Precetto

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Atto con il quale il creditore intima al debitore di «adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni ... con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata» (art. 480 c.p.c.). Tuttavia, il presidente del tribunale può autorizzare l’esecuzione immediata, esonerando il creditore dal rispetto del termine dilatorio di adempimento (art. 482).

Al pari della notifica del titolo esecutivo, il precetto è un atto esecutivo di tipo preparatorio che precede necessariamente l’esecuzione forzata, preannunciandone l’inizio. Costituendo la necessaria attualizzazione del titolo esecutivo, il precetto deve, a pena di nullità, indicare: le parti del processo esecutivo (l’intimante creditore e l’esecutando debitore); la data della notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente; la trascrizione integrale del titolo esecutivo, se si tratta di una scrittura privata autenticata o di un titolo di credito. Il precetto deve, inoltre, contenere, ma non a pena di nullità, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Il precetto può essere sottoscritto dal creditore personalmente o dal suo difensore, mentre deve essere sempre notificato al debitore personalmente.

Essendo un atto recettizio, il precetto produce effetti solo una volta notificato. Solo se precede l’esecuzione in forma specifica, il precetto deve individuare anche l’oggetto dell’esecuzione, mentre in caso di espropriazione i beni oggetto del processo esecutivo saranno individuati dal pignoramento. Il precetto perde efficacia se entro 90 giorni dalla sua notificazione l’esecuzione non è iniziata; tale termine rimane sospeso se contro il precetto viene proposta opposizione (art. 481). Entro 20 giorni dalla sua notificazione, il debitore può contestare l’irregolarità formale del precetto con l’opposizione agli atti esecutivi.

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Esecuzione forzata

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