STUPEFACENTI

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

STUPEFACENTI (XXXII, p. 896; App. II, 11, p. 924)

Carlo ERRA

Diritto interno. - Le norme che disciplinano in Italia la produzione, il commercio e l'impiego degli s. sono attualmente contenute nella l. 22 ottobre 1954, n. 1041.

Ai sensi di tale legge, la produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e dei preparati ad azione s. sono sottoposti al controllo e alla vigilanza del ministero della Sanità. Presso tale ministero è istituito l'Ufficio centrale s. che provvede agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze e sui preparati anzidetti, nonché all'organizzazione della lotta contro la tossicomania (art.1); vi è istituito altresì un Comitato interministeriale (presieduto dal ministro della Sanità, e composto dai rappresentanti dei ministeri dell'Interno, di Grazia e giustizia, degli Affari esteri, dell'Industria e commercio, e del Commercio con l'estero, nonché di ufficiali dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza), con il compito di proporre i provvedimenti necessarî per il coordinamento fra le varie amministrazioni interessate alla materia e di dare parere su tutte le questioni sottoposte al suo esame (art. 2). Il ministro della Sanità predispone un elenco delle sostanze e delle loro preparazioni soggette alle disposizioni sugli s., tenuto conto delle convenzioni internazionali e sentito il parere del Consiglio superiore della sanità (art. 3).

