SUCCESSIONE

Enciclopedia Italiana (1936)

SUCCESSIONE

Giuseppe FURLANI
Ugo Enrico PAOLI
Arnaldo BISCARDI
Francesco SANTORO PASSARELLI
Emilio ALBERTARIO

. Antico Oriente. - Nei diritti dell'Asia occidentale antica due principî stavano alla base della successione legittima, della successione cioè nel patrimonio del defunto stabilita dal costume e dalla legge: la costituzione patriarcale della famiglia, il cui patrimonio era bensì a disposizione di tutti i membri di questa, e quindi anche della moglie e delle figlie, ma non poteva passare dopo la morte del padre che ai figli maschi, non avendo la moglie che diritto al mantenimento e le figlie soltanto quello di vedersi assegnata la dote in caso di loro matrimonio oppure di una certa quota in caso di assunzione di qualche carica sacerdotale, e la necessità, imposta da concetti e sentimenti religiosi, che il defunto abbia un successore, un erede capace di fargli quelle offerte di vivande e bevande delle quali il morto ha ancora sempre bisogno, anche nella vita ultraterrena.

Infatti le figlie abbandonano al momento del loro matrimonio la famiglia paterna e hanno il diritto di ricevere dal padre la dote che deve servire a concorrere insieme col marito nelle spese della nuova famiglia. Consegnata la dote alla figlia al momento del matrimonio, cessa qualsiasi pretesa di questa verso il patrimonio familiare. Le figlie maritate e non maritate non sono quindi eredi accanto ai figli maschi. Lo stesso è da dire circa quelle figlie che non prendono bensì marito ma diventano sacerdotesse di qualche divinità oppure assumono qualche altra mansione di carattere affine. Siccome erano necessarî dei valori patrimoniali per poter assumere funzioni sacerdotali, la famiglia era obbligata a fornire alle figlie sacerdotesse i mezzi necessarî per poter adire la carica sacerdotale. Altri obblighi della famiglia ossia del patrimonio familiare verso le figlie consacrate non esistevano. Neppur esse quindi potevano essere eredi. La moglie poi, ossia la madre degli eredi, doveva bensì essere sostentata e mantenuta dal patrimonio relitto dal marito defunto, ma non concorreva assieme ai figli nell'eredità. Soltanto nel caso che mancassero del tutto eredi maschi l'eredità passava alle figlie, e in mancanza di queste il proprietario poteva disporre del suo patrimonio a benefizio di terzi, estranei alla famiglia, mediante qualche contratto tra vivi o mediante una donazione tra vivi o per il caso di morte, poiché ai diritti paleorientali il testamento era ignoto. I collaterali potevano bensì prendere possesso di qualche parte dell'asse ereditario, non erano però riguardati quali veri eredi, e perciò nei documenti babilonesi non sono designati col termine tecnico giuridico per erede. L'eredità doveva restare in ogni caso vincolata ai figli: questo è il principio essenziale. Però entro la cerchia stessa dei figli le disposizioni ereditarie non erano affatto escluse, ma il padre aveva una certa libertà di disposizione. Egli poteva, ad esempio, dividere l'eredità tra i figli mentre era ancora in vita.

Il termine babilonese per erede è aplum, parola derivata dal sumero ibila. Quest'ultimo termine si scrive di solito con un ideogramma che ha l'accezione di "colui che fa l'offerta mortuaria", e venne a significare, siccome quest'obbligo religioso incombeva anzitutto ai figli o all'erede, figlio ed erede: Aplum vuol dire quindi erede e figlio, e segnatamente figlio primogenito: infatti il figlio primogenito era l'erede per eccellenza, al quale il padre assegnava mediante una donazione una quota preferenziale, detta sib-ta ossia "accrescimento" dai Sumeri, oltre a quanto gli spettava in concorrenza con gli altri figli ossia eredi.

Nelle leggi sumere finora venute alla luce non si fa menzione del diritto ereditario. Le leggi di Hammurabi ne parlano invece diffusamente, sebbene secondo una disposizione sistematica che ai Babilonesi sarà parsa chiara e logica, ma che a noi invece sembra poco perspicua. Delle successioni toccano fuggevolmente ancora le leggi medioassire, non ne parlano invece quasi affatto le leggi hittite. Non sappiamo come si regolassero in questa materia gli Assiri dell'ultimo periodo storico dell'Assiria. Molto probabilmente essi seguivano gli stessi principî che stavano alla base della successione legittima presso le altre nazioni della Mesopotamia antica.

