PROFANAZIONE

Enciclopedia Italiana (1935)

PROFANAZIONE (lat. profanatio da pro "innanzi" fanum "luogo sacro")

Agostino TESTO
Nicola TURCHI

Nel suo senso più largo la profanazione è la manomissione di ciò che è sacro. Tale manomissione può essere legittima e tornare a vantaggio dell'individuo e della comunità, oppure può essere una violazione colpevole del sacro.

Si ha il primo caso quando si debbono riportare allo stato normale persone o cose che sono state caricate di "santità" in una data funzione o destinazione religiosa: p. es., parti di un animale sacrificato che non vengono offerte su l'ara; edifici e arredi sacri che, come non più utili al loro ufficio, vengono ridotti a uso profano; persone che per indegnità vengono "sconsacrate" prima di far loro subire una condanna o che compiono un'abluzione "purificatrice del sacro" prima di rientrare nella vita normale. Per intendere bene il secondo caso, che è il più comune e che dà alla profanazione il suo significato normale, bisogna ricordare che nella mentalità dei cosiddetti "primitivi" il sacro e il profano sono due mondi che si escludono a vicenda, onde non si può avvicinarsi loro senza danno qualora non siano state prese precauzioni d'indole sacrale: chi inavvertitamente o per negligenza trascura queste precauzioni commette una profanazione di carattere legale; chi positivamente vuole violarle commette una profanazione di carattere morale.

La profanazione può investire i luoghi, i tempi, le persone e le dottrine.

Si profanano i luoghi entrando in un recinto sacro, in un tempio, senza le debite condizioni di purità rituale (abluzioni, piedi scalzi, vesti speciali, ecc.); peggio poi commettendovi atti impuri, mantenendovi un contegno scandaloso, ecc. Così tra i primitivi è proibito entrare nella capanna dove sono conservati i totem della tribù; ai non iniziati avvicinarsi al luogo contrassegnato dove si svolge l'iniziazione. In Roma, il solo pontefice massimo poteva entrare nel penus Vestae. Nel tempio di Gerusalemme v'era un atrio riservato ai pagani, uno spazio riservato agl'Israeliti, uno per i sacerdoti, e finalmente il "Santo dei Santi" dove soltanto il sommo sacerdote poteva entrare una volta all'anno.

Si profanano i tempi sacri, cioè i giorni considerati sacri dal calendario (p. es., i giorni nefasti presso i Romani, il sabato presso gli Ebrei), dedicandosi in essi alle occupazioni della vita normale, non indossando le vesti di cerimonia, ecc.

Si profana una persona sacra commettendo contro di essa atti contrarî alla sua dignità o ai suoi voti: p. es., chi viola una vestale, chi percuote un sacerdote, oppure lo contrista, come Agamennone contro Crise. La profanazione è più grave se la persona viene offesa mentre esercita una funzione religiosa. La persona sacra può essa stessa essere causa della propria profanazione e per questo punita: nell'incesto della vestale, mentre l'uomo veniva fustigato a morte, la vestale venira sepolta viva.

Si profana una dottrina sia rivelandola a chi non si deve (e perciò nei misteri era mantenuto rigorosamente il segreto di fronte ai non iniziati), sia negandone, beffandone o comunque alterandone il contenuto: per le religioni dogmatiche gl'increduli, gli empî, gli eretici sono profanatori della dottrina rivelata.

Diritto canonico. - La profanazione può essere commessa contro le persone sacre, gli atti di culto, la parola divina, gli oggetti, i luoghi e i giorni sacri. Se il luogo, l'oggetto e la persona sono sacri in virtù d'una speciale consacrazione, allora la profanazione riveste il carattere di sacrilegio. Di particolare rilievo è la profanazione di una chiesa, la quale può avvenire nei modi descritti nel can. 1172 del codice di diritto canonico; dopo tale profanazione la chiesa deve venire riconciliata secondo le leggi liturgiche, prima che vi si possano nuovamente celebrare le funzioni. La profanazione delle ostie consacrate e della persona del papa è punita con le più gravi pene ecclesiastiche. Il nuovo codice penale italiano stabilisce pene per talune profanazioni di persone e cose sacre (art. 403 e 404), e per la profanazione di tombe e cadaveri (art. 407, 408 e 410).