Santa Sede (o Sede Apostolica) Denominazione attribuita nel cristianesimo primitivo a ogni Chiesa fondata dagli apostoli; più tardi riservata alla sola Chiesa romana.
Il Codex iuris canonici (can. 361) dichiara che con la denominazione S. o Sede Apostolica si intendono non solo il Romano Pontefice ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa (dal 1989 seconda sezione della Segreteria di Stato), il collegio cardinalizio, gli uffici e gli altri organismi della Curia romana.
La S. è l’organo di governo della Chiesa cattolica. Nell’ambito dell’ordinamento canonico (Cod. iur. can., can. 113 par. 1) il fondamento della posizione speciale della S. è visto nella positiva volontà di Gesù Cristo di fondare la sua Chiesa quale società religiosa monarchica, conferendo a Pietro e ai suoi successori, i Romani Pontefici, il primato di giurisdizione pieno e supremo, unito a un potere di insegnamento, santificazione e direzione di tutte le chiese e dei singoli fedeli, cui è annesso il diritto di suprema amministrazione, istanza giudiziale, confortato dal carisma dell’infallibilità.
Nel diritto internazionale, la S. è compresa a pieno titolo tra i soggetti. La personalità internazionale le deriva dal suo carattere di membro della comunità internazionale, investito di poteri originari, non derivanti, cioè, da alcun altro soggetto di diritto internazionale.
In virtù di tale posizione giuridica, la S. è destinataria di tutte le norme del diritto internazionale generale, con la sola esclusione di quelle non compatibili con la sua speciale natura e con il suo naturale ambito d’azione (ad esempio, le norme internazionali applicabili nei conflitti armati).
La S. è soggetto distinto dalla Stato Città del Vaticano, formatosi nel 1929, come lo è stata fino al 1870 rispetto allo Stato pontificio. La personalità internazionale della S. si manifesta nel diritto di legazione attivo e passivo (Agenti diplomatici), nella conclusione di accordi multilaterali (Trattati), per lo più relativi alla tutela dei diritti umani, nella partecipazione alle organizzazioni internazionali, quale membro, come nel caso dell’Unione postale internazionale e dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, o quale osservatore permanente, come nel caso dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa.
Tra le diverse tipologie di trattati che la S. può stipulare vi sono i concordati, accordi bilaterali che disciplinano il trattamento che l’altra parte contraente riserva ai fedeli e alle istituzioni cattoliche. Oltre ai concordati, la S. conclude altri accordi internazionali aventi oggetti diversi: ne esempio è il Trattato lateranense stipulato con l’Italia l’11 febbraio 1929, nell’ambito dei Patti lateranensi, per comporre la questione romana e creare lo Stato della Città del Vaticano (Patti lateranensi). In quanto soggetto di diritto internazionale, la S. e i suoi organi godono, al pari degli Stati, della esenzione dalla giurisdizione interna (Esenzione degli Stati dalla giurisdizione interna).
La particolare situazione territoriale creatasi fra lo Stato unitario italiano e la S. comporta alcuni speciali doveri da parte dell’Italia. Assunti unilateralmente subito dopo il settembre 1870 (circolare del ministero degli Affari esteri italiano del 18 ott. 1870, e Legge delle Guarentigie del 13 marzo 1871), tali obblighi sono oggetto, ora, dell’art. 12 del Trattato lateranense, ai termini del quale lo Stato italiano si è impegnato a consentire che gli agenti diplomatici di Stati esteri, accreditati presso la S., risiedano in territorio italiano, e a far loro i trattamenti previsti dal diritto internazionale generale. Tale obbligo sussiste anche se gli agenti sono organi di Stati con i quali l’Italia non abbia rapporti diplomatici (ma non per gli Stati in guerra con l’Italia).
SANTA SEDE: v. cattolica, chiesa; chiesa; curia; papato; vaticano, città del.... Leggi
imprimatur Parola che può trovarsi apposta al principio o alla fine dei libri per i quali, a norma del Codex iuris canonici (can. 824-828), è necessaria la licenza di pubblicazione da parte dell’autorità ecclesiastica.
oratorio religione Secondo il Codex iuris canonici, luogo destinato, su licenza dell’Ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del superiore com
cappellano Secondo il Codex iuris canonici (can. 564 e seg.), il sacerdote cui viene affidata in modo stabile la cura pastorale di una comunità o di un gruppo particolare di fedeli (comunità religiose, associazioni od opere pie, istitut
ordinario diritto In diritto canonico, chi è investito di una potestà ordinaria, inerente cioè all’ufficio di cui è incaricato (contrapposta alla potestà delegata, che è commessa alla persona); ma il Codex iuris canonici (can. 134) stabilisce