Opzione

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In diritto civile il termine opzione ha due significati: il primo si riferisce al contratto di opzione, previsto dall’art. 1331 c.c., in forza del quale le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione (in cui si manifesta un futuro regolamento contrattuale) e l’altra abbia la facoltà di accettarla o meno. La dichiarazione della prima si considera così quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329 c.c., ed il contratto definitivo si perfeziona con l’atto unilaterale del titolare dell’opzione. Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

Il secondo significato indica il diritto di opzione, diritto potestativo (v. Diritto soggettivo) che sorge come effetto del contratto di opzione e che permette al suo titolare di costituire un rapporto contrattuale, senza che il soggetto passivo possa in qualche modo impedirlo.

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