Peregrino
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peregrino Nell’ordinamento delle conquiste di
Roma antica,
peregrinus era il cittadino di uno Stato sovrano alleato con Roma e protetto da
foedus o
hospitium; dal principio dell’età imperiale, p. è in genere qualsiasi cittadino libero che non sia romano o latino. La condizione giuridica generale del p. (
peregrinitas) era regolata dalla
lex provinciae (
➔ provincia) e quindi variava; nei riguardi del diritto privato, i p. non godevano, di solito, di
ius connubii e
commercii, e nei rapporti tra loro facevano di massima uso delle leggi nazionali. Lo
ius gentium era accessibile a tutti i p.; dal 242 a.C. il
praetor peregrinus regolava i rapporti tra p. e tra questi e i cittadini romani. Nei riguardi del diritto pubblico, i p. non godevano di alcun diritto politico; sotto
la Repubblica erano ordinariamente esentati dal servizio militare, sotto l’Impero prestavano servizio nelle legioni o in corpi ausiliari o nella flotta.