SPEDIZIONE

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)

SPEDIZIONE

Giuseppe FERRI

. Diritto. - Il codice civile del 1942 regola espressamente agli articoli 1737-1741 il contratto di spedizione, prevedendo due ipotesi: quella in cui lo spedizioniere assume l'incarico di concludere con il vettore un contratto di trasporto in nome proprio e per conto altrui; quella in cui lo spedizioniere assume in proprio - anche se con mezzi altrui - la esecuzione del trasporto (spedizioniere-vettore).

Nella prima ipotesi, il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza che si caratterizza in funzione del particolare oggetto dell'incarico e che costituisce l'esatto parallelo, salvo la diversità dell'oggetto, del contratto di commissione. Si accoglie cioè nella disciplina positiva il concetto tradizionale secondo cui la spedizione è una commissione di trasporto anziché di vendita. Sulla base dei principî del mandato si regolano pertanto i rapporti tra committente e spedizioniere.

Così l'operazione di trasporto, pur essendo compiuta in proprio dallo spedizioniere, riguarda essenzialmente il committente, a cui beneficio vanno i premî, gli abbuoni e gli altri eventuali vantaggi ottenuti e a cui carico ricadono i rischi ad essa connessi. Così lo spedizioniere deve nella esecuzione dell'incarico, e cioè nella scelta della via, del mezzo e delle modalità del trasporto, agire in conformità delle istruzioni ricevute e, in mancanza, operare con prudente discrezionalità nel migliore interesse del committente. Così lo spedizioniere ha diritto ad una provvigione nella misura stabilita dalle tariffe professionali o dagli usi, o in quella concordata con il committente; egli ha diritto inoltre al rimborso delle spese e ai compensi per le operazioni accessorie sulla base dei documenti giustificativi. L'incarico della conclusione del contratto di trasporto comprende anche l'incarico di compiere le operazioni preliminari e accessorie. L'incarico può essere revocato fin quando il contratto di trasporto con il vettore non sia stato concluso, salvo naturalmente il diritto dello spedizioniere al rimborso delle spese sostenute e ad un equo compenso.

Nella seconda ipotesi - quella dello spedizioniere-vettore - si assommano in un'unica persona le figure dello spedizioniere e del vettore. Per una tale ipotesi, la legge espressamente sancisce che lo spedizioniere assume i diritti e gli obblighi del vettore: non precisa però se tali diritti e obblighi si aggiungano a quelli che derivano dal contratto di spedizione o invece li assorbano, per modo che, in questa ipotesi, i rapporti tra le parti siano regolati esclusivamente dalle norme proprie del contratto di trasporto.

La prima soluzione appare tuttavia preferibile, dato che la conclusione in proprio del contratto di trasporto non elimina la figura dello spedizioniere, ma costituisce un caso di intervento del commissionario nel contratto, espressamente consentito dalla legge anche nella commissione di vendita. Permane pertanto il diritto dello spedizioniere alla provvigione e permangono altresì gli obblighi che allo spedizioniere incombono nella esecuzione del mandato: ad es., per quanto attiene alla scelta della via, del mezzo di trasporto, ecc.