Parrocchia

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Ente ecclesiastico territoriale di base che forma, assieme alle altre p. di una determinata partizione di territorio, la diocesi.

Il can. 515 la definisce come una determinata comunità di fedeli, eretta stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare (la diocesi), la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del vescovo diocesano, a un parroco. Il vescovo può erigere, creare o sopprimere la p. e, al riguardo, ha l’obbligo giuridico di consultare il consiglio presbiterale. In virtù della sua costituzione, la p. acquista, di diritto, la personalità giuridica canonica.

All’istituzione della p. concorrono, di norma, 3 elementi: il territorio, il popolo dei fedeli che in esso dimora, il parroco. Le p. possono essere istituite nella forma di p. personali (basate solo sull’unità sociale dei loro membri) e quasi p. (forma tipica, anche se non esclusiva dei luoghi di missione, costituita da una comunità di fedeli affidata a un sacerdote come suo pastore, non eretta come p. per circostanze speciali).

Elemento istituzionale preposto alla p. è il parroco, il quale viene nominato dal vescovo diocesano, di regola, a tempo indeterminato, al fine di garantire una certa stabilità. Per essere parroco occorrono determinati requisiti tra cui: essere sacerdote, distinguersi per dottrina e onestà di costumi, esser dotato di zelo per le anime. Può cessare il suo ufficio per rimozione, trasferimento (disposto dal vescovo), rinuncia, per decorso del termine stabilito e per il compimento del settantacinquesimo anno di età. Per ogni impedimento sopravvenuto al parroco, il vescovo diocesano può nominare un amministratore parrocchiale, un sacerdote che supplisce il parroco fino al venir meno dell’impedimento.

La divisione in p. cominciò a effettuarsi quando il numero crescente dei cristiani non permise più loro di recarsi a un unico luogo di culto. Ciò si verificò anzitutto nelle città: a Roma già nel 3° sec. l’organizzazione ecclesiastica era suddivisa in 25 tituli che avevano la funzione delle p. odierne. Più tardi anche le piccole comunità di campagna ebbero le proprie p., che tuttavia ricevettero forma giuridica solo nel Basso Medioevo.

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Roma