Novità in materia di esecuzione forzata

Libro dell'anno del Diritto 2015

Vedi Novita in materia di esecuzione forzata dell'anno: 2015 - 2017

Novità in materia di esecuzione forzata

Franco De Stefano

Prima del settembre 2013, gli interventi legislativi nel settore si sono limitati all’obbligatoria digitalizzazione del processo esecutivo mobiliare, ex art. 530, co. 6, c.p.c., nuovo testo (ex art. 48, d.l. 24.6.2014, n. 90, conv. con mod. in l. 11.8.2014, n. 114), in forza del quale è ora eccezionale ‒ e possibile soltanto in caso di pregiudizio per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura – l’esonero dalle modalità telematiche della vendita. Si inquadrano in interventi più generalizzati, poi, gli aumenti degli importi del contributo unificato (con la modifica, ex art. 53, co. 1, del detto d.l. n. 90/2014, dell’art. 13, co. 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115: € 278 per i processi esecutivi immobiliari, € 139 per tutti gli altri processi esecutivi – tranne quelli mobiliari di valore inferiore ad € 2.500, per i quali il c.u. è di € 43 – ed € 168 per i giudizi ex art. 617 c.p.c.) e le disposizioni in tema di processo civile telematico (artt. 44 a 47 del ridetto d.l. n. 90/2014).

Sul cospicuo intervento legislativo di settembre 2014, poi, va fatto rinvio al contributo specifico in questa stessa Area, 1.1.1 Nuove riforme per il processo civile: il d.l. n. 132/2014.

Anche nel corso del 2014 la giurisprudenza di legittimità in materia è stata ispirata dalla consapevolezza del ruolo determinante dell’esecuzione forzata per l’effettività della tutela del diritto.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno:

statuito che nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (ma in fattispecie anteriore alla soppressione dell’istituto, disposta con l’art. 1, co. 20 s., l. 24.12.2012, n. 228: sulla quale v. il contributo nell’edizione 2014 di questo Libro) può trovare ingresso pure una questione di giurisdizione e che sussiste la giurisdizione delle Commissioni tributarie, ove il terzo pignorato sia un’agenzia dello Stato e la sua dichiarazione abbia ad oggetto imposte a quelle devolute (Cass., S.U., 18.2.2014, n. 3773);

superando la più recente giurisprudenza a sezioni semplici, affermato la sopravvivenza del processo esecutivo alla caducazione anche ex tunc – e con poche eccezioni – del titolo esecutivo del creditore procedente, purché in presenza di interventi fondati a loro volta su titoli esecutivi (Cass., S.U., 7.1.2014, n. 61);

ribadito la necessità del ricorso per l’introduzione dell’appello avverso la sentenza reiettiva del reclamo contro la declaratoria di estinzione del processo resa da giudice monocratico, coi consueti limiti per la conversione sanante della citazione in ricorso (Cass., S.U., 8.10.2013, n. 22848).

È attesa la definizione della questione delle forme di tutela del litisconsorte necessario pretermesso, che sia aggredito in via esecutiva: e cioè, se gli sia concessa anche l’opposizione ex art. 615 c.p.c. o solo quella ex art. 404 c.p.c., come pure se egli abbia o no l’onere di difendersi anche nel merito o possa limitarsi a dolersi del fatto di non aver preso parte al processo in cui si è malamente formato il titolo pure nei suoi confronti.

Per la prima volta la Suprema Corte ha affermato espressamente:

che non spetta l’equa riparazione per irragionevole durata del processo esecutivo al debitore che abbia tratto vantaggio dalla medesima, o che nel suo corso abbia mantenuto un atteggiamento del tutto passivo (Cass., 22.11.2013, n. 26267);

che non è consentito, dinanzi alla minaccia di un’esecuzione esattoriale per crediti non tributari (come in caso di riscossione di sanzioni per violazioni al codice della strada), tralasciare di impugnarne gli atti per agire direttamente contro l’esattore per il risarcimento del danno (Cass., 20.3.2014, n. 6521);

quali siano i presupposti per l’aggressione in via esecutiva di beni pervenuti all’esecutato per successione mortis causa, esigendosi, nei confronti del chiamato all’eredità e a cura del procedente, la trascrizione dell’atto di acquisto o l’accertamento giudiziale di quella, sia pure in tempo successivo al pignoramento (Cass., 26.5.2014, n. 11638);

