GISMONDI, Pietro

Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 56 (2001)

GISMONDI, Pietro

Vittorio Parlato

Nacque a Roma il 2 dic. 1913 da Antonio, magistrato, e da Vetulia Balducci.

Allievo di A.C. Jemolo, con cui si laureò in giurisprudenza all'Università di Roma e poi in scienze politiche presso l'Istituto C. Alfieri di Firenze, proseguì la sua preparazione scientifica come assistente nella facoltà giuridica romana presso la cattedra di diritto ecclesiastico, di cui era titolare lo stesso Jemolo. Libero docente in diritto ecclesiastico, dal 1947 fu successivamente professore incaricato della medesima materia - e per qualche anno anche di diritto canonico - nell'Università di Macerata, dove venne, quindi, chiamato come straordinario.

Dopo un anno trascorso nell'Università di Pisa, dal 1° nov. 1956 insegnò diritto ecclesiastico a Firenze, dove tenne anche la supplenza di diritto canonico. Chiamato, dal 1° nov. 1966, alla cattedra di diritto canonico nell'Università di Roma (per un certo periodo ricoprì pure quella di diritto costituzionale), passò, infine, a diritto ecclesiastico, cattedra che mantenne nella II Università di Roma Tor Vergata, per la cui fondazione molto si era adoperato e della quale fu primo rettore (1980-82).

Seguendo la tradizionale impostazione scientifica e accademica il G. considerò sempre il diritto ecclesiastico e il diritto canonico in modo unitario, e si batté perché quest'impostazione fosse mantenuta, ritenendo che solo così si potesse giustificare e potenziare lo studio del diritto ecclesiastico, sottraendolo a un metodo di studio prettamente pubblicistico.

Il G., specialmente nel periodo giovanile, indirizzò la sua produzione scientifica allo studio di istituti dello ius vetus canonico: questo interesse rimase in lui costante, anche se la sua produzione al riguardo fu molto limitata.

Si ricordano in particolare la monografia La prescrizione estintiva nel diritto canonico (Roma 1940), e L'attuazione dottrinaria e pratica delle norme tridentine sulla forma di matrimonio, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, s. 3, VI-VII (1952-53), pp. 250-284.

Successivamente affrontò con metodo storico-dogmatico - dove, cioè, la raffinata tecnica dogmatica cerca un sostegno e una conferma nella storia - temi relativi ai rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, all'indomani della stipula dei Patti lateranensi. In coerenza con questa metodologia assunse una posizione critica nei confronti della visione formalistica e sostenne che il diritto ecclesiastico, complesso di norme che disciplina i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose in genere (si veda la sua voce Proselitismo per il Novo Digesto italiano, Torino 1940), dovesse essere studiato come fenomeno giuridico connesso intimamente con la storia che è la naturale matrice dove il fenomeno stesso è sorto e si è sviluppato.

Tra gli scritti più significativi sui rapporti tra lo Stato italiano postunitario e la Chiesa cattolica sono: Dottrina e politica ecclesiastica di B. Ricasoli, Roma 1937, e Il nuovo giurisdizionalismo italiano, Milano 1946, in cui sottolinea come la categoria classica di giurisdizionalismo strettamente connessa al confessionismo statale non sia applicabile alla normativa italiana postrisorgimentale e che vada individuata altra categoria di giurisdizionalismo, un giurisdizionalismo aconfessionista il quale, pur mantenendo tradizionali principî di intervento e di controllo sull'attività della Chiesa, ne ignora il contenuto fideistico e ne esclude una tutela specifica.

Come studioso del diritto ecclesiastico il G. approfondì i temi della rilevanza statuale dell'ordinamento canonico (Il potere di certificazione della Chiesa nel diritto italiano, in Annali della R. Università di Macerata, XVI [1943], pp. 27-192) e della specificità metodologica degli studi ecclesiasticisti (L'autonomia scientifica del diritto ecclesiastico, ibid., XVII [1948], pp. 89-125). Dopo la promulgazione della carta costituzionale il G. affrontò, quindi, il tema della libertà religiosa nella vigente costituzione, con particolare riferimento anche alle confessioni acattoliche.