L'elenco vigente, approvato con d. m. 4 giugno 1960 (in Gazz. uff., 24 agosto 1960, n. 206), comprende le seguenti sostanze: oppio (eccettuate: le preparazioni non per uso parenterale, contenenti un equivalente in morfina base non superiore allo 0,05%; la polvere del Dower; la tintura di oppio e il laudano del Sydenham, solo quando questi due preparati siano somministrati per casi di urgenza ed in quantità totale non superiore a g 2 per ciascuno di essi); paglia di papavero utilizzata per la fabbricazione di sostanze comprese nell'elenco, nonché le preparazioni da essa ricavate e contenenti un equivalente in morfina base superiore allo 0,05%; foglie di coca e tutte le loro preparazioni che contengono un equivalente in cocaina superiore allo 0,03%; canape indiana (hashish, marijuana, ecc.), resina ed estratti e tinture di canape indiana (eccettuate le preparazioni contenenti estratti e tinture di canape indiana destinati ad uso esterno, purché in associazione con altre sostanze terapeutiche che impediscano il recupero dei principî attivi della canape indiana); alcaloidi totali dell'oppio e loro sali; morfina e suoi sali (eccettuate le preparazioni contenenti un equivalente in morfina base non superiole allo 0,05%, purché non si tratti di preparazioni per uso iniettabile, oppure di soluzioni o diluizioni di morfina in una sostanza inerte, solida o liquida); diacetilmorfina (diamorfina) e suoi sali (di cui l'eroina è il cloridrato); normorfina e suoi sali; N-ossimorfina (genomorfina) e composti N-ossimorfinici, nonché gli altri composti morfinici ad azoto pentavalente e loro sali; diidromorfina e suoi sali (di cui il paramorfan è il cloridrato); metildiidromorfina e suoi sali; metildesorfina e suoi sali; idromorfone e suoi sali (clor.: dilaudid); ossimorfone e suoi sali; metopone e suoi sali; idrocodone e suoi sali (clor.: dicodid); ossicodone e suoi sali (clor.: eucodale); tebacone e suoi sali (clor.: acedicone); gli eteri e gli esteri della morfina (benzilmorfina, benzoilmorfina, nicomorfina, ecc.) e quelli derivanti dalle sostanze chimiche innanzi indicate nonché i loro sali; gli eteri-esteri della morfina e quelli derivanti dalle sostanze chimiche sopraindicate, nonché i loro sali; tebaina e suoi sali; cocaina e suoi sali, cocaina grezza (pasta di coca), eccettuate le preparazioni contenenti non più di o,03% di cocaina, purché non si tratti di preparazioni per uso parenterale. oppure di soluzioni o di diluizionì di cocaina in una sostanza inerte, solida o liquida; ecgonina, suoi esteri (benzoilecgonina, cinnamilcocaina, trussiline, ecc.) e loro sali; racemorfano e suoi sali; levorfanolo e suoi sali (dromoran); norlevorfanolo e suoi sali; racemetorfano e suoi sali; levometorfano e suoi sali; fenomorfano e suoi sali; levofenacilmorfano e suoi sali; fenazocina e suoi sali; metazocina e suoi sali; petidina e suoi sali (dolantin, algil, dolisina, mefedina, dolosil, asmalina, bellalgina, simesalgina, ecc.); properidina e suoi sali (spasmodolisina); anileridina e suoi sali (nipecotan, ecc.); benzetidina e suoi sali; etosseridina e suoi sali; furetidina e suoi sali; morferidina e suoi sali; piminodina e suoi sali; idrossipetidina e suoi sali; xifenossilato e suoi sali (reasec, ecc.); chetobemidone e suoi sali (cliradon, ecc.); alfaprodina e suoi sali (nisentil); betraprodina e suoi sali; alfameprodina e suoi sali; betameprodina e suoi sali; trimeperidina e suoi sali; allilprodina e suoi sali; proeptazina e suoi sali; metadone e suoi sali (polamidon C, sedamidone, dolamina, levadone, zefalgin, mephenon, ketalgin, physeptone, ecc.); fenadoxone e suoi sali (piperidil-amidone); alfametadolo e suoi sali; betametadolo e suoi sali; dimefeptanolo e suoi sali; alfacetilmetadolo e suoi sali; betacetilmetadolo e suoi sali; acetilmetadolo e suoi sali (metadil acetato); normetadone e suoi sali (ticarda, veryl, ecc.); isometadone e suoi sali; destromoramide e suoi sali (palfium R. 875 - narcolo, ecc.); levomoramide e suoi sali; racemoramide e suoi sali; butirrato di diossafetile e suoi sali (amidalgon); dimetiltiambutene e suoi sali; etilmetiltiambutene e suoi sali; dietiltiambutene e suoi sali; dimenoxadolo e suoi sali; codeina (metilmorfina e suoi sali); etilmorfina e suoi sali (di cui il cloridrato è la dionina); diidrocodeina e suoi sali (paracodina, novicodina); acetildiidrocodeina e suoi sali (acetilcodone); folcodina e suoi sali (etnina). Nei riguardi delle ultime cinque sostanze sono eccettuate le preparazioni allo stato secco (polveri, granuli, pillole, compresse, ecc.) e quelle sotto forma di soluzioni (sciroppi, gocce, ecc.) contenenti non più del 10% delle sostanze stesse, purché nelle preparazioni le sostanze medesime siano associate ad altre sostanze aventi azione terapeutica e che ne impediscano praticamente il recupero.

La coltivazione del papavero (papaver somniferum L.) e delle altre piante dalle quali si possono ricavare sostanze comprese nell'elenco degli s., la raccolta delle capsule di papavero e di piante o loro parti da cui si possono ricavare stupefacenti, l'estrazione di oppio grezzo o di altre droghe dalle piante che li contengono, possono aver luogo soltanto con autorizzazione rilasciata annualmente dal ministro della Sanità, che, nel concederla, determina caso per caso le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito, quando trattasi di coltivazione, il ministro dell'Agricoltura e delle foreste. Chi, senza la prescritta autorizzazione, effettui la coltivazione, la raccolta o l'estrazione innanzi dette o non osservi le condizioni e garanzie alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da L. 100.000 a L. 2.000.000 (art. 4).

Analogamente non è consentita la produzione dell'oppio officinale e degli altri s. senza l'autorizzazione del ministro della Sanità; chiunque produca oppio officinale o altri s. senza tale autorizzazione è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da L. 200.000 a L. 3.000.000 (art. 5).