Gli articoli delle leggi di Hammurabi che trattano delle successioni sono 162-184. Secondo l'art. 162 alla morte della moglie la sua dote non passa al marito ma la ereditano i figli. Se non vi sono figli, la dote ritorna alla casa paterna. Il padre può donare mediante un documento a qualcuno dei suoi figli un orto o una casa o un campo: la donazione non farà parte dell'asse ereditario, che in parti eguali sarà diviso tra i figli, art. 165. Dal patrimonio familiare si deve costituire a ciascun figlio il dono nuziale quando prende moglie. Se dunque uno dei figli prende moglie dopo la morte del padre, egli prenderà il dono nuziale dal patrimonio comune ossia dall'asse prima che questo sia diviso a quote eguali tra gli eredi. Se il padre ha avuto due mogli, una dopo l'altra, e figli da ciascuna, gli eredi non divideranno l'asse secondo le due madri, ma secondo il loro numero: ciascun gruppo di figli prenderà però la dote di sua madre (art. 167).

Le leggi di Hammurabi conoscono anche le diseredazioni. Il padre può diseredare un figlio soltanto per gravi motivi, stabiliti dalla legge. Egli deve presentarsi dal giudice e far constatare la causa della diseredazione. Per la prima volta si perdonerà al figlio, in caso però di recidiva il padre potrà diseredare il figlio mediante una solenne dichiarazione davanti al giudice (articoli 168-169).

I figli della moglie del defunto e quelli della serva-moglie, riconosciuti però dal padre solennemente quali figli, concorrono in parti eguali all'eredità; il figlio della moglie ha però diritto alla scelta della sua quota ereditaria (art. 170). Se invece il padre non ha riconosciuto i figli della schiava, l'eredità passa soltanto ai figli della moglie. La moglie vedova continuerà ad abitare nella famiglia del marito defunto, prenderà la sua dote e il dono nuziale e ne avrà l'usufrutto fino alla sua morte. Ciò che essa lascia passerà in eredità ai suoi figli. In un caso però la vedova concorre insieme con i figli nell'eredità del marito, quando cioè questo non le abbia dato il dono nuziale: essa allora si prende una quota ereditaria, come se fosse una erede.

Gli articoli successivi fino all'art. 177 regolano la sorte del dono nuziale e della dote per alcuni altri casi, segnatamente quando la vedova prende un altro marito. Se una figlia diventa ierodula conventuale ossia zikrūm e il padre non le abbia dato la dote ossia i mezzi necessarî per adire il suo ufficio sacro, che in Mesopotamia si soleva acquistare, e per il corredo sacerdotale, essa riceverà una quota ereditaria, ma ne avrà soltanto l'usufrutto (art. 180). Se il padre le ha dato la dote e le ha concesso in pari tempo la libertà di disporne a suo piacimento, essa potrà lasciare la sua eredità a chi vorrà. Se una nadītum, una qadishtum o una zērmashītum non ha ricevuto la dote da parte di suo padre, essa riceverà una terza parte della sua quota ereditaria, come se fosse stata erede, però soltanto in usufrutto: dopo la sua morte la sua quota passerà ai fratelli. Lo stesso la legge stabilisce per la ierodula di Marduk, lasciandole però la libertà di disporre liberamente della quota, ossia di un terzo della sua quota. Se il padre ha dato alla sua figlia shugētum la dote e l'abbia data a marito, essa non avrà diritto a nessuna quota (art. 183). Se il padre non le ha dato la dote, sono i fratelli obbligati a darla alla loro sorella e a maritarla (art. 184).

