Ordinanza

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Ordine emanato da un’autorità; norma, provvedimento di carattere legislativo o amministrativo.

Diritto

Diritto pubblico

Nello Stato assoluto, riassumendosi nel sovrano ogni potere dello Stato, il potere di o. – genericamente inteso come potere delle autorità amministrative di emanare disposizioni di contenuto normativo – non incontrava alcun limite giuridico. La dottrina moderna configura il potere di o. come distinto dal potere governativo di legiferare e qualifica le o. atti amministrativi. Alle o. però, è riconosciuto un contenuto normativo per cui possono anche derogare e innovare al preesistente ordinamento legislativo. Esse si caratterizzano soprattutto per la varietà del loro contenuto. Le o. possono essere emanate, dalle autorità espressamente legittimate, nei soli casi contemplati dalla legge, normalmente per situazioni particolari che non possono essere fronteggiate con i normali mezzi giuridici. Per tale motivo le o. sono qualificate anche come atti necessitati, aventi cioè la fonte di produzione nella ‘necessità’; esse sono sottratte all’applicazione della regolamentazione amministrativa ordinaria e sottoposte a disciplina speciale. Data tale loro natura, l’efficacia temporale delle o. è limitata alla sussistenza della causa che ne ha determinato l’emanazione e, per lo stesso motivo, le o. entrano in vigore non appena, in qualsiasi modo, siano note al pubblico.

Dopo l’emanazione della Costituzione, si è dubitato della costituzionalità delle norme che prevedono l’emanazione di o., in particolare per bandi militari e per motivi di necessità e urgenza. Per i bandi militari, previsti dalla legge di guerra, la tesi più attendibile è quella che ritiene la loro illegittimità costituzionale in relazione all’art. 78 Cost., il quale stabilisce che, in caso di guerra, il Parlamento delega al governo i poteri necessari. Sulle o. emanate per motivi di necessità e urgenza, la Corte costituzionale si è più volte pronunciata nel senso della loro legittimità costituzionale, purché a esse si attribuisca natura di atto amministrativo, non contengano disposizioni contrastanti con i principi dell’ordinamento giuridico e con i precetti costituzionali, non riguardino materie riservate dalla Costituzione alla competenza esclusiva del potere legislativo e, infine, purché le norme attributive del potere contengano adeguati limiti all’esercizio del potere stesso, in modo da evitare che l’atto possa avere un contenuto arbitrario.

Varie sono le norme che prevedono il potere di o. per motivi di urgenza o di necessità: in materia di pubblica sicurezza l’art. 2 del t.u. 773/1931, che attribuisce al prefetto il potere di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica; l’art. 40 prevede che il prefetto possa ordinare la consegna delle armi e delle munizioni; l’art. 74 consente all’autorità locale di pubblica sicurezza di sospendere le rappresentazioni di spettacoli se, per circostanze locali, diano luogo a disordini; l’art. 38 della l. 142/1990 attribuisce al sindaco, quale ufficiale del governo, il potere di adottare con motivata o. provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini (in caso di mancata adozione dei provvedimenti necessari da parte del sindaco deve provvedere il prefetto con propria o.); l’art. 6 del d. legisl. 285/1992 dispone che il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o della circolazione, di tutela della salute o per esigenze di carattere militare può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade extraurbane; l’art. 5, co. 2, della l. 225/1992 prevede che, per l’attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, si provveda anche a mezzo di o. in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. La stessa norma prevede altresì che il presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il ministro per il coordinamento della Protezione civile possa emanare o. finalizzate a evitare situazioni di pericolo (quali calamità naturali o catastrofi) o maggiori danni a persone o cose, consentendo l’utilizzo di poteri e mezzi straordinari.