Chiunque intenda importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo, impiegare o comunque detenere oppio grezzo, foglie o pasta di coca o altre droghe, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli s., deve munirsi dell'autorizzazione del ministro della Sanità. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda sia l'acquisto di s. sia per la vendita o la somministrazione delle sostanze e dei preparati suindicati in dose e forma di medicamento. L'importazione, il transito o l'esportazione di stupefacenti, da parte delle persone munite dell'autorizzazione di cui sopra, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal ministro della Sanità in conformità delle convenzioni internazionali. Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli s., è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da L. 300.000 a L. 4.000.000. Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito od esportazione effettuati da imprese o società che, pur essendo autorizzate, non siano in possesso del permesso suddetto. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso citati, mette o procura che altri metta illecitamente in commercio s., è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da L. 500.000 a L. 5.000.000 (art. 6).

A proposito di tale articolo è sorta questione se debba rispondere del delitto in esso previsto anche chi detiene sostanze s. per uso personale. La giurisprudenza si è consolidata nel senso che il delitto di detenzione di sostanze s. non è escluso dalla destinazione di esse al consumo personale di chi le detiene. Tuttavia, poiché la prescrizione di piccole dosi di s. è ammessa in terapia quale mezzo per superare le crisi di angoscia cui vanno soggetti gli intossicati, la detenzione di modici quantitativi di s. da parte di tossicomani, nei limiti strettamente indispensabili alle finalità curative, non costituisce reato, anche quando l'infermo le abbia acquistate da persone che ne fanno commercio abusivo e comunque senza l'osservanza delle forme prescritte o con false ricette mediche, salva in questo caso la responsabilità per il falso.

Ma la sorveglianza del ministero della Sanità non si esaurisce con la concessione dell'autorizzazione. Invero il ministero, entro il mese di dicembre di ogni anno, con proprio decreto stabilisce per ciascuna officina autorizzata alla produzione le quantità massime dei varî s. che possono essere prodotte e messe in vendita nel corso dell'anno successivo, nei limiti delle valutazioni previste dalle convenzioni internazionali; sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10% sulle quantità autorizzate, le quali però vanno denunciate al ministero entro quindici giorni (art. 7). Inoltre ogni impresa autorizzata a produrre s. è obbligata a fornire al ministero entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli s. ricavati e di quelli impiegati e venduti nel corso del trimestre precedente (art. 8). Infine i titolari delle officine che producono o impiegano s. e i commercianti all'ingrosso debbono trasmettere annualmente, per la parte che li riguarda, in doppio esemplare, al prefetto della provincia, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, su moduli predisposti dal ministero della Sanità, i dati riassuntivi: a) delle quantità di materie prime messe in lavorazione; b) delle quantità di prodotti finiti ottenuti, ivi compreso ogni recupero di residui, con la resa nei confronti del titolo delle materie prime; c) del movimento di entrata e di uscita di ogni singolo stupefacente; d) delle quantità utilizzate per la preparazione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati e venduti nel corso dell'anno (art. 9).

Norme dettagliate regolano poi la vendita o cessione, anche a titolo gratuito, e la consegna degli s., che devono avvenire in modo che risulti sempre documentato il movimento della merce (artt. 13, 14, 15).

Per quanto concerne la vendita e la somministrazione al pubblico di s., a forma o dose di medicamento, è stabilito che il farmacista può vendere i medicinali solo a persona di età non inferiore ai diciotto anni e su presentazione di regolare ricetta medica, ha l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente, di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta, annotandovi altresì la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia-lettere e di conservare la prescrizione stessa in originale, e deve vendere gli s. nelle quantità prescritte e non altrimenti che in pomata o in soluzione o in altra preparazione farmaceutica nella quale la sostanza s. deve essere intimamente incorporata nell'eccipiente (art. 16). La violazione di tali obblighi è punita con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000.

