RENITENZA alla leva

Enciclopedia Italiana (1936)

RENITENZA alla leva

Giovanni Novelli

Consiste nella mancata presentazione degl'iscritti nei registri di leva per l'adempimento degli obblighi del servizio militare senza legittimo motivo. Ma questa nozione generica dal punto di vista penale va considerata in due momenti distinti, cioe prima e dopo l'arruolamento.

Prima dell'arruolamento il delitto è meno grave ed è preveduto dagli articoli 153 e 155 del testo unico delle leggi sul reclutamento (r. decr. 3 agosto 1927 n. 1437), secondo i quali l'iscritto, che, senza legittimo motivo, non si presenti all'esame personale e all'arruolamento e che, trovandosi all'estero, non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati, è punito, se viene arrestato, con la detenzione da uno a due anni; se si presenti spontaneo entro l'anno, con la detenzione da due a sei mesi; oltre l'anno, con la detenzione da sei mesi a un anno. Quando l'iscritto, invece, è arruolato e, senza legittimo impedimento, non obbedisce all'ordine di chiamata alle armi è dichiarato disertore (art. 162 legge citata).

La renitenza preveduta dagli articoli 153 e 155 è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. La renitenza, considerata diserzione (v.), è di competenza dell'autorità giudiziaria militare. In entrambi i casi il reato è permanente e non dà luogo a prescrizione (art. 158). Le pene sono ridotte, quando i renitenti sono giudicati inabili al servizio militare, secondo varie ipotesi prevedute dall'art. 155; sono, invece, elevate al doppio in tempo di guerra. Disposizioni particolari regolano le conseguenze della renitenza all'adempimento dell'obbligo del servizio militare (art. 156) e la responsabilità dei correi (art. 157). La disciplina della renitenza alla leva marittima è informata agli stessi criterî sopra indicati, con opportune modificazioni riguardanti le speciali condizioni del servizio marittimo. Sono all'uopo da consultare gli articoli 85 e 108 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con r. decreto 28 luglio 1932, n. 1365.

Bibl.: Digesto italiano, XIV, Torino 1902-1905, p. 625; Enciclopedia giuridica italiana, XVI, parte 2ª, Milano 1906, p. i.