Opponibilità [dir. civ.]

Diritto on line (2015)

Cesare Bruzzone

Abstract

Vengono esaminati i meccanismi previsti dall’ordinamento giuridico italiano per dirimere i conflitti tra soggetti che avanzino su uno stesso diritto pretese in contrasto tra loro derivanti da titoli diversi.

Premessa

Con il termine opponibilità si intende l’insieme delle regole giuridiche previste da un determinato ordinamento giuridico per risolvere i conflitti tra due o più soggetti che avanzino sullo stesso bene/diritto pretese in contrasto tra loro, derivanti da titoli diversi. I conflitti sono determinati dal fatto che i beni/diritti circolano, attraverso fatti giuridici, o negozi giuridici che possono essere mortis causa o inter vivos. I contrasti vengono decisi in base al compimento di determinate formalità, o al possesso materiale del bene oggetto del diritto. Le norme in questione rivestono particolare importanza, in quanto tendono ad attuare uno dei principi cardine degli ordinamenti giuridici moderni, e precisamente la certezza del diritto. Qui di seguito verranno analizzare le norme previste dall’ordinamento giuridico italiano per la risoluzione dei predetti conflitti.

Modalità di circolazione

La Costituzione riserva alla legge la determinazione dei modi di acquisto della proprietà (art. 42 Cost.). La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge, quali l’espropriazione, la nazionalizzazione, la requisizione o confisca (art. 922 c.c.). Oltre ai beni si possono acquistare anche contratti e crediti. La vicenda circolatoria dei beni/diritti è pertanto complessa ed articolata, ma può essere sintetizzata in modi di acquisto a titolo originario, meri fatti giuridici, che non implicano alcun rapporto con il titolare del diritto, e modi di acquisto a titolo derivativo, attraverso negozi traslativi che possono essere mortis causa o inter vivos.

Criteri di risoluzione

I conflitti vengono risolti attraverso sistemi di pubblicità quali la trascrizione e la notificazione, ma, ove tali strumenti non siano applicabili, si utilizza il criterio del possesso materiale del bene oggetto del diritto. La trascrizione è la riproduzione in pubblici registri immobiliari dei dati più importanti di negozi che hanno per oggetto beni immobili o determinati beni mobili. Il possesso è, invece, il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Questo in generale, analizziamo ora nel dettaglio, distinguendo tra negozi mortis causa, e negozi inter vivos.

Negozi mortis causa

L’accettazione di eredità e l’acquisto di legato devono essere trascritti (art. 2648 c.c.). Orbene, atteso che l’erede subentra nella stessa posizione giuridica del de cuius, in caso di conflitto tra aventi causa inter vivos del de cuius, e aventi causa inter vivos dell’erede, si farà riferimento alla priorità delle trascrizioni (Cass. 12.4.1983, n. 2583). Il conflitto tra erede e il terzo che ha acquista da erede apparente viene così risolto: l'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede. Se si tratta però di beni immobili e di beni mobili iscritti nei pubblici registri, tale principio non si applica se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente (art. 543 c.c.). Per quanto concerne, invece, il legato, si evidenzia che il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso, l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo. Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido (art. 651 c.c.).

Negozi inter vivos. Principio consensualistico

In relazione a negozi inter vivos le potenziali situazioni di conflitto nascono dal cd. principio consensualistico. Secondo tale principio nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato, ove previsto in forma scritta (art. 1376 c.c.). Il semplice consenso delle parti produce quindi l’effetto reale, e cioè l’immediato trasferimento della proprietà di una cosa determinata, di un diritto di credito, ovvero la costituzione di un diritto reale. Il consenso deve essere prestato nelle forme prescritte dalla legge e pertanto in caso di contratti traslativi di diritti immobiliari, o aventi ad oggetto beni mobili registrati deve essere prestato per iscritto. Nel nostro ordinamento il contratto traslativo è consensuale. Nelle provincie di Trento e Bolzano, vige tuttavia il sistema c.d. tavolare di derivazione germanica secondo il quale la proprietà si trasferisce solo con l’ intavolazione, e cioè con l’iscrizione della proprietà a nome dell’acquirente. Tale sistema garantisce maggiore sicurezza e minori conflitti, per cui de iure condendo, in considerazione anche della graduale rappresentazione informatica di atti giuridicamente rilevanti, è auspicabile l’estensione del predetto sistema a tutto il territorio nazionale, unita ad un censimento preciso di tutti i beni immobili.

