Scrittura privata

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La scrittura privata è un documento che proviene direttamente dalla persona alla quale le dichiarazioni in esso contenute sono riferite in forza della sottoscrizione apposta dalla medesima. Elemento essenziale è quindi la sottoscrizione (firma), mentre il testo della scrittura può essere a stampa, dattiloscritto ovvero a mano, anche a opera di terzi (soltanto per il testamento olografo è richiesta la scritturazione per intero di mano del testatore). Eccezionalmente sono sottoposte al trattamento delle scritture private alcune scritture prive di sottoscrizione, cioè i telegrammi e le scritture contabili. L’efficacia delle scritture private consiste nel fare piena prova, fino a querela di falso, circa la provenienza delle dichiarazioni da parte di chi risulta avere sottoscritto il documento, purché colui contro il quale la scrittura sia prodotta la riconosca come proveniente da sé medesimo, ovvero se la sottoscrizione debba essere legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.). Sono considerate legalmente provenienti da colui che appare avere apposta la sottoscrizione le s. le cui sottoscrizioni siano state autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (e ciò fino a querela di falso); l’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la scrittura è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità del sottoscrivente (art. 2703 c.c.). Pertanto, con esclusione delle scritture autenticate, l’efficacia probatoria della scrittura privata viene a mancare se la persona (presunto autore) neghi di avere mai apposto la propria firma al documento; in tal caso colui che abbia interesse a far valere la scrittura ha l’onere di provarne la provenienza promovendo il procedimento di verificazione (art. 214-220 c.p.c.). La legge detta una precisa disciplina per quanto concerne la data della scrittura privata, potendo avere la massima rilevanza, di fronte ai terzi estranei alla scrittura, stabilire con certezza legale la data di creazione della medesima (art. 2704 c.c.). Al riguardo è stabilito che la data di una scrittura privata può essere opposta ai terzi quando essa debba ritenersi certa: con riferimento a una scrittura privata autenticata è certa la data dell’autenticazione; con riferimento a una scrittura privata registrata è certa la data della registrazione; con riferimento alle scritture private né autenticate né registrate è considerata data certa quella in cui si verifica un fatto che stabilisca in modo incontrovertibile che la scrittura non ha potuto essere sottoscritta successivamente (data della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta, giorno in cui il contenuto della scrittura è stato riprodotto in atti pubblici, data del timbro postale). Diversamente, la data della scrittura privata contenente dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può formare oggetto di accertamento con ogni mezzo di prova (art. 2704, co. 2, c.c.). Lo stesso può anche avvenire per le quietanze. Per quanto riguarda le carte e i registri domestici, è stabilito che essi costituiscono prova contro colui che li abbia scritti, quando indichino espressamente un pagamento ricevuto e quando sia detto che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo da parte di chi è indicato come creditore (art. 2707 c.c.).

Voci correlate

Atto pubblico. Diritto civile

Disconoscimento della scrittura privata

Firma digitale e firma elettronica

Forma degli atti

Giudizio di verificazione

Prova. Diritto processuale civile

Querela di falso

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