ordinario
diritto
In diritto canonico, chi è investito di una potestà ordinaria, inerente cioè all’ufficio di cui è incaricato (contrapposta alla potestà delegata, che è commessa alla persona); ma il Codex iuris canonici (can. 134) stabilisce che debbano ritenersi o., salvo esplicita eccezione: anzitutto il papa, come vescovo di Roma e per il suo potere in tutto il mondo quale successore di s. Pietro; quindi, per il proprio territorio, i vescovi diocesani e quanti altri siano preposti a una chiesa particolare o a una comunità a essa equiparata (can. 368); inoltre coloro che nelle medesime godano di potestà esecutiva ordinaria generale, cioè i vicari generali e i vicari episcopali, e, per i propri membri, i superiori maggiori degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio. Talvolta, o. è usato come sinonimo di vescovo.
O. militare (o vescovo castrense) Il vescovo che dirige il servizio religioso nelle forze armate italiane; è coadiuvato, in tale funzione, da un vicario e da due ispettori; riveste dignità arcivescovile ed è assimilato al grado di generale di divisione; viene nominato con decreto presidenziale, previa designazione della Santa Sede, su proposta del capo del governo, di concerto col ministro dell’Interno.
Nell’ordinamento universitario, professore di prima fascia. Il reclutamento dei professori o. avviene mediante procedure di valutazione comparative (concorso) secondo le modalità stabilite dalla l. 210/1998, dal DPR 117/2000 e dai regolamenti in materia adottati da ciascuna università. La competenza a espletare le procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti vacanti è delle università. I professori vincitori di concorso compiono un triennio di straordinariato, al termine del quale sono sottoposti al giudizio di apposita commissione, che deve pronunciarsi sull’operosità scientifica e didattica mostrata dal professore durante tale periodo; in seguito a giudizio favorevole egli viene nominato ordinario. Il professore o. è inamovibile, non può cioè, senza suo assenso, essere rimosso dalla sede in cui è titolare e dalla materia professata.
ordinàrio [agg. Der. del lat. ordinarius "conforme all'ordine", da ordo -inis "ordine"] [LSF] Qualifica di un ente che non abbia alcunché di speciale, in contrapp. a enti omogenei provvisti di qualche particolarità. ¿ Derivata o.: in contrapp. ... Leggi
oratorio religione Secondo il Codex iuris canonici, luogo destinato, su licenza dell’Ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del superiore com
cappellano Secondo il Codex iuris canonici (can. 564 e seg.), il sacerdote cui viene affidata in modo stabile la cura pastorale di una comunità o di un gruppo particolare di fedeli (comunità religiose, associazioni od opere pie, istitut
Codex iuris canonici Raccolta ufficiale di norme vigenti nel diritto canonico. La prima versione fu promulgata nel 1917 da Benedetto XV (Codex iuris canonici Codice pio-benedettino) con la costituzione Providentissima mater, ed entrò in vigore
imprimatur Parola che può trovarsi apposta al principio o alla fine dei libri per i quali, a norma del Codex iuris canonici (can. 824-828), è necessaria la licenza di pubblicazione da parte dell’autorità ecclesiastica.