I conflitti derivanti da negozi inter vivos

Premessa

I potenziali conflitti derivanti dai negozi inter vivos possono essere ricondotti sostanzialmente a tre fattispecie e precisamente, tra il soggetto che acquista da un soggetto non titolare del diritto ed il titolare del diritto, oppure tra più soggetti aventi causa dallo stesso soggetto titolare, o, infine, tra l’acquirente e i creditori dell’alienante.

Acquisto da soggetto non titolare

La prima fattispecie viene così risolta. In caso di trasferimento di diritti reali mobiliari, vige il principio del possesso vale titolo. Colui al quale sono alienati beni mobili da chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante la consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento; la proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso, e di pegno (art. 1153 c.c.). È possessore di buona fede chi possiede, ignorando di ledere il diritto altrui, e tale ignoranza non sia dovuta a colpa grave. Quest’ultima sussiste tutte le volte in cui, nell’accertamento del diritto altrui, non si usa la normale diligenza. In caso di trasferimento di titoli di credito il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso la presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte. Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo. Il possessore del titolo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo (art. 2003 c.c.). La traditio del titolo ad ogni successivo portatore legittima quest’ultimo, se in buona fede, peraltro presunta, all’esercizio del diritto in esso incorporato senza che l’originario titolare possa legittimamente rivendicare la proprietà adducendo l’invalidità del rapporto sottostante con l’originario accipiens (Cass. 23.4.2003, n. 6479).

Se, invece, il trasferimento riguarda diritti reali immobiliari o univesalità di mobili l’acquirente potrà utilizzare l’eventuale intervenuta usucapione (art. 1158 c.c.). Possono essere usucapiti la proprietà, le servitù affermative apparenti, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi, la superficie. Non sono usucapibili i diritti reali di garanzia, pegno ed ipoteca, e i diritti personali. Tutte le soluzioni si basano quindi sostanzialmente sul conseguimento effettivo del possesso del bene unito al decorso del tempo. Nell’ipotesi di conflitto tra acquisto a domino ed acquisto a non domino del medesimo bene non opera l’istituto della trascrizione, che è una forma di pubblicità legale intesa soltanto a risolvere il conflitto fra soggetti che abbiano acquistato lo stesso diritto, con distinti atti, dal medesimo proprietario, senza alcuna efficacia sanante dei vizi cui sia affetto l’atto negoziale, sicché l’avvenuta trascrizione di un atto è inidonea ad attribuire la validità di cui esso sia naturalmente privo (Cass. 3.2.2005, n. 2162).

Soggetti aventi causa dallo stesso titolare

La seconda fattispecie viene così risolta. Nel caso di contrasto tra soggetti aventi causa dallo medesimo titolare si applicano le norme relative alla trascrizione. Il meccanismo previsto è semplice e si può così sintetizzare: l’avente causa che per primo ha trascritto il suo acquisto prevale nei confronti di tutti coloro che non abbiamo trascritto o che abbiamo trascritto dopo (Cass. 5.4.1960, n. 770). Sono soggetti a trascrizione obbligatoria i contratti traslativi della proprietà e costitutivi o traslativi o modificativi dei diritti reali, i contratti di locazione ultranovennali, i contratti di società, di consorzio, di anticresi, e le transazioni aventi ad oggetto i diritti di cui sopra (art. 2643 c.c.), i contratti preliminari (art. 2645 bis c.c), i negozi di destinazione (art. 2643 ter c.c) le divisioni di immobili (art. 2646 c.c), la costituzione di fondo patrimoniale e la separazione di beni (art. 2647 c.c), la cessione dei beni immobili ai creditori (art. 2649 c.c), i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale e quello di revoca (art.155 quater c.c).