Nel caso di successione legittima la divisione dell'asse relitto tra gli eredi o era fatta di comune accordo o si ricorreva al giudice. Essa si faceva di solito nei templi. Appena morto il padre l'amministrazione dell'asse passava nelle mani del nuovo capo di famiglia che era il figlio più anziano. Prima di passare alla divisione questo doveva rendere conto della sua amministrazione. Si faceva un inventario dei beni relitti dal defunto, inventario confermato dal figlio più anziano mediante giuramento. Sulla divisione si formava un documento con l'indicazione delle quote ereditarie e dei beni a ciascuna appartenenti. Questo documento conteneva una clausola nella quale gli eredi si obbligavano a non sollevare questioni sulla divisione avvenuta di comune accordo e di non ritornare più sulla cosa. La divisione si estendeva a tutti i beni, "dalla paglia all'oro", come sogliono dire i documenti di divisione. Non sempre si potevano fare però parti eguali. In questi casi gli eredi si compensavano vicendevolmente. Secondo il diritto sumero il primogenito poteva ricevere una quota di preferenza. Le leggi medioassire stabiliscono esattamente a quanto ammonta la quota di preferenza del figlio più anziano: egli prenderà due terzi del terreno, uno scelto e l'altro in sorte coi fratelli.

Alla morte del marito la vedova non ha nessun diritto all'eredità secondo le leggi medioassire. Essa abiterà ancora nella casa del defunto e il figlio o i figli le daranno il vitto (art. 46).

Secondo le leggi hittite (art. 27) alla morte della moglie il marito prende la dote, se la moglie abitava nella sua casa, se invece essa abitava nella casa di suo padre, il marito non prende la dote. L'art. 192 stabilisce che dopo la morte del marito sua moglie "prende la sua parte" o quota, vale a dire che essa concorre nell'eredità accanto ai figli e le viene assegnata la quota che le spetta, come se essa fosse un figlio. Questa interpretazione, che è la più ovvia, è però ammissibile soltanto se si riferisce il "sua" alla moglie: il testo però la riferisce di fatto al marito, parla cioè della quota del marito. L'articolo è quindi d'interpretazione alquanto incerta.

Bibl.: Si veda la voce babilonia e assiria: Diritto: per le leggi paleobabilonesi, medioassire e hittite si aggiungano ancora alla bibliografia ivi citata le versioni di D. Luckenbill delle leggi di Hammurabi e delle leggi medioassire, e di A. Walther delle leggi hittite, in J. M. Powis Smith, The origin and history of Hebrew law, Chicago 1931; nonché W. Eilers, Die Gesetzesstele Chammurabis, Lipsia 1932; G. R. Driver e J. C. Miles, The Assyrian laws, Oxford 1935; si veda ancora Cuc, Études sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites, Parigi 1929; G. Mazzarella, Gli elementi irreduttibili dei sistemi giuridici, Catania 1918-1920; Fr. Schupfer, La legge di Hammurabi, re di Babilonia, e il diritto babilonese nei secoli della prima dinastia, Roma 1922; P. Koschaker, Zum Levirat nach hethitischem Recht, in Rev. Hittite et Asianique, X (1933), pp. 87-88; V. Korošec, Beiträge zum hethitischen Privatrecht, in Zeitschr. d. Sav.-Stiftung (rom. Abt.), LII, p. 167; G. Furlani, La civiltà babilonese e assira, Roma 1929, pp. 445-50.

Diritto greco.

Delle successioni in generale. - Le nostre conoscenze del diritto successorio greco, nonostante studî recenti e recentissimi, non sono ancora tali da consentire un'esposizione compiuta e organica e che possa essere considerata rispondente a una dottrina dominante. Maggior copia di notizie si hanno sul diritto successorio attico, per i secoli V e IV, e si può ritenere che, per ciò che riguarda le successioni, il diritto attico ci offra il modello dell'ordinamento successorio di una città greca, nel senso che i principî generali a cui quell'ordinamento si uniforma, e le disposizioni legislative più caratteristiche e più essenziali del sistema, non differissero gran che dai principî e dalle singole norme del diritto successorio di qualsiasi altra polis greca, di quelle almeno la cui struttura costituzionale era simile ad Atene. A confermare questa supposizione ci confortano da un lato gli accenni che si incontrano negli scrittori attici all'ordinamento successorio di altre città greche, dall'altro lato la generale coincidenza fra il diritto successorio attico e il diritto greco di altri tempi, quale ci risulta, ad esempio, per l'età anteriore dagli studî comparativi dello Ziebarth sul diritto di Gortina e per quella posteriore dalle ricerche del Mitteis sul diritto provinciale romano.

