NICOLINI, Niccola

Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 78 (2013)

NICOLINI, Niccola

Francesco Mastroberti

NICOLINI, Niccola. – Nacque a Tollo, nell’Abruzzo chietino, il 30 settembre 1772 da Giambattista e da Teresa de Horatiis.

Suo avo paterno fu il giurista Girolamo Nicolini (o Nicolino, 1604-1664), le cui opere maggiori furono il De modo procedendi praxis judiciaria (Napoli 1651) e l’Historia della città di Chieti (ibid. 1657).

Educato dallo zio abate Luigi Nicolini, «famoso orator sacro e poeta» (La musa di famiglia. Memorie domestiche…, Napoli 1849, p. 4), e compiuti a Chieti gli studi di umanità e filosofia, giunse nel novembre del 1789 a Napoli dove, fino all’ottobre 1790, ebbe come maestri Emmanuele Campolongo e Antonio Jerocades per la ‘bella letteratura’, Filippo Guidi per la fisica, Francesco Longano per la metafisica e il diritto di natura. Grazie all’amico Stefano Forte conobbe il matematico Niccolò Fergola, di cui fu allievo fino al maggio 1791 allorché – rapito dalle letture di Tacito, Giambattista Vico, Gian Vincenzo Gravina e Gaetano Filangieri – decise di dedicarsi agli studi di diritto universale (ibid., p. 5).

Il 16 aprile 1792, sotto la guida dell’avvocato Francesco Vitolo, perorò e vinse la sua prima causa davanti al Sacro regio consiglio. Denunciato come giacobino nel 1794, non fu processato e poté continuare l’attività forense, intercalata da esibizioni poetiche. Nel 1797 divenne collaboratore dell’avvocato Giuseppe Carta e l’anno successivo sposò Mariantonia Gloria, con la quale ebbe dieci figli. Nel 1799, per aver composto e letto in pubblico alcuni versi inneggianti a Filangieri, fu deferito alla Giunta di Stato. Si nascose in Abruzzo fino alla pace di Firenze del 1801, quindi tornò alla professione e si affermò come brillante penalista. Con l’arrivo dei francesi, nel 1806, fu nominato avvocato dei poveri. L’anno successivo assunse, davanti al tribunale straordinario di Napoli presieduto da Pietro Colletta, la difesa di Onofrio Viscardi, accusato dell’attentato al ministro della Polizia Cristoforo Saliceti. In quell’occasione si fece notare per la brillante oratoria e per le accuse rivolte alla Corte di Palermo, tanto che il governo, dopo le leggi di riforma dell’ordinamento giudiziario del 20-22 maggio 1808, lo designò procuratore generale presso la Corte criminale di Terra di Lavoro. Nel settembre 1810 fu nominato presidente della Corte criminale di Napoli e in breve riuscì a guadagnare la considerazione del ministro della giustizia, Francesco Ricciardi, che lo chiamò nelle commissioni di riforma dei codici volute dal re Gioacchino Murat nel 1810 e nel 1814 e, dal 1812, alla carica di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

Nel 1809, all’inaugurazione della Corte criminale di Terra di Lavoro, pronunciò il discorso Del passaggio dall’antica alla nuova legislazione (pubblicato a Napoli nel 1809, nel 1840 e nel 1850) col quale sostenne, in una prospettiva storicistica, l’idea di una stretta continuità tra il vecchio e il nuovo ordinamento giudiziario, poi ribadita nel discorso Della Corte di cassazione nelle sue relazioni con le antiche istituzioni del Regno (ibid.1812), il primo che pronunciò in qualità di avvocato generale. Alla fine del 1809 pubblicò l’opera Istruzione per gli atti giudiziari criminali correzionali e di polizia ad uso de’ giudici di pace, sindaci, gendarmeria ed altri ufiziali di polizia giudiziaria che – su commissione del ministero di Grazia e giustizia – ristampò, riveduta e ampliata, nel 1812 e nel 1816.