Gli atti enunciati nell’elenco precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo abbiano acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore (art. 2644 c.c). Gli effetti della trascrizione si verificano soltanto nei confronti dei terzi e mai fra le parti che sono tenute a rispettare il vincolo contrattuale indipendentemente dall’avvenuta trascrizione dell’atto (Cass. 15.12.1975, n. 4122). Terzo è colui che dallo stesso dante causa ha acquistato sull’immobile lo stesso diritto da altri acquistato in precedenza o un diritto con questo incompatibile (Cass. 23.2.1980, n. 1298). La trascrizione assolve anche alla finalità di rendere opponibili ai terzi determinati vincoli di indisponibilità relativi a beni e diritti immobiliari (Cass., 23.5.2013, n. 17634).

Nel sistema della legge tavolare (R.d. 28.3.1929, n. 499; l. 29.10.1974, n. 594; l. 8.8.1977, n. 564), ut supra, vigente nel Trentino-Alto Adige, qualunque negozio traslativo produce i suoi effetti, anche tra le parti, solo con la iscrizione tavolare che pertanto ha valore costitutivo (Cass. 6.3.1974, n. 601). L’efficacia costitutiva dell’intavolazione non opera invece negli acquisti mortis causa e in quelli a titolo originario come l’usucapione (Cass. 11.7.1975, n. 2745). Il caso di conflitto tra un diritto tavolare acquistato per atto tra vivi e validamente iscritto e un diritto extra-tavolare acquistato per usucapione, è stato risolto a favore del primo se iscritto anteriormente all’iscrizione del diritto acquistato per usucapione (Cass. 25.5.1983, n. 3605). Analoghe regole valgono per la trascrizione relativa ai cd. beni mobili registrati, e precisamente navi, aeromobili, autoveicoli (art. 2684 c.c). I contratti di compravendita di autoveicoli non necessitano per il loro perfezionamento dell’adozione di particolari forme, potendo essere validamente conclusi anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, così che l’effetto traslativo ha luogo all’atto dell’incontro dei consensi legittimamente manifestati (Cass. 12.6.1997, n. 5270). In merito ai titoli di credito all’ordine, si ricorda che il possessore di tali titoli è legittimato all’esercizio del diritto in essi menzionati in base alla serie continua di girate. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti il titolo (art. 2008, 2011 c.c.). Il mero possessore non intestatario, che non sia prenditore, né giratario del titolo all’ordine, può legittimarsi soltanto dimostrando il rapporto giuridico dal quale deriva la successione nella titolarità del medesimo (Cass. 19.12.1977, n. 5532). Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente (art. 2021 c.c.). Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro. Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico. Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell'emittente. L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità salvo il caso di colpa (art. 2022 c.c.). Il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio. La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario. Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente (art. 2023 c.c.). Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro (art. 2024 c.c.). L’adempimento delle predette formalità non costituisce condizione di perfezionamento dell’acquisito, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento (Cass. 7.1.1981, n. 116). Ancora, se la vendita ha ad oggetto macchine e il prezzo è superiore ad euro 15,49, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita (art. 1524 c.c.). Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno (art. 1265 c.c.). La notificazione della cessione non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera non soggetto a particolari discipline o formalità (Cass., 28.1.2002, n. 981). Nell’ipotesi in cui taluno, con successivi contratti, aliena a più persone un bene mobile non registrato, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito. Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore. I criteri utilizzati sono in sequenza quello della priorità dell’esecuzione del contratto, in difetto quello della priorità temporale secondo il quale prevale chi per primo ha conseguito il godimento del bene.

