Parte civile. Diritto processuale penale

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Nel diritto processuale penale la parte civile è il danneggiato del reato (Vittima del reato) che decide di esercitare nel processo penale l’azione civile tendente a ottenere il risarcimento del danno. L’azione civile è facoltativa e disponibile, nel senso che in ogni momento del processo penale il danneggiato può revocare la costituzione di parte civile. I poteri e il comportamento processuale della parte civile sono disciplinati dal codice di procedura civile; per tale motivo l’esercizio dell’azione civile nel processo penale subisce, nei suoi aspetti procedimentali, numerose deroghe rispetto alla regolamentazione vigente nel processo civile. La parte civile gode, per esempio, di un autonomo diritto di ricerca e di ammissione della prova, ma può comunque affidarsi all’iniziativa del pubblico ministero. La costituzione di parte civile deve essere fatta mediante un’apposita dichiarazione resa per iscritto secondo le disposizioni dell’art. 78 c.p.p. Tale atto deve essere sottoscritto dal difensore in quanto il danneggiato partecipa al giudizio non personalmente, ma mediante il difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile. La dichiarazione svolge la funzione dell’atto di citazione del processo civile e deve contenere i seguenti elementi a pena di inammissibilità: le generalità della persona fisica, quelle dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile, il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura a questi rilasciata, l’esposizione delle ragioni che giustificano la richiesta al giudice di condanna dell’imputato al risarcimento del danno, e, infine, la sottoscrizione del difensore. Vi sono due termini, previsti a pena di decadenza, per costituirsi parte civile: l’inizio dell’udienza preliminare o prima dell’inizio del dibattimento, in entrambi i casi nel momento in cui il giudice accerta la regolare costituzione delle parti. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni grado e stato del procedimento.

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