Sospensione. Diritto processuale civile

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Temporaneo arresto del processo civile disposto dal giudice nell’attesa che riceva definizione una questione da cui dipende la decisione della controversia.

L’ordinamento italiano prevede diverse ipotesi di sospensione. La sospensione necessaria, detta anche propria, ricorre quando davanti a diverso giudice ma tra le stesse parti pende una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa (art. 295 c.p.c.). Ciò accade, più precisamente, quando sul piano sostanziale due diritti sono connessi per pregiudizialità-dipendenza e la riunione delle diverse controversie non può essere disposta. Secondo una lettura maggiormente restrittiva la sospensione sarebbe necessaria solo se il rapporto pregiudiziale deve essere accertato con efficacia di giudicato per volontà della legge o su richiesta delle parti. Se, peraltro, il rapporto pregiudiziale è stato definito con sentenza e questa è soggetta a impugnazione, il giudice può sospendere il processo (art. 337, 2° co., c.p.c.). Si discute, peraltro, se la sentenza in questione debba essere già passata in giudicato o meno.

Ipotesi particolari di sospensione si possono verificare in diverse altre circostanze. Per esempio quando è proposto regolamento di competenza o di giurisdizione davanti la Corte di cassazione, quando è stato ricusato il giudice adito, se è stata proposta querela di falso in appello o davanti al giudice di pace, se si verifica la rimessione alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla legittimità di una norma di legge o alla Corte di giustizia dell’Unione Europea per l’interpretazione di una norma comunitaria ecc. In questi casi si parla di sospensione impropria, perché la questione pregiudiziale da cui dipende la decisione della causa non è suscettibile, come in quella necessaria, di costituire un autonomo oggetto di accertamento.

Ormai in disuso è la sospensione concordata, in virtù della quale il processo viene sospeso su richiesta congiunta delle parti per un periodo non superiore a tre mesi. La sospensione è disposta dal giudice con ordinanza.

Durante la sospensione non possono essere compiuti gli atti del processo. I termini in corso sono interrotti e iniziano nuovamente a decorrere dalla ripresa del processo (art. 298 c.p.c.), cioè dal momento in cui quest’ultimo è riassunto. Se la riassunzione non avviene nei termini perentori previsti dalla legge il processo si estingue.

Voci correlate

Pregiudizialità. Diritto processuale civile

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