Si ricordano, per esempio, La tutela costituzionale dei riti (nota a sentenza), in Il Foro italiano, LXXX (1957), coll. 733-735; L'interesse religioso nella Costituzione, in Giurisprudenza costituzionale, III (1958), pp. 1221-1242; la voce Culti acattolici, in Enc. del diritto, XI, Milano 1962, pp. 440-456, per i quali configura un'autonomia istituzionale.

Nelle Lezioni di diritto ecclesiastico. Stato e confessioni religiose (Milano 1961 e 1965, nella collana dell'Istituto di diritto ecclesiastico e canonico della facoltà di giurisprudenza di Firenze; terza edizione, Milano 1975), il G. riprendeva le principali tematiche della sua materia e le proponeva agli studenti come punti salienti di un diritto che doveva garantire la libertà religiosa. Così, più tardi, all'indomani degli accordi di villa Madama (18 febbr. 1984), che riaffermarono la scelta politico-legislativa per una normativa concordata con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose, il G. ne colse gli aspetti salienti sia in ordine agli istituti regolati sia in ordine al procedimento di creazione del diritto pattizio, così quello definito negli accordi stessi come quello derivabile da successive intese.

Quale studioso dell'ordinamento della Chiesa il G. ha presentato il diritto canonico utilizzando la più "raffinata tecnica delle categorie elaborate dalla scienza giuridica civilista", ritenendo che "osti in maniera grave a tale trasposizione il carattere singolare conferito al diritto canonico dal suo stretto rapporto con la teologia e quindi dai condizionamenti derivanti dai dogmi religiosi. La giustificazione teorica è la seguente: il collegamento con la teologia e il necessario rispetto dei dogmi non permeano la struttura del diritto canonico, fino al punto di rendere questo diritto così "diverso" da essere impermeabile all'apporto della scienza laica" (Onida, p. 46).

L'interesse per il diritto canonico nel G. si estese, fra l'altro, al diritto matrimoniale delle Chiese orientali cattoliche (I poteri del parroco e del vescovo nella celebrazione del matrimonio secondo la vigente legislazione canonica latina ed orientale, in Studi in onore di V. Del Giudice, I, Milano 1953, pp. 375 ss.); alla condizione degli acattolici (Gli acattolici nel diritto della Chiesa, in Ephemerides iuris canonici, II [1946], pp. 224-249; La capacità giuridica degli acattolici, in Acta Congressus internationalis iuris canonici, Romae 1953, pp. 130-145); e degli infedeli (Il magistero del pontefice sugli infedeli, in Annali dell'Università di Macerata, XIX [1955]).

Questa apertura verso temi meno studiati e più aperti a nuove sensibilità confluì, poi, nell'ultima produzione canonistica modellata sui documenti conciliari. Nel volume Il diritto della Chiesa dopo il Concilio (Milano 1968), nato come compendio per il corso di diritto canonico, sono ricomprese le sue riflessioni sul significato del concilio stesso e dei documenti conciliari.

Il G. colse, da subito, l'eccezionale occasione del concilio Vaticano II, studiando e valorizzandone l'apporto alla creazione di un nuovo "ius publicum ecclesiasticum" e individuando le linee direttrici per la nuova codificazione. Affrontò, quindi, in più occasioni, varie tematiche, inerenti al concilio, relative al valore giuridico da attribuire ai decreti conciliari; alla capacità dei medesimi di incidere sulla normativa indicata nel Codex; alla distinzione tra principî d'immediata applicazione e principî comunque imperativi per il legislatore canonico, la cui vigenza, però, veniva rinviata a una normazione posteriore; in questa logica si pone anche la valutazione sull'opportunità o meno di promulgare una carta costituzionale per la Chiesa.

