PENITENZIERIA APOSTOLICA

Enciclopedia Italiana (1935)

PENITENZIERIA APOSTOLICA

Luigi GIAMBENE

. La Sacra Penitenzieria apostolica (detta anche semplicemente S. Penitenzieria) è il primo dei tribunali della Curia romana ecclesiastica, ed è istituito per il foro interno ossia per le questioni di coscienza. Le sue prime origini rimontano al sec. XIII, quando per autorità di Innocenzo IV i penitenzieri di Roma si costituirono in collegio sotto la presidenza di un cardinale. Il suo potere giurisdizionale variò secondo i tempi, e, a poco a poco, si estese anche al foro esterno.

Il papa S. Pio V nella costituzione In omnibus humanis rebus, del 18 maggio 1569, fissò le competenze di questo tribunale e gli diede una costituzione più organica, che fu completata da Innocenzo XII (1682), da Benedetto XIV (1744) e da Pio X (Sapienti Consilio, 29 giugno 1908). Nel diritto ecclesiastico odierno (Cod. iur. can., 258) la giurisdizione della S. Penitenzieria si limita a quanto si riferisce al foro interno, anche non sacramentale, e in esso concede grazie, assoluzioni, dispense, commutazioni e condonazioni, esamina e scioglie dubbî di coscienza; si occupa inoltre di tutto ciò che riguarda le indulgenze.

Presentemente si compone del cardinale detto penitenziere maggiore, assistito da un reggente, un teologo (gesuita), un datario, un correttore, un sigillatore, un canonista e un segretario, oltre a impiegati minori. L'ufficio delle indulgenze, trasferito qui dal S. Uffizio da Benedetto XV (1917), forma una sezione speciale con un certo numero di consultori speciali, un sostituto e ufficiali minori. Si chiama Segnatura della penitenzieria la riunione o congresso del tribunale per discutere le questioni più importanti. Essendo questo un "tribunale di grazia" (il suo sigillo porta la Madonna col Bambino) tutto vi si tratta sotto segreto e gratuitamente. Negli affari di coscienza l'interessato (o il suo confessore) in una lettera diretta alla penitenzieria espone il caso, tacendo il suo nome e dando solo un indirizzo per la risposta. Le dispense e altre grazie generalmente sono concesse in forma commissoria. In alcuni casi, p. es. per le dispense in foro interno d'impedimenti occulti per il matrimonio, le facoltà necessarie sono date in forma generale ai vescovi.

Bibl.: L. Gomez, Tractatus de potestate S. Peenitentiariae, Venezia 1551; V. Petra, Tractatus de S. Poenitentiaria Apost., Roma 1717; E. Göller, Die päpst. Pönitentiariae von ihrem Urspr. bis zu ihrer Umgestaltung durch Pius V., ivi 1907; P. Chouët, La S. Pénitencerie apostolique, Lione 1908.