Capitalizzazione, sistema pensionistico a

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

capitalizzazione, sistema pensionistico a


Modalità di finanziamento del sistema pensionistico in cui le risorse per il pagamento delle pensioni provengono dalla c., a cura di un gestore, dei contributi versati in passato dai lavoratori e/o dai datori di lavoro. Nel sistema a c. i contributi versati sono investiti dal gestore del sistema in un fondo a basso rischio secondo lo schema della c. composta (➔ capitalizzazione). Al momento del pensionamento, ogni lavoratore ritira il proprio montante contributivo, cioè quanto versato sino alla quiescenza, maggiorato degli interessi maturati usufruendone in un’unica soluzione o sotto forma di rendita vitalizia. Si contrappone al sistema a ripartizione (➔ ripartizione, sistema pensionistico a), in cui il pagamento delle pensioni è effettuato utilizzando i contributi correntemente versati dagli attuali lavoratori e datori di lavoro, senza che si effettui alcun accantonamento dei contributi stessi. I due sistemi possono coesistere anche in uno stesso Paese, sia perché soggetti diversi possono essere inquadrati in sistemi differenti sia perché uno stesso soggetto può essere fruitore di due (o più) pensioni finanziate con l’uno o con l’altro sistema.

Computo retributivo o contributivo della pensione

Il meccanismo di finanziamento (a c. o a ripartizione) non va confuso con le differenti modalità di calcolo della pensione. Mentre nel sistema pensionistico a c., il metodo contributivo è quello sistematico, nel regime a ripartizione si può ricorrere al metodo retributivo (defined benefit) o a quello contributivo (defined contribution). Nel primo caso (retributivo) il beneficio pensionistico si basa sulla retribuzione goduta durante parte o tutta la vita lavorativa (o su qualche parametro agganciato a essa come per i lavoratori autonomi); nel secondo caso (contributivo) il beneficio pensionistico è legato a contributi versati effettivamente o figurativamente durante la vita lavorativa. Il metodo retributivo viene generalmente associato al sistema a ripartizione e quello contributivo al sistema a c., ma nulla vieta altre associazioni ibride: si può, per es., calcolare la pensione con metodo contributivo anche senza aver provveduto ad accantonare e a capitalizzare i relativi contributi; si tratterebbe, in tal caso, di contributi figurativi o di contributi effettivamente versati ma non accantonati, in quanto destinati ad altri scopi. Risulta tuttavia evidente come un collegamento chiaro fra volume dei contributi versati e livello delle pensioni godute rappresenti un forte richiamo alla responsabilità e un trasparente indicatore di equità.

Riforme previdenziali

In Italia, le riforme previdenziali approvate nel corso degli anni 1990 sono almeno 3 (principali sono la riforma Amato, d. legisl. 503/1992, e la riforma Dini, l. 335/1995). Il sistema precedentemente vigente era retributivo, poi è diventato contributivo ma sempre, nella parte obbligatoria, esclusivamente a ripartizione. Tuttavia accanto al primo pilastro (a ripartizione) si è istituito un secondo pilastro a c. per la pensione complementare. Altre controverse riforme riguardano i requisiti di vecchiaia (età minima) o anzianità (numero minimo di anni di contribuzione) necessari per maturare il diritto alla pensione. In particolare per alleviare gli oneri pensionistici legati a trattamenti troppo generosi verso i pensionati precoci, si sono proposti negli anni 2000 meccanismi volti ad aumentare in modo graduale (cosiddetto ‘scalino Prodi’) i requisiti minimi.