Il già citato Diritto della Chiesa dopo il Concilio, anche se nato per la didattica universitaria si presenta, dunque, vasto per i temi trattati, e organico, importante per l'impostazione di problemi tipici del diritto della Chiesa, compresi i nuovissimi; basti pensare, per esempio, a quelli relativi ai concetti di Chiesa universale e Chiesa locale e al tema dell'ecumenismo, con la distinzione tra Chiese e comunità ecclesiali. In quello stesso volume il G. indica gli elementi di base per una diversa ricostruzione giuridica dei rapporti tra Chiesa e Stato nel contesto dell'esercizio dell'"auctoritas magisterii" e della "potestas iurisdictionis", a seconda che l'intervento della Chiesa in materia secolare si limiti a un giudizio morale o provveda alla tutela dei diritti della persona che trovano fondamento nello "ius divinum"; ma, al tempo stesso, con convinzione, rivendicò l'autonomia dell'ordine temporale.

Sempre nel solco del dibattito conciliare egli si interessò di ecclesiologia (Ecumenismo e collegialità episcopale, in La Chiesa post-conciliare, Firenze 1969) e, con particolare sensibilità, trattò le normative relative ai diritti fondamentali della persona umana, nell'ordinamento della Chiesa e in quello dello Stato.

"L'esigenza di tutela della persona umana e di garanzia giuridica dei suoi diritti fondamentali appare il filo conduttore di tutta la riflessione scientifica di P. Gismondi: talora è l'assioma su cui fondare il successivo itinerario del pensiero, talora il perno intorno al quale far ruotare il ragionamento, talora l'obiettivo da conseguire come risultato incontrovertibile della ricerca" (Renzoni Governatori, p. 348).

Il G. fu anche uno dei fondatori della Consociatio internationalis studio iuris canonici; in tale veste fu ideatore, promotore e organizzatore del I Congresso internazionale di diritto canonico, tenutosi a Roma nel 1970.

Questo congresso "ha costituito l'occasione e la premessa per avviare un intenso rapporto di collaborazione tra le diverse scuole nelle quali si articolava allora, permanendo ancora oggi, il panorama internazionale della scienza canonistica" (Mirabelli, p. 33).

Componente e poi vicepresidente del Consiglio superiore della pubblica istruzione nel momento in cui iniziava la stagione delle riforme, il G. presiedette l'Unione dei giuristi cattolici italiani; inoltre, prese parte ai lavori della Commissione per la codificazione canonica e diresse, per un periodo, la delegazione italiana per la modifica del concordato lateranense nella fase conclusiva di elaborazione delle bozze di revisione.

Il G. morì a Roma il 7 nov. 1986.

Fonti e Bibl.: Una bibliografia in Scritti in memoria di P. G., I, Milano 1987, pp. III-IX; C. Mirabelli, In ricordo di P.A. d'Avack e di P. G., in Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico. Atti del Convegno internazionale di studi "La scienza canonistica nella seconda metà del '900. Fondamenti, metodi e prospettive in D'Avack, Lombardia, G. e Corecco", Roma… 1996, a cura di J.I. Arrieta - G.P. Milano, Città del Vaticano 1999, pp. 32 ss.; P. Grossi, Indirizzo di saluto nel ricordo di P. G., ibid., pp. 41 ss.; F. Onida, Fondamenti, metodi e prospettive della scienza canonistica nel pensiero di P. G., ibid., pp. 44 ss.; G. Mantuano, Intervento, ibid., pp. 296 ss.; A.M. Punzi Nicolò, La scuola canonistica romana di fronte al tornante storico del concilio Vaticano II, ibid., pp. 336 ss.; L. Renzoni Governatori, I diritti fondamentali della persona umana nella riflessione scientifica di P. G., ibid., pp. 348 ss.; Novissimo Digesto italiano, VII, sub voce.

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