Lateranensi, Patti Serie di accordi (un Trattato politico, una Convenzione finanziaria e un Concordato) firmati fra l’Italia e la Santa Sede l’11 febbraio 1929 nella sala dei Papi del palazzo del Laterano. Con essi si risolse la cosiddetta questione romana, cioè la controversia fra Regno d’Italia e Vaticano nata dopo la proclamazione di Roma capitale.
Alla questione romana l’Italia aveva dato una soluzione unilaterale mediante la Legge delle Guarentigie (13 maggio 1871), che la Santa Sede non accettò. Negli anni successivi, specie sotto il pontificato di Leone XIII, ai tentativi di trovare un accordo mediante l’interessamento di esponenti del cattolicesimo liberale o facendo leva su quei gruppi di cattolici favorevoli a una ‘conciliazione’, si opposero gli anticlericali da una parte, i cattolici intransigenti dall’altra. La questione cominciò a risolversi nei primi decenni del 20° sec., quando G. Giolitti varò la politica delle «due parallele», ribadendo l’autonomia di Stato e Chiesa nei rispettivi ambiti, mentre i cattolici rientravano nel vivo della vita politica italiana con il patto Gentiloni (1913), preludio alla formazione di un partito cattolico. Nel 1919 vi furono colloqui a Parigi fra il presidente del Consiglio V.E. Orlando e mons. B. Cerretti, inviato di Benedetto XV. All’avvento del fascismo, la Chiesa si preoccupò di ottenere garanzie per la propria libertà e la propria presenza nella vita del paese mediante strumenti giuridici e si avviarono quindi approcci concreti. Le trattative vere e proprie iniziarono nell’estate del 1926 e vi parteciparono per l’Italia il consigliere di Stato D. Barone, per la Santa Sede l’avv. F. Pacelli; nell’ultimo periodo furono condotte dallo stesso B. Mussolini e dal cardinale P. Gasparri, segretario di Stato vaticano, che poi firmarono l’accordo dell’11 febbraio 1929, ratificato con legge 810 del 27 maggio 1929.
Nel Trattato l’Italia riconosceva la personalità giuridica internazionale della Santa Sede, la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, il diritto di legazione attivo e passivo, la piena proprietà sulle tre basiliche romane di S. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore e S. Paolo e sul palazzo pontificio di Castel Gandolfo, mentre la Santa Sede riconosceva il Regno d’Italia e Roma quale sua capitale. Mediante la Convenzione finanziaria, l’Italia si impegnava a dare alla Santa Sede, come risarcimento per i danni materiali subiti con la perdita del potere temporale, la somma di 750 milioni di lire più gli utili del 5% del ‘Consolidato italico’ per un valore nominale di un miliardo. Il Concordato, infine, regolava «le condizioni della religione e della Chiesa in Italia», assicurando, fra l’altro, il libero esercizio spirituale, gli effetti civili del matrimonio religioso, l’insegnamento della dottrina cristiana nelle scuole medie oltre alle elementari. Rispetto alla Legge delle Guarentigie, i P. segnarono un sostanziale regresso sul piano della tutela della libertà religiosa, in virtù dell’affermazione della religione cattolica come religione di Stato (art. 1 del Trattato), sebbene molti studiosi abbiano sostenuto che quella dichiarazione, al pari di quella contenuta nell’art. 1 dello Statuto, non fosse, di per sé, produttiva di effetti giuridici. La Costituzione repubblicana richiamò espressamente i P. (art. 7, co. 2), prevedendo, inoltre, che una loro modificazione, accettata da entrambe le parti, non necessitasse di un procedimento di revisione costituzionale. Se ciò comportasse una pura e semplice costituzionalizzazione dei P., oppure del principio concordatario, o di quello pattizio, è stato oggetto di discussione tra gli studiosi. In ogni caso, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che le norme di esecuzione dei P., in virtù della loro peculiare copertura costituzionale, possono derogare alle stesse norme costituzionali, purché non ledano i cosiddetti principi supremi dell’ordinamento costituzionale (Corte cost., sent. 30, 31 e 32 del 1971; 12/1972; 175/1973; 1/1977; 18/1982).
La sostanziale incompatibilità di numerose disposizioni dei P. con i principi della Costituzione repubblicana ha comportato la necessità di una loro revisione e l’avvio di una lunga trattativa con la Santa Sede, sfociata nella stipulazione di un nuovo Concordato, l’11 febbraio 1984 (reso esecutivo con la l. 121/1985) e nel successivo Protocollo del 15 novembre 1984 (reso esecutivo con la l. 206/1985). Il nuovo Concordato, mentre toglie alla Chiesa una serie di privilegi incompatibili con uno Stato laico e pluralista (non viene più riprodotta la disposizione della religione cattolica come religione di Stato), ne amplia al contempo gli spazi di libertà (per es., garantendole il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado).
Patti lateranènsi Accordi stipulati fra lo Stato italiano e la Santa Sede l'11 febbraio 1929. Erano costituiti da un Trattato politico, una Convenzione finanziaria e un Concordato. Prevedevano il riconoscimento da parte della Chiesa del Regno d'Itali
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Bonòmi, Ivanoe. - Uomo politico italiano (Mantova 1873 - Roma 1952). Tra i fondatori del Partito socialista riformista (1912), ricoprì numerosi incarichi di governo, ma con l'avvento del fascismo si ritirò dalla vita politica. Vi tornò dopo la libera
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