Il diritto successorio greco, per quanto ci è dato rilevare dal diritto classico di Atene, riposa sulle stesse basi etico-sacrali della polis, ed è il risultato della nozione greca di famiglia: la famiglia greca è un consorzio eminentemente religioso, il quale trae da questo suo carattere le ragioni della sua relativa autonomia di fronte allo stato, e della subordinazione degl'interessi privati dei singoli componenti agl'interessi collettivi di essa.

Fondamento di ogni istituto ereditario greco è la nozione di οἶκος, la famiglia, cioè, considerata nella sua essenza sacrale, giuridica ed etica. L'οἶκος è un quid iuris di cui sono elementi necessarî e inseparabili cose, persone e riti, e si può quindi definire così: un complesso di beni e di persone, mediante i quali, sotto la direzione di un unico capo, appartenente alla polis, si perpetua la tradizione familiare con la procreazione e l'allevamento dei figli, e col mantenimento dei riti sacri familiari.

Dell'οἶκος fanno parte, anzitutto, le cose, i beni ecali, giacché il funzionamento concreto dell'οἶκος non sarebbe possibile senza una qualsiasi base economica. Ciò è così sentito che il complesso dei beni familiari, da un punto di vista economico, viene a essere significato con la parola οἶκος in senso stretto; ma si baderà a non confondere quest'accezione specifica col senso più ampio e normale di οἶκος, cioè società familiare: ἡ μὲν οὖν εἰς πᾶσαν ἡμέραν συνεστηκυῖα κοινωνία κατὰ ϕύσιν οἶκός ἐστιν (Arist., Polit., I, 2, 6; p. 1252 b).

Questa società ha un capo che la polis riconosce come tale; sennonché capo di οἶκος non può essere che un maschio, libero, cittadino e nel pieno possesso dei suoi diritti civili. Egli è di fronte alla polis il rappresentante dell'οἶκος e quando un avvenimento familiare (nascita, matrimonio, maggiore età di un figlio maschio) è di tale natura da interessare la polis, questa si limita ad accoglierne le dichiarazioni che fanno piena prova sinché altri non ne dimostri giudizialmente le falsità. Lo stesso avviene in taluni casi quando l'affermazione del capo di famiglia concerna lo stato patrimoniale dell'οἶκος. Nell'interno della famiglia è signore assoluto con un potere circoscritto solo dal diritto sacrale e dal diritto della polis: egli è sovrano e sacerdote. Per conseguenza tutto il diritto familiare e successorio, per ciò che riguarda l'intervento disciplinatore della polis, si fonda sulla duplice figura del padre di famiglia greco che è al tempo stesso cittadino e responsabile del retto funzionamento della famiglia di fronte alla polis, e capo del proprio οἶκος. Come tale egli può esporre il neonato, dare in pegno i figli, cacciare di casa il figlio maggiorenne, imporre l'aborto o intimare il divorzio alla moglie, non riconogcere il figlio nato da legittime nozze, uccidere l'adultero sorpreso in flagrante, giustiziare il ladro o l'empio che abbia invaso il suo domicilio.

Il capo dell'οἶκος è di fronte alla polis il titolare dei diritti ecali, in quanto egli solo è cittadino e la polis non riconosce direttamente se non i diritti dei cittadini. Le donne, gl'impuberi, i colpiti da ἀτιμία, deminutio capitis, i servi, fanno parte dell'οἶκος, ma non hanno diritti che la polis direttamente riconosca; hanno tuttavia dei diritti sull'οἶκος (diritto al mantenimento, alla partecipazione ai riti familiari, al rispetto dell'integrità personale e, se liberi e legittimi, alla successione nei beni dell'οἶκος); diritti non ex iure civili ma ex iure familiari, ai quali lo stato concede solo una protezione indiretta, rendendo passibile di azione per maltrattamento (γραϕὴ κακώσεως) i cittadini capi di οἶκος i quali violino quei diritti nei loro rapporti con gli appartenenti all'οἶκος.