In epoca di Restaurazione, con decreto del 2 agosto 1815, fu chiamato nella commissione incaricata della compilazione dei codici di diritto e procedura penale. «La compilazione delle leggi penali e della procedura penale venne a me affidata – affermò – ed io la eseguii per i due primi libri delle prime, e per i due primi libri della seconda» (La musa di famiglia…, cit., p. 12). Perciò – come sostenne Enrico Pessina (1882, p. 128) – «a lui è dovuta gran parte di quegli encomi che furono tributati al codice penale ed al codice di procedura penale che al 1819 tra noi vennero fuori».

Incaricato con decreto del 25 agosto 1817 di preparare, con Felice Parrilli e Giovanni Vittorio Englen, il Supplemento alla Collezione delle leggi, curò due volumi che rappresentano «il primo repertorio di giurisprudenza penale pubblicato a Napoli» (F. Nicolini, 1907, p. LIV). L’indiscusso prestigio e la collaborazione prestata al governo non bastarono a sottrarlo alla cieca epurazione della Giunta di scrutinio, eretta subito dopo la fine dell’esperienza costituzionale del 1820-21. Fu infatti giubilato perché «antico masone e liberale per principii nel 1799» (Archivio di Stato di Napoli, Archivio Borbone, 841: Notamento dei magistrati destituiti per effetto di scrutinio, s.d.). Tornò dunque all’avvocatura e negli anni successivi pubblicò il trattato Dell’utile interdetto salviano nel Regno delle Due Sicilie (Napoli 1827) e l’opera in nove volumi Della procedura penale del Regno delle Due Sicilie (ibid. 1828-32).

Della procedura penale è un commento organico alla parte processual-penalistica del Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Partendo dalla lettera della legge, Nicolini ne spiegava il significato attraverso la storia, la ratio legis e la pratica: «Verba legis, mens legis, manus legis. Così ci sforzeremo per quanto la picciolezza del nostro ingegno ed il nostro uso del foro il consente, di comprenderne vim et potestatem» (II, 2, 1829, pp. 5 s.).

Ferdinando II, avviando un programma di moralizzazione dell’ordine giudiziario, lo riammise nella magistratura prima con l’incarico di giudice della Gran corte civile di Napoli (26 ottobre 1831) e poi richiamandolo alle funzioni di avvocato generale presso la Corte suprema di giustizia di Napoli (24 giugno 1832). Frutto di questa attività furono i sei volumi delle Quistioni di diritto trattate nelle conclusioni, ne’ discorsi ed in altri scritti legali (Napoli 1835-41).

Concepita come una privata prosecuzione del Supplemento alla Collezione delle leggi, l’opera raccoglieva le «opinioni dell’autore sopra i vari punti di diritto ch’egli ha avuto occasione di esaminare» (I, p. IV) sia in qualità di avvocato generale presso la Corte suprema sia in altre occasioni. L’asse portante dell’opera è costituito dalle Conclusioni disposte in ordine cronologico e argomentate da Nicolini intorno alle «quistioni di diritto», ossia ai punti controversi che emergevano nella trattazione della causa. Seguiva la sentenza e, in appendice, gli «altri lavori». Mentre nell’opera Della procedura penale applicava un procedimento deduttivo che dagli articoli di legge portava ai casi della pratica, nelle Quistioni seguiva il sistema opposto risalendo, in via induttiva, dal caso pratico alla legge e ai principi generali. In entrambe le opere la storia assume un ruolo centrale: «Il profilo storico e quello filosofico non sono separabili da quelli pratici e sono invece un tutt’uno, nell’obiettivo di individuare il tessuto complesso ma unitario della disciplina in vigore» (Birocchi, 2008, pp. 132 s.).

