Prostituzione

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Attività abituale e professionale di chi offre prestazioni sessuali a scopo di lucro.

Antropologia

La prostituzione, intesa come istituzione sociale, retta talvolta da leggi severe, esiste ed è esistita presso numerose popolazioni ed è legata ad aspetti tipici delle singole società. Presso quelle popolazioni in cui l’etica del gruppo vieta alle ragazze di avere rapporti sessuali prima del matrimonio, per es., la prostituzione può essere percepita come una strategia per la salvaguardia della castità delle altre donne. Occorre però un’estrema cautela nell’applicazione della categoria di prostituzione a relazioni e scambi che coinvolgono la sfera economica e quella sessuale in differenti contesti etnografici. In passato gli osservatori occidentali, in base alla propria concezione della sessualità, hanno infatti assimilato alla pratica della prostituzione istituzioni sociali la cui organizzazione e le cui finalità si discostavano totalmente dal fenomeno così come è inteso in Occidente. Un esempio molto noto di fraintendimento in tal senso è stata la lettura data dai colonizzatori britannici dell’istituzione delle danzatrici addette al culto templare nel mondo indiano.

Diritto

Concorrono a integrare l’attività di prostituzione l’abitualità delle prestazioni sessuali e il fine di lucro, essendo, invece, indifferente il sesso del soggetto che si prostituisce, la natura delle prestazioni sessuali o la vastità della cerchia di persone a cui ci si concede. Riferimento normativo in materia è la l. n. 75/1958 (cosiddetta legge Merlin, dal nome della senatrice proponente), che prevede una serie di reati. Il reato di esercizio di casa di prostituzione è commesso da chiunque abbia la proprietà o l’esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, la diriga o la amministri, ovvero partecipi alla proprietà, all’esercizio, alla direzione o all’amministrazione di essa. Casa di prostituzione è qualsiasi spazio circoscritto, composto di uno o più ambienti, nel quale si trovino o convengano appositamente una o più persone disposte a prostituirsi con chiunque vi accede per finalità lussuriose. La norma non punisce i frequentatori della casa di prostituzione nella misura in cui si limitano a usufruire dell’attività sessuale in essa svolta senza partecipare all’organizzazione della stessa.

Il reato di tolleranza abituale alla prostituzione viene commesso da chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobilitata, pensione, spaccio di bevande, o qualunque locale aperto al pubblico o da questo utilizzato, vi tolleri abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si danno alla prostituzione.

Il delitto di induzione alla prostituzione e lenocinio, invece, consiste nel reclutare, agevolare, indurre una persona alla prostituzione, o nel compiere atti di lenocinio, ossia di intermediazione, per procurare clienti a chi si prostituisce.

La tratta di persone da destinare alla prostituzione consiste nell’indurre una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o, comunque, in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero nell’intromettersi per agevolarne la partenza; commette questo reato chiunque esplichi, mediante associazioni e organizzazioni nazionali o estere, un’attività dedita al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della stessa, ovvero agevoli o favorisca, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, l’azione o gli scopi delle predette associazioni e organizzazioni.

Il favoreggiamento della prostituzione consiste nel compiere qualsiasi attività idonea a rendere più agevole l’esercizio dell’altrui meretricio e può configurarsi nelle forme più diverse (secondo la giurisprudenza della Cassazione, anche nell’accompagnamento non occasionale della persona che si prostituisce sui luoghi prescelti per l’esercizio dell’attività).

Lo sfruttamento della prostituzione, infine, consiste nell’approfittare indebitamente, anche in via occasionale, dei guadagni in denaro o delle altre utilità economiche procurate da chi si prostituisce facendo commercio del proprio corpo.

Voci correlate

Delitto

Dolo. Diritto penale

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