Scopo dell'οἶκος è la procreazione di prole legittima e la conservazione dei sacra familiari. Questo scopo conferisce agli elementi che compongono l'οἶκος il loro carattere di indivisibilità, con conseguenze di diritto che dominano tutto l'ordinamento successorio. Come non è possibile trasmettere i beni dell'οἶκος senza contemporaneamente trasmettere la potestà familiare sulle persone per mezzo delle quali si perpetua la famiglia legittima, così non si possono trasmettere i beni indipendentemente dai sacra. Abbiamo il testo di una precisa disposizione di legge per la quale è colpito di nullità un atto di volontà, il quale disponga dei beni ecali e non contemporaneamente e insieme con i beni, delle donne dell'οἶκος; e, se pure non se ne hanno dirette attestazioni, è da ritenere per certo che una ἐγγύησις (v. matrimonio, XXII, p. 578) nella quale si dichiarasse esplicitamente che la moglie non dovesse partecipare ai sacra del marito, o un'adozione posta in essere con la condizione che l'adottato si astenesse dal prendere parte ai sacra dell'adottante, sarebbero stati atti nulli, come quelli che avrebbero volto un istituto contro le sue più profonde ragioni di esistenza.

Ora in diritto attico la successione non è semplice successione nei beni, ma successione nella sovranità dell'οἶκος, la quale importa, naturalmente, anche la titolarità dei diritti patrimoniali dell'οἶκος. Questa titolarità è di diritto civile, riconosciuta, cioè, e direttamente difesa dalla polis. Sennonché oltre alla titolarità civile dei beni ecali, chi nell'οἶκος sottentra al de cuius, ne acquista la potestà sugl'incapaci che dell'οἶκος fanno parte e la cura dei sacra: dalla posizione che così egli viene ad assumere nell'οἶκος, gli derivano, oltre a un generico potere di sovranità sull'οἶκος, precisi doveri e precisi diritti, fra i quali la titolarià civile dei diritti patrimoniali ex iure familiari di chi è sottoposto alla sua autorità ecale.

Per esempio, se Tizio, erede, succede a Caio, de cuius, Tizio non solo diviene di fronte alla polis il proprietario dei beni di cui aveva la proprietà il morto, ma anche il κύριος delle figlie e nipoti nubili di lui, e adempie tutte le formalità prescritte dal diritto sacro (offerte alla fratria in determinate occasioni, cura dei funerali se muore una persona di famiglia, cura dei sepolcri familiari, ecc.).

Né, d'altra parte, il fatto che egli è il solo titolare dei beni ecali che la polis direttamente riconosca, importa che egli abbia di quei beni un illimitato e incontrollabile potere di disposizione. Rispetto allo ius familiare, i beni dell'οἶκος, appartengono all'οἶκος e non esclusivamente al suo titolare. Tutti i liberi e legittimi che fanno parte dell'οἶκος hanno dei diritti patrimoniali sui beni ecali nella misura che il diritto familiare per tradizione ha determinato. Il diritto civile, imponendo al cittadino che è capo di οἶκος di rispettare i diritti familiari, col sancire severamente quel dovere, viene indirettamente a riconoscere e a garantire il corrispondente diritto familiare. E si dà anche il caso che di tutti i beni familiari sia titolare ex iure familiari una persona diversa dal capo dell'οἶκος il quale è, sì, titolare ex iure civili di quegli stessi beni, ma con l'obbligo di rispettare i diritti familiari della persona che è in sua potestà, di cui, per ipotesi, è oggetto tutto il patrimonio dell'οἶκος. Questo avviene in varî casi, dei quali il più caratteristico si ha nella donna-erede (ἐπίκληρος). Se, per es., un capo di famiglia muore senza lasciare figli maschi ma lascia una femmina nubile e provvede alla successione nella sovranità dell'οἶκος nominando un adottivo, di fronte al diritto familiare titolare dei beni ecali è la donna, di fronte al diritto civile ne è titolare l'adottivo, capo dell'οἶκος e potestatario (κύριος) del ἐπίκληρος.

Il diritto familiare della donna forma il contenuto del diritto civile del suo κύριος, il quale ne è il titolare civile, rappresenta quel diritto di fronte alla polis e lo esercita e lo difende nei rapporti con gli estranei; ma egli, il κύριος, è tenuto al rispetto del diritto familiare della donna che è in sua potestà, né può mancare a questo dovere senza esporsi alla γραϕὴ κακώσεως. E quel che avviene per il diritto familiare che l'ἐπίκληρος ha su tutti i beni dell'οἶκος, si ripete in modo perfettamente uguale, tranne che per l'entità dell'oggetto, tutte le volte che un incapace ha diritti patrimoniali sull'οἶκος come, per es., nel diritto che la figlia legittima ha sulla dote, quando vi siano nell'οἶκος dei discendenti maschi.