Tra il 1835 e il 1841 pronunciò in qualità di avvocato generale alcuni discorsi inaugurali su rilevanti questioni politiche. Quelli Della discussione pubblica ne’ giudizii penali (Napoli 1833) e Dell’ufizio più proprio della Corte suprema: ritirare i giudizi verso i principii (ibid. 1835) intesero difendere rispettivamente dibattimento pubblico e sistema della cassazione contro attacchi di vasti settori della magistratura e dell’avvocatura. Nel discorso Della divisione dell’avvocheria criminale dalla civile, pronunciato il 7 gennaio 1836 (ibid.1836), volle esprimere la sua posizione in ordine alla disciplina dell’attività forense in vista di una legge istitutiva dell’albo. Rilevanti sono anche i discorsi inaugurali diretti a richiamare i tribunali a un’applicazione rigorosa e uniforme della legge: Del coraggio civile (ibid. 1838), Dell’uniformità e celerità nell’amministrazione della giustizia (ibid. 1840) e Dell’uso dell’autorità e della filosofia ne’ giudizi (ibid. 1841).

Con il decreto del 17 novembre 1831 fu nominato professore di diritto penale della reale Università degli studi di Napoli e inaugurò il corso il 1° dicembre 1831 con la prolusione Dell’indole e del corso di diritto penale (ibid. 1831).

Della sua attività accademica restano un primo quaderno di Lezioni di diritto penale (ibid. 1831), cinque lezioni tenute tra il 1837 e il 1838 (Saggio delle lezioni di diritto penale dettate nella R. Università degli Studi, in F. Nicolini 1907, pp. 1-39) e alcuni trattati, tra i quali Delle scuse e della premeditazione ne’ reati di sangue (Napoli 1838), Della progressione logica nella procedura penale (ibid. 1841), Dell’analisi e della sintesi (ibid. 1842), Del tentativo (ibid. 1844) e Intorno alla ragione etimologica de’ nomi di diritto ed all’origine e natura e fine delle pene (ibid. 1850). Il 18 luglio 1851 fu nominato socio ordinario della Reale Accademia delle scienze morali e politiche di Napoli e in quella veste lesse all’assemblea la memoria Della vita del marchese Giovanni d’Andrea (ibid. 1856).

Dal 1841 al 1848 fu al governo come ministro senza portafoglio. Partecipò poco ai consigli dei ministri, salvo esprimersi con libertà allorché interpellato per pareri su questioni giuridiche. Il 13 agosto 1844 indirizzò a Ferdinando II una memoria (in Mastroberti, 2005, pp. 377-387) con la quale propose di abolire la giurisdizione della Commissione suprema per i reati di Stato – istituita nel 1826 da Francesco I di Borbone – e la legge eccezionale contro le associazioni illecite del 28 settembre 1822. Inserito in una commissione nominata dal sovrano, il 3 dicembre 1847 presentò alla Consulta dei ministri una dettagliata relazione contro gli abusi di ministri e pubblici funzionari (in F. Nicolini, 1907, pp. 41-80).

Appare alquanto ingeneroso Luigi Settembrini che, passando in rassegna i ministri di Ferdinando II, giudicava Nicolini come «uomo doppio che ha scritto secondo ragione ed opera secondo ciò che vuole il Re» (Una protesta del popolo delle Due Sicilie, Napoli 1848, p. 19). Come ha rilevato Italo Birocchi, politicamente «fu un moderato ascrivibile alla schiera dei murattiani con intonazione liberale» (2008, p. 125).

Nel 1849 pubblicò a Napoli in pochi esemplari una raccolta di 64 sonetti, di rilievo autobiografico, intitolata La musa di famiglia, espressione di una costante passione per la poesia e la letteratura.

Col decreto del 20 marzo 1854 fu nominato primo presidente della Suprema corte di giustizia di Napoli. Ebbe rapporti epistolari con i maggiori esponenti della cultura giuridica europea, da Karl Joseph Anton Mittermaier a Giovanni Carmignani e Friedrich Carl von Savigny (in F. Nicolini, 1907, pp. 81-400) il cui pensiero contribuì a diffondere nel Mezzogiorno (L. Moscati, Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione, Roma 2000, pp. 135 s.).

Morì a Napoli il 4 marzo 1857.