che, pur costituendo la tutela dell’aggiudicatario (ex art. 2929 c.c.: Cass., 27.8.2014, n. 18312; ovvero pure con azione risarcitoria nei confronti degli estranei alla procedura che abbiano arrecato danni ai beni aggiudicati: Cass., 30.6.2014, n. 14765) un principio generale del processo esecutivo, in caso di vendita di aliud pro alio quegli è onerato comunque, finché pende il processo esecutivo, di proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. entro il termine di 20 giorni dalla scoperta della diversità del bene (Cass., 2.4.2014, n. 7708);

che i principi generali affermati dalle Sezioni Unite in tema di confisca quale misura di prevenzione (prevalenza della procedura pubblicistica e necessità, per la tutela del creditore ipotecario, della dimostrazione della sua buona fede in sede di esecuzione penale: Cass., S.U., 7.5.2013, n. 10532) si applicano pure alla confisca per equivalente ex art. 12 sexies d.l. 8.6.1992, n. 306, conv. con mod. in l. 7.8.1992, n. 356 (ex art. 2, co. 1, d.l. 20.6.1994, n. 399, conv. con mod. in l. 8.8.1994, n. 501), con devoluzione all’ambito penalistico – in sede di relativa esecuzione – di ogni tutela dei creditori, anche di quelli assistiti da ipoteca (ma senza pregiudicare la questione della necessaria applicazione, in quella sede, dei principi civilistici sulla tutela del creditore di buona fede);

che la convalida di offerta reale instaurata dal debitore dopo la notifica del precetto va qualificata come opposizione ad esecuzione e soggetta alle relative regole in tema di competenza e di continenza con le eventuali altre opposizioni già dispiegate (Cass., ord. 23.6.2014, n. 14155);

che la pertinenza di un bene pignorato, se dotata di autonomo identificativo catastale e non espressamente inclusa nella descrizione dei beni pignorati, va ritenuta esclusa dal pignoramento (Cass., 21.5.2014, n. 11272);

che il termine, per il terzo pignorato che abbia reso la dichiarazione a mezzo raccomandata, per impugnare la successiva ordinanza di assegnazione decorre dalla conoscenza legale della medesima e, quindi, dalla sua notifica (Cass., 26.5.2014, n. 11642);

quali siano le modalità di divisione di unità poderali previste dalla l. 3.6.1940, n. 1078 (Cass., 15.5.2014, n. 10653);

che con la cd. revocatoria ex art. 192 c.p., il creditore del risarcimento del danno da reato può aggredire i beni costituiti in fondo patrimoniale dai coniugi dopo la commissione del reato, anche se il processo penale si è concluso con il cd. patteggiamento (Cass., 31.10.2014, n. 23158).

Ricevono conferma i recenti indirizzi in tema:

di non impugnabilità diretta in Cassazione del provvedimento che, a qualsiasi titolo, definisca la fase sommaria di un’opposizione, dovendosi invece dar corso, se non alla correzione per la fissazione del termine per iniziarlo, almeno alla diretta instaurazione del giudizio di merito (Cass., ord. 4.3.2014, n. 5060);

di non impugnabilità diretta in Cassazione del capo sulle spese del provvedimento, come quello sull’estinzione del processo esecutivo, munito di un suo proprio mezzo di impugnazione, dovendosi quest’ultimo esperire anche solo su quello (Cass., 16.5.2014, n. 10836);

di interpretazione cd. extratestuale del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (Cass., 21.5.2014, n. 11235);

di definitività dell’estinzione della società in caso di cancellazione dal registro delle imprese, anche se si tratta di cooperativa e pure per crediti sociali maturati in tempo successivo (Cass., 26.8.2014, n. 18250).

Immotivato è però lo scostamento, in materia di spese di lite, dal precedente argomentato ex professo (Cass., 20.6.2011, n. 13482), con richiamo ad un orientamento pregresso (Cass., 20.8.2002, n. 12270), ma fondato su diversa base testuale relativa alla previgente tariffa: è stata esclusa, infatti, la spettanza delle voci “consultazioni con il cliente” e “corrispondenza informativa con il cliente” nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa pure dopo ed in relazione alla sentenza definitiva (Cass., 29.7.2014, n. 17224).

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