Data certa

La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 1524 c.c). Per i contratti stipulati dopo l’8.8.2002, la riserva della proprietà preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili. In ordine al concetto di data certa, si evidenzia che ai terzi è opponibile la data che risulta da un atto pubblico e da scrittura privata autenticata (art. 2700 c.c). La data della scrittura privata non autenticata da parte del pubblico ufficiale, non è certa e non è computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte e della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici, o infine dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento (art. 2704 c.c). La predetta norma non contiene elenco tassativo (Cass. 22.10.2009, n. 22430). I terzi sono gli aventi causa che impugnino la data di una scrittura privata del loro autore che comprometta i loro diritti preesistenti al documento (Cass. 10.8.1979, n. 4642).

Acquirente e creditore alienante

In caso di conflitto tra acquirente e i creditori dell’alienante, questi ultimi potranno far valere la simulazione e la revocatoria. La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti (art. 1415 c.c.). La norma distingue i terzi un due categorie: terzi non danneggiati e terzi danneggiati dall’accordo simulatorio. Per i primi, se in buona fede, vale l’accordo simulato. Sulla nozione di buona fede la giurisprudenza oscilla tra due orientamenti che si caratterizzano per il rigore nella valutazione della sussistenza del predetto stato mentale. L’ordinamento più restrittivo afferma che la malafede del terzo si ha solo quando il terzo sia partecipe di un vero e proprio accordo intercorso con il simulato acquirente e volontariamente preordinato al pregiudizio del simulato alienante (Cass. 10.12.1991, n. 13260). Quello meno restrittivo ritiene invece che ad integrare la mala fede sarebbe sufficiente la mera scienza da parte del terzo della simulazione del titolo del proprio dante causa (Cass. 4.3.2002. n. 3102). I terzi in questo caso saranno colore che non sono stati parti nel giudizio, e quindi il successore a titolo particolare, coloro che sono divenuti parti del rapporto per atto inter vivos, i cessionari del contratto, i cessionari d’azienda in relazione ai contratti stipulati per il suo esercizio dal cedente. Il terzo pregiudicato può far valere invece anche la simulazione; il concetto di pregiudizio viene inteso nel senso di impedimento o maggior difficoltà nella realizzazione del diritto. In tale situazione i terzi sono di regola gli aventi causa del simulato alienante ed i coeredi aventi diritto alla collazione, i legittimari dell’apparente venditore (Cass.30.7. 2002, n. 11286). Sono inoltre terzi: il coniuge istante per l’assegno di divorzio; il debitore ceduto interessato a far valere la simulazione della cessione; il curatore del fallimento (Cass. 9.7.2005, n. 14481), il mandante (Cass. 12.6.1987, n. 5143). I creditori del simulato alienante possono far valere il proprio diritto di credito nei confronti degli aventi causa del titolare apparente se costoro sono in mala fede o, in caso di beni immobili o mobili registrati se hanno trascritto il proprio acquisto dopo la trascrizione della domanda di simulazione da parte dei creditori. La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato. I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato. Il creditore, inoltre, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

i) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

ii) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato. Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che siano stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore sia stato soddisfatto. Il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria non è idoneo a determinare alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, né tantomeno alcun effetto diretto traslativo in favore del creditore vittorioso, ma comporta solo la inefficacia relativa dell’atto rispetto ai creditori procedenti, rendendo il bene alienato assoggettabile all’azione esecutiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni effetto, l’avvenuta disposizione (Cass. 21.6.2000, n. 8419).

Fonti normative

Artt. 155 quater, 543, 922, 1153, 1158, 1265, 1372, 1376, 1380, 1415, 1416, 1524, 1992, 2643, 2644, 2645, 2645 bis, 2645 ter, 2645 quater, 2646, 2647, 2648, 2649, 2651, 2652, 2653, 2700, 2704, 2901.

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