Segréto investigativo

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segréto investigativo Divieto di pubblicazione degli atti di indagine compiuti nel procedimento penale. Il pubblico ministero e gli agenti di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di non rivelare tali atti all'indagato, al difensore e a terzi. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, disporre che taluni atti siano resi conoscibili dall'imputato, per averne egli diritto secondo le norme processuali.

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