non expedit Formula di dissuasione, o divieto attenuato (lat. «non giova, non conviene»), usata dalla Chiesa romana; in partic. con essa la Santa Sede espresse il divieto ai cattolici italiani di partecipare alle elezioni e, in generale, alla vita politica dello Stato italiano, per protesta contro la perdita del potere temporale (decreto della Sacra Penitenzieria, 1874). Pio X, con l’enciclica Il fermo proposito (1905), attenuò il divieto, permettendo la partecipazione dei cattolici alla vita politica qualora sussistessero circostanze speciali riconosciute dai vescovi; l’ambiguità di questa disposizione consentì, in vista delle elezioni del 1913, l’accordo fra cattolici e liberali noto come patto Gentiloni (➔). Il n.e. fu abolito di fatto da Benedetto XV, che nel 1919 permise ai cattolici di aderire al Partito popolare di L. Sturzo che si era costituito in quello stesso anno.
NON EXPEDIT ("non conviene"). - Formula di dissuasione, o di divieto, benché attenuata, usata dalla Chiesa romana a imitazione di analoga formula neotestamentaria (p. es., I Corinzi, X, 22: "omnia mihi licent, sed non omnia expediunt"), con la quale ... Leggi
Azione Cattolica Organizzazione del laicato cattolico per una speciale e diretta collaborazione con l’apostolato gerarchico della Chiesa. Suoi precedenti si possono considerare varie associazioni cattoliche sorte in diversi paesi nel 19° se
dissuasione Nei suoi termini generali, situazione in cui un soggetto impedisce un’azione di un altro soggetto con la semplice minaccia di una sanzione. ● Nel linguaggio della politica, questa situazione si configura come problema strategico che
FUCI Sigla della FUCI Federazione Universitaria Cattolica Italiana, costituita nel XIV Congresso cattolico italiano a Fiesole (1896), dopo che l’Opera dei congressi aveva iniziato a organizzare i circoli studenteschi di azione cattolica, già sorti in
boemi, Fratelli Comunità religiosa sorta in Boemia nel 1462 con derivazione dalla Chiesa hussita, quando Pio II annullò i compactata con cui la Chiesa cattolica aveva riconosciuto la comunione sotto le due specie e la confisca dei