Nicolini esperì un primo tentativo di elaborare, su basi vichiane, una scienza giuridica autonoma rispetto all’influenza dei grandi esegeti francesi, richiamando «gli animi alle nostre tradizioni giuridiche» (Del Giudice, 1931, p. 127). Enrico Pessina (1882, p. 129) lo collocò tra gli esponenti più significativi della scuola storica napoletana poiché «l’indole» di tutti i suoi scritti consisteva «nello svolgere la storia del diritto penale nelle sue attinenze con le istituzioni sociali, nello investigare le origini prime del linguaggio giuridico […] e nello esporre con questo duplice lume i principii ai quali si concatenano le varie disposizioni delle leggi». Questo sistema «teoretico e pratico ad un tempo» fu molto apprezzato da André-Marie-Jean-Jacques Dupin, che definì Nicolini «l’aigle du barreau» (1832, p. 651) e da Joseph-Louis Elzéar Ortolan. «Testimone ed interprete esemplare del passaggio dall’antica alla nuova legislazione, della recezione non passiva degli ordinamenti francesi del Regno» (R. Feola, La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie, Napoli 1984, p. 226), la figura di Nicolini ha di recente richiamato l’attenzione della storiografia giuridica italiana (cfr. Birocchi, 2008).

Fonti e Bibl.: Archivio di Stato di Napoli, Archivio Borbone, 841: Notamento dei magistrati destituiti per effetto di scrutinio; 842: Niccola Nicolini alla S. R. M., Napoli 13 agosto 1844; Ministero di Grazia e Giustizia, 1864, n. 589; 2983, nn. 238, 277, 336; Procura generale presso la Gran corte di cassazione, 36; Tesoreria generale, Assienti, reg. 710, n. 144; Napoli, Istituto italiano per gli Studi storici, Archivio Nicolini, Carteggio e documentazione di Niccola Nicolini, bb. 140-142; Processo compilato nel tribunale straordinario di Napoli per l’esplosione di polvere da guerra, avvenuta nel palazzo abitato dal ministro della polizia generale, Napoli 1808; A.M.J. J. Dupin, Profession d’avocat, II, Paris 1832, p. 351; M. Morrone, Saggi su l’opere legali di N. N., Napoli 1841; J.L.E. Ortolan, Criminalistes italiens: N. N., in Revue de législation et jurisprudence, n.s., I (1845), p. 322; P. Calà Ulloa, Di N. N., delle sue opere e dottrine in ragion penale, Napoli 1857; Onori funebri al comm. N. N. nel dì 5 marzo 1857, Napoli 1857; A. Mirabelli, Sul feretro di N. N., Napoli 1857; L. Tarantini, Nicola N., in Commemorazioni di giuristi napoletani, Napoli s.d., pp. 49-55; F. Nicolini, N. N. e gli studi giuridici della prima metà del secolo XIX, Napoli 1907 (con la bibliografia completa di N., pp. CXV-CXXVIII); E. Pessina, La scuola storica napoletana nella scienza del diritto (1882), in Id., Discorsi vari, II, Napoli 1913, pp. 118-40; A. Del Giudice, N. N. procedurista, in Id., Prolusioni, studi, conferenze, Napoli 1931; L. Granata, Nicola N. e la ‘Procedura penale nel Regno delle Due Sicilie’, Messina 1936; A. Mazzacane, Una scienza per due regni: la penalistica napoletana della Restaurazione, in Codice per lo Regno delle Due Sicilie, a cura di S. Vinciguerra, Padova 1996, pp. XXVII-LXIV; D. Novarese, Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie: le leggi penali del 1819, Milano 2000, ad ind.; F. Mastroberti, Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820, Napoli 2001, ad ind.; Id., Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848, Bari 2005, ad ind.; I. Birocchi, In margine all’opera di N. N.: spunti per un manuale di storia giuridica dell’Otto-cento, in Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari, I, Soveria Mannelli 2008, pp. 111-155; M. Astarita, Nicola N. e la riforma della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie, Salerno 2009.