Responsabilità oggettiva. Diritto civile

Enciclopedia on line

La responsabilità è oggettiva quando prescinde dall’elemento soggettivo (dolo o colpa): ad esempio, la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, per il danno cagionato da animali, da rovina di edificio, da cose in custodia. Il campo della responsabilità oggettiva si estende sempre più, come sopra è stato detto, sia per la difficoltà della prova di un nesso di causalità fra condotta di un soggetto e danno, sia per la necessità sociale di provvedere in ogni caso al risarcimento del danno cagionato da attività particolarmente pericolose, sia per contenere entro limiti accettabili la misura della responsabilità, pur nel rispetto dell’adeguatezza del risarcimento.

Voci correlate

Illecito civile

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata

CATEGORIE
TAG

Responsabilità contrattuale

Responsabilità civile

Elemento soggettivo

Illecito civile

Colpa