto a regolare un rapporto giuridico e pertanto la relativa nozione rientra nell'ambito dell'art. 1321 cod. civ. secondo cui il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Essenzialmente sotto il profilo del difetto di una causa viene prospettato il negozio di a. da quelle dottrine che ne escludono l'ammissibilità. Si sostiene, infatti, che le parti, quando accertano un fatto o un atto giuridico senza modificarlo, realizzano un atto giuridicamente inutile e quindi indegno di tutela (F. Carresi), ovvero che l'autonomia privata ha un preciso campo di esplicazione, quello corrispondente al potere dispositivo di creare una sistemazione vincolante dei proprî interessi, con esclusione del potere di accertamento, il cui esercizio sarebbe esclusivamente affidato al giudice (F. Santoro Passarelli). Siffatte dottrine però non trovano ampî consensi, soprattutto da parte della giurisprudenza.

Oltre quanto è già stato osservato a proposito della causa del negozio di a., si deve aggiungere che il limite posto all'esercizio dell'autonomia privata è precisamente quello dell'attuazione di interessi meritevoli di tutela (art. 1322, 2° comma, cod. civ.) senza distinzione tra potere dispositivo e di accertamento.

La questione dei rapporti tra negozio di a. e rapporto (o situazione) da accertare deve essere considerata sotto il profilo causale. Data la funzione, già definita, del negozio di a., i rapporti in questione sono caratterizzati dalla strumentalità nella quale il negozio di a. costituisce il mezzo (sempre negoziale e pertanto vincolante tra le parti) preordinato al fine di esplicare il rapporto preesistente. Detta finalità determina tra le parti l'efficacia retroattiva del negozio di a.; infatti quanto risulta accertato, chiarito ed esplicato, è contenuto nel negozio e nel rapporto preesistenti. È inoltre necessario rilevare che il rapporto tra negozio di a. e situazione da accertare viene a esistenza per iniziativa delle parti interessate nel momento stesso che dànno vita al negozio di a.: è quindi un rapporto che non può non essere definito come collegamento tra negozî, collegamento pieno e completo, nel quale, a parte l'identità delle parti, si realizza una unità funzionale delle cause negoziali e una complementarità di contenuti, sempre avendo riguardo alla particolare posizione di strumentalità propria del negozio di a. Dalla esistenza d'un collegamento funzionale e dal carattere di strumentalità di detto collegamento deriva che i vizî del negozio di a. non si riflettono sul negozio preesistente, mentre l'invalidità e l'inefficacia di quest'ultimo si riflettono sul negozio di accertamento.

Molto si è discusso circa l'esistenza di particolari limiti all'impugnabilità del negozio di a., e ciò in dipendenza dei rapporti correnti - secondo una parte della dottrina - tra negozio di accertamento e transazione. Tuttavia, per quanto siano innegabili le affinità tra i due istituti, non sussistono valide ragioni per mutuare la disciplina del negozio di a. dalla particolarissima disciplina dettata per la transazione, dal momento che sussiste tra gli istituti in questione differenza di carattere strutturale e funzionale. Infatti, mentre nel negozio di a. le parti realizzano il comune intento di eliminare la situazione di confusione e incertezza (riguardante i loro rapporti giuridici) mediante un negozio strumentalmente collegato con la preesistente situazione, nella transazione le parti attuano il nuovo regolamento d'interessi muovendo dalle proprie reciproche pretese, indipendenti dalla preesistente realtà giuridica: nel negozio di a. la novità è semplicemente subbiettiva e determina effetti semplicemente dichiarativi, nella transazione la novità è oggettiva e produce effetti costitutivi.

La disciplina e il trattamento del negozio di a. sono quelli proprî di tutti i negozî ai sensi dell'art. 1323 cod. civ., secondo cui le norme generali sui contratti sono applicabili anche ai negozî innominati (contratti non appartenenti ai tipi che hanno una disciplina particolare). L'appartenenza ai negozî di a. di alcune figure tipiche, quali la divisione e il riconoscimento di figlio naturale, è molto controversa.

Bibl.: G. Stolfi, Natura giuridica del negozio di accertamento, in Rivista di diritto processuale, 1933, I, p. 1 segg.; R. Nicolò, Il riconoscimento e la transazione nel fenomeno della rinnovazione del negozio e della novazione dell'obbligazione, in Annali Università, Messina, 1932-33, p. 430 segg.; M. Giorgianni, Il negozio di accertamento, Milano 1939; id., Accertamento (negozio di), in Enciclopedia del diritto, I, Milano 1958, p. 228 segg.; F. Carnelutti, Note sull'accertamento negoziale, in Rivista del diritto processuale, 1940, I, p. 3 segg.; C. Furno, Accertamento convenzionale e confessione stragiudiziale, Firenze 1948; R. Corrado, Il negozio di accertamento, Torino 1942; F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli 1954; p. 159; id., L'accertamento negoziale e la transazione, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1956, 1 segg.; F. Carresi, Note critiche in tema di accertamento negoziale, in Rivista di diritto commerciale, 1946, I, p. 62 segg.

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