Sistemi elettorali

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Per s. elettorale si intende la modalità mediante la quale viene operata la scelta dei titolari di un mandato rappresentativo dai singoli componenti di un corpo elettorale. Tali s. sono molto numerosi, ma si possono ricondurre essenzialmente a due tipologie: il s. maggioritario (➔) e il s. proporzionale (➔). Gli elettori sono suddivisi (su base territoriale) in collegi elettorali, che a seconda il s. prescelto, possono essere uninominali o plurinominali. Nel primo caso (➔ uninominale) ogni collegio elegge un rappresentante, nel secondo (➔ plurinominale) ne elegge più di uno.

Nel s. maggioritario uninominale il territorio dello Stato è suddiviso in tante circoscrizioni quanti sono i seggi da ricoprire e viene eletto in ogni circoscrizione il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti. La maggioranza richiesta può essere relativa, per cui è sufficiente che il candidato eletto superi ogni altro candidato di almeno un voto, o assoluta, per cui il candidato deve conquistare almeno la metà più uno dei voti. Quando è richiesta la maggioranza assoluta, talvolta si procede a una seconda votazione, ove gli elettori sono chiamati a scegliere tra i due candidati che al primo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero dei voti (ballottaggio). Il s. maggioritario plurinominale attribuisce la vittoria alla lista che riporta il maggior numero di voti. La lista può essere formata da tanti candidati quanti sono i seggi da attribuire, oppure avere un numero di candidati superiore a quello dei seggi, consentendo all’elettorato di esprimere la sua preferenza tra questi. L’equivalente di questo s., nel caso di uno scrutinio di lista, sarebbe di attribuire i seggi alla lista che riporta la maggioranza di voti, ma tale meccanismo non è quasi mai adottato. Comunemente, invece, nel caso di uno scrutinio di lista, il termine maggioritario indica un s. che assegni alla lista che ottenga più voti un forte premio di maggioranza, in modo da attribuirle una porzione di seggi nettamente superiore alla sua percentuale di voti.

Obbligatoriamente plurinominali devono essere i collegi in caso di s. proporzionale, che attribuisce i seggi in ragione dei voti ottenuti dalle diverse formazioni politiche, garantendo la rappresentanza parlamentare anche a quelle minori. Per calcolare il numero dei seggi da attribuire, il metodo più usato è quello del quoziente elettorale, cifra che si ottiene dividendo il numero dei voti validamente espressi per il numero dei seggi. A ognuna delle liste concorrenti si assegnano tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta compreso nel numero di voti validi da essa ottenuti. Tuttavia, poiché i voti ottenuti di regola non corrispondono esattamente al quoziente elettorale o ai suoi multipli, e determinate quantità di voti potrebbero rimanere inutilizzate e alcuni seggi non assegnati, si ricorre a diversi meccanismi di distribuzione dei resti (per es., metodo delle cifre più alte, assegnando i resti ai partiti che hanno riportato le cifre più alte; recupero dei resti mediante istituzione di un collegio unico nazionale e calcolo di un nuovo quoziente; metodo dei resti più alti, assegnando i seggi inutilizzati alle liste in ordine decrescente ecc.). Poiché il s. proporzionale può comportare un’eccessiva frammentazione della rappresentanza parlamentare, alcuni s. (proporzionali corretti) prevedono l’introduzione di una clausola di sbarramento, che estromette dal procedimento di ripartizione dei seggi quelle liste che non hanno ottenuto una prestabilita percentuale di voti.

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