Si qualificano o. anche gli atti adottati per l’esecuzione di norme contenute nei regolamenti comunali o in leggi speciali; tali o. non hanno contenuto normativo ma sono, di regola, mere comunicazioni rivolte alla generalità dei cittadini, dalle quali la legge può far discendere determinati effetti (per es., le o. per le vaccinazioni obbligatorie). Alle o. si può ricorrere anche in presenza di fatti di disfunzione amministrativa (cosiddetta mal;administration: è il caso di intervento in ipotesi di gestione dei rifiuti del tutto inadeguata) o in presenza di fatti di amministrazione complessa (cosiddetti grandi eventi) connotati da fattori non di urgenza ma di corretto coordinamento.

Le o. si distinguono sempre dall’ordine per il loro contenuto di carattere generale; impropriamente, perciò, vengono anche chiamati o. alcuni atti del sindaco rivolti al singolo che abbia violato specifiche disposizioni di legge (per es., o. per la demolizione di opere abusive). Le o., in quanto atti amministrativi, sono sempre impugnabili per motivi di legittimità dinanzi al giudice amministrativo (TAR, Consiglio di Stato).

Procedura civile

Provvedimento con cui il giudice, in funzione di istruttore o di organo decidente, regola lo svolgimento del processo e risolve le questioni eventualmente sorte tra le parti che riguardano l’iter procedimentale. L’o. è resa in contraddittorio e deve essere «succintamente motivata» (art. 134 c.p.c.). Se viene pronunciata in udienza, si ritiene conosciuta dalle parti presenti o che avrebbero dovuto comparire, se è emessa fuori udienza deve essere comunicata, a meno che non ne sia prevista la notifica (art. 134). L’o. è modificabile e revocabile dal giudice che l’ha resa, ma non se è stata pronunciata sull’accordo delle parti, se è ex lege non impugnabile o reclamabile (art. 177). Quanto deciso nell’o. non pregiudica la decisione della causa (art. 177) ed è riproponibile al collegio se la controversia è di sua competenza e non del tribunale in funzione monocratica. Eccezionalmente l’o. definisce il merito della causa, come avviene nella convalida di sfratto.

O. anticipatoria I provvedimenti previsti dagli art. 186 bis, ter, quater e 423 c.p.c. sono considerati paradigmatici della tutela anticipatoria. La caratteristica fondamentale di questi provvedimenti è stata individuata nella cosiddetta ‘tecnica dell’anticipazione’ ovvero nel far venire un provvedimento prima di un altro, in particolare nel far venire un’o. pronunciata allo stato degli atti e nel corso del giudizio prima dell’eventuale sentenza di merito. Entrambi hanno il medesimo oggetto. Scopo di questa tecnica processuale è aggirare un inconveniente: i tempi necessari per la pronuncia di una sentenza di primo grado. Quando allo stato degli atti l’attore risulti avere ragione o in parte ragione, l’obbligo di aspettare determinati tempi sembra aggiungere un ulteriore pregiudizio a quello già subito dall’attore attraverso la lesione del suo diritto. I presupposti legittimanti sono, alternativamente: la non contestazione della controparte, la ricorrenza in corso di causa dei presupposti del procedimento monitorio o l’essere giunti al termine dell’istruzione probatoria da cui risultino essere sussistenti i fatti costitutivi e lesivi del diritto.

Storia

O. reali (o del re) Gli atti pubblici emanati dal re di Francia aventi carattere di portata generale e, come tali, distinti dalle dichiarazioni, che spiegavano o revocavano una precedente ordinanza. La prima o. di cui si conosca il contenuto è la Costituzione di Soissons del 1155 relativa alla pace pubblica, emanata nel corso del concilio su richiesta del clero e con il consenso dei grandi signori. Celebri o. reali furono, tra le altre, quella di Montilles-Tours (1453), promulgata da Carlo VII; l’o. di Villers-Cotterêts (1539), pubblicata da France;sco I.

Si chiamarono o. anche gli atti emanati dal re sotto la Restaurazione e nel 1830. La più grande raccolta delle o. reali è quella delle Ordonnances du Louvre, iniziata nel 1706 da E.-J. de Laurière. O. del 1787 Adottata nel 1787 dal Congresso degli USA, stabiliva le modalità per la costituzione di un Territorio del Nord-Ovest e la sua divisione in Stati.

Approfondimenti di attualità

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