Provvedimenti cautelari

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Provvedimenti giurisdizionali diretti a garantire l’effettività della tutela dichiarativa in quanto volti a evitare che la durata del processo civile di cognizione possa arrecare un pregiudizio all’attore titolare del diritto soggettivo bisognoso di tutela.

Nel nostro ordinamento, fatta salva l’ipotesi in cui si sia già in possesso di un titolo esecutivo, il concreto soddisfacimento dei diritti soggettivi violati impone al titolare dello stesso di ricorrere alla tutela dichiarativa per ottenere un provvedimento di cognizione dotato di quella efficacia esecutiva (sentenza di condanna, decreto ingiuntivo ecc.) che gli consenta di attuare coattivamente il suo diritto (Esecuzione forzata). D’altro canto, il tempo che occorre fisiologicamente al processo di cognizione per consegnare nelle mani dell’attore un titolo esecutivo giudiziale può arrecare all’attore stesso un danno (periculum in mora), che, secondo i casi, può assumere due diverse connotazioni: il danno da infruttuosità e quello da tardività. Nel primo caso il provvedimento cautelare, che viene detto conservativo, mira a evitare che la durata del processo di cognizione renda praticamente infruttuosa la messa in esecuzione del titolo esecutivo successivamente ottenuto, in quanto, per esempio, il bene che si pretende è oramai andato perduto o distrutto. Nel secondo caso il provvedimento cautelare, detto anticipatorio, mira a evitare che il soggetto titolare del diritto permanga in uno stato di insoddisfazione, in quanto è la stessa permanenza in tale stato, che produce un danno successivamente non riparabile. Il rapporto che intercorre tra i provvedimenti cautelari rispetto al processo di cognizione deve essere qualificato, come insegna la dottrina tradizionale, in termini di strumentalità. Da ciò ne deriva, sul piano strutturale, la provvisorietà del provvedimento cautelare e la sommarietà della cognizione che conduce a esso.

Procedimento cautelare. - La disciplina comune dei procedimenti cautelari, introdotta con la l. n. 353/90, è prevista agli art. 669 bis ss. c.p.c. e si applica ai sequestri, alla denuncia di nuova opera o di danno temuto, ai provvedimenti d’urgenza e, in quanto compatibile, ai procedimenti cautelari previsti dal c.c. o da leggi speciali, nonché, ma solo in riferimento alle disposizioni che disciplinano la riproponibilità della domanda cautelare, anche ai provvedimenti di istruzione preventiva.

La forma della domanda cautelare è il ricorso e può essere proposta sia prima sia dopo l’introduzione della causa di merito. Sebbene nel contesto di specifiche regole, per la determinazione del giudice competente il criterio tendenziale seguito dalla legge assegna la competenza cautelare al giudice competente a decidere nel merito la controversia (art. 669 ter-669 quinquies c.p.c.).

Nel procedimento cautelare il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo più opportuno agli atti di istruzione che ritiene indispensabili in relazione ai presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) e ai fini del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto dell’istanza (art. 669 sexies, 1° co., c.p.c.). Se la convocazione della controparte può pregiudicare l’attuazione del provvedimento, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, provvede subito con decreto motivato, fissando una successiva udienza di comparizione per confermare, modificare o revocare con ordinanza i provvedimenti previamente presi con il decreto (art. 669 sexies, 1° co., c.p.c.).

L’efficacia preclusiva dell’ordinanza di rigetto è così disciplinata: se il giudice rigetta per incompetenza o per altre ragioni di rito, la domanda è liberamente riproponibile; negli altri casi la riproposizione richiede che si verifichino mutamenti nelle circostanze o che vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto (art. 669 septies c.p.c.).

Come detto, l’efficacia del provvedimento cautelare è provvisoria ed è disciplinata dalla legge distinguendo la natura o la tipologia della misura ottenuta. I provvedimentii cautelari anticipatori, i provvedimenti d’urgenza, nonché i provvedimenti emessi in seguito alle denunce di nuova opera o di danno temuto, perdono la loro efficacia quando l’istante non provvede al versamento della cauzione che condizionava la concessione della misura, o quando il giudizio di cognizione dichiara inesistente il diritto soggettivo sottoposto a cautela. Gli altri provvedimenti cautelari perdono efficacia, oltre che nelle suddette due ipotesi, anche se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di 60 giorni o nel termine eventualmente minore fissato dal giudice, oppure se tale giudizio si estingue (cfr. art. 669 octies e 669 novies). Se si verificano mutamenti nelle circostante, o se si viene a conoscenza solo successivamente di fatti preesistenti alla concessione della misura, può essere richiesta la revoca o la modifica della stessa (art. 669 decies).

Inoltre, contro l’ordinanza che concede o nega la misura cautelare, è possibile proporre reclamo per contestare la validità o la giustizia del provvedimento (art. 669 terdecies). Il reclamo si svolge in camera di consiglio, davanti al collegio a cui non partecipa il giudice singolo del tribunale pronunciatosi sull’istanza, oppure davanti ad altra sezione della corte d’appello, rispetto a quella già pronunciatasi, o, in mancanza, davanti alla corte d’appello più vicina. Il giudice investito del reclamo può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento, tuttavia il presidente del tribunale o della corte, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’attuazione del provvedimento o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

Salvo quando disposto specificamente per i sequestri, l’attuazione dei provvedimenti cautelari aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro avviene con le forme dell’espropriazione forzata in quanto compatibili, mentre l’attuazione delle misure cautelari aventi a oggetto obblighi di consegna, di rilascio, di fare o non fare, avviene sotto il controllo del giudice che ha disposto la misura stessa, il quale ne determina le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà i provvedimenti opportuni sentite le parti (art. 669 duodecies c.p.c.).

Voci correlate

Azione. Diritto processuale civile

Periculum in mora

Provvedimenti d'urgenza

Sequestro. Diritto processuale civile

EOL:Sequestro. Diritto processuale civile

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