D'altra parte i medici chirurghi ed i veterinarî che, allo scopo di favorire l'abuso degli s., rilasciano prescrizioni contenenti s. senza che vi sia necessità di cura o in proporzioni superiori ai bisogni della cura, sono puniti con le medesime sanzioni previste dal citato art. 6 (art. 18). Si tratta di un delitto proprio del medico o del veterinario, e, per quanto le pene per i due delitti siano identiche, al sanitario non può per un verso addebitarsi il concorso nel reato d'illegittima detenzione della droga, e non può per altro verso ascriversi al destinatario della prescrizione il concorso nel reato di abusiva prescrizione. È poi evidente che il medico o il veterinario il quale, allo scopo di farne uso personalmente, si procacci lo s. con proprie ricette, in misura superiore alle eventuali necessità di cura, deve rispondere del delitto previsto dall'art.6 e non di quello previsto dall'articolo 18, ed è irrilevante al riguardo che le ricette siano state intestate ad altre persone, inesistenti ovvero estranee al procacciamento e all'uso della droga, poiché in tale ipotesi non sussiste il "rilascio" richiesto dalla norma.

Inoltre i medici chirurghi ed i veterinarî, che prescrivono comunque s., devono chiaramente indicare nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma, salvo le ulteriori modalità previste dal regolamento (art. 19); i contravventori, a meno che il fatto non costituisca un più grave reato, sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

A proposito delle attività del sanitario e del farmacista, va precisato che le norme relative alla compilazione e alla spedizione pongono in essere una disciplina unitaria che, attraverso il coordinamento dei varî atti e di diverse distinte formalità, attua le finalità di un pronto ed efficace sistema preventivo di pubblicità ehe è il solo che valga a consentire quel proficuo controllo da parte degli organi di vigilanza corrispondentemente alla ratio legis ed alle situazioni di pericolo che possono derivare dal commercio delle sostanze stupefacenti. Pertanto l'omissione di uno solo degli obblighi tassativamente imposti dalla legge non può non esercitare la sua influenza sulle rimanenti prescrizioni e a detta omissione non è consentito ovviare con formalità ritenute equipollenti.

Alla pena dell'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000 è altresì soggetto il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica prodotta da s. e non ne faccia denuncia, entro due giorni, all'autorità di pubblica sicurezza e al prefetto della provincia di residenza.

Per i delitti previsti dai citati artt. 5, 6 e 18 della legge è obbligatorio il mandato di cattura.

Per concludere, va rilevato che la l. 22 ottobre 1954, n. 1041, ha regolato tutta la materia relativa alla produzione, al commercio e all'impiego degli s., e pertanto ha abrogato le norme precedenti riguardanti la stessa materia, tra cui le relative disposizioni del t. u. delle leggi sanitarie e l'art. 443 cod. pen.

Bibl.: P. Giolla, In tema di stupefacenti e parastupefacenti, in Riv. ital. dir. pen., 1952, p. 206; C. Grillo, A proposito del procacciamento e della detenzione di stupefacenti per la soddisfazione del proprio vizio, in Corti bresc. ven., 1954, p. 132; E. Visciani, È delitto il consumo abusivo degli stupefacenti?, in Riv. Pen., 1954, II, p. 227; L. Bracci, È reato la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale?, in Giust. pen., 1957, II, c. 762; id., Note alla legislazione penale sugli stupefacenti, in Arch. pen., 1957, I, p. 29; G. Caldera, È reato detenere illegalmente stupefacenti, ibid., 1957, I, p. 25; F. D. Di Migliardo, L'art. 6 della legge 22 ottobre 1954, ibid., 1957, I, p. 18; R. Pannain, La detenzione di stupefacenti per uso proprio, ibid., 1957, II, p. 233; F. Borio Porzio, Sulla rilevanza della detenzione per uso proprio di sostanze stupefacenti, in Riv. ital. dir. e proc. pen., 1958, p. 771; F. D. Di Miligardo, Ancora in tema di punibilità del tossicomane, in Arch. pen., 1958, I, p. 351; id., Il tossicomane e la legge penale, in Mon. Trib., 1960, p. 64; A. Arata, Osservazioni criminologiche e psichiatriche sulla capacità a delinquere dei tossicomani, in Scuola posit., 1960, p. 452; E. Bonichi, La detenzione di stupefacenti, in Rivista di polizia, 1960, p. 217.

CATEGORIE
TAG

Diacetilmorfina

Giurisprudenza

Agricoltura

Idrocodone

Alcaloidi