La singolarità di questo ordinamento giuridico delle successioni greche, che, considerato al lume dei principî giuridici moderni, appare strano, complicato e quasi incomprensibile, trova una documentata spiegazione nel clima storico in cui quell'ordinamento ha avuto vita. Esso infatti chiude in sé il risultato di un lento adattamento di due principî in origine nettamente in contrasto: il principio, cioè, che la polis non riconosce se non il cittadino e non persegue altri interessi che non siano gl'interessi dei cittadini, cioè degli uomini atti alle armi; e il principio, derivante da una società patriarcale, che i beni della famiglia non appartengono ad alcuno dei singoli componenti ma, comunisticamente, alla famiglia tutta quanta. Quando la polis estese la sua ingerenza nei rapporti privati fra cittadini, e intervenne, sia pure entro limiti e indirettamente, anche nei rapporti strettamente familiari, per il caso in cui uno dei soggetti del rapporto fosse un civilmente incapace, cioè non polites, si trovò il modo di far coesistere armonicamente un diritto della polis con carattere esclusivistico, il quale riconosceva personalità giuridica al solo polites, e un diritto familiare, essenzialmente sacrale, più antico e per ciò più primitivo, che non ammetteva individualità di diritti patrimoniali. L'armonia fra i due ordinamenti si ottenne nel riconoscimento indiretto che la polis dava al diritto familiare, imponendone l'osservanza al polites. Avviene perciò che un rapporto familiare osservato da una visuale di ius civile si presenti sotto un aspetto e da una visuale di ius familiare sotto un aspetto totalmente diverso, senza, tuttavia, che in pratica si abbiano collisioni insuperabili o situazioni assurde. Si comprende pertanto come di fronte al diritto della polis un diritto patrimoniale familiare abbia un suo titolare, individualmente determinato, e che questo sia sempre un polites, mentre invece nell'interno del nesso familiare, i beni dell'οἶκος appartengano a tutti i suoi componenti, siano o non siano πολῖται, e come questo diritto di tutti i componenti dell'οἶκος su tutti i beni dell'οἶκος sia il punto di partenza delle singole pretese patrimoniali ex iure familiari, per cui i beni dell'οἶκος ci appaiono nella pratica quotidiana come una massa che si scompone, si ricompone, diminuisce, si accresce, si squilibria, seguendo le variazioni di aggruppamento nei singoli οἶκος delle persone che ne fanno parte.

Delle successioni in particolare (Diritto attico). - In diritto attico la successione è legittima o testamentaria. Per la successione testamentaria v. testamento. La successione legittima ha luogo in linea retta (secondo i più, solo nel tratto discendentale) e in linea collaterale. Il principio che regola la successione legittima è che sinché vi siano discendenti diretti del de cuius, cioè, come dicono gli Attici, sinché sussista il γένος del de cuius (primo γένος) non possono essere chiamati a succedere gli appartenenti al γένος del padre del de cuius (secondo γένος); e sinché vi siano appartenenti al γένος del padre, non possono essere chiamati gli appartenenti al γένος dell'avo (terzo γένος). Quindi, condizione perché si apra la successione collaterale è che non vi siano appartenenti al γένος del de cuius. La successione dei collaterali è regolata diversamente a seconda che si sia entro o fuori dei limiti dell'ἀγχιστεία; non tutti i collaterali, infatti, sono ἀγχιστεῖς: dall'ἀγχιστεία sono esclusi gli appartenenti al γένος del trisavolo (il quarto γένος) e i parenti del terzo γένος più lontani del quinto grado. Sinché vi sono ἀγχιστεῖς, i non ἀγχιστεῖς discendenti in linea maschile sono esclusi dagli ἀγχιστεῖς discendenti in linea femminile; invece non essendovi ἀγχιστεῖς, fra non ἀγχιστεῖς succedono solo i discendenti per masculos.

Secondo una recente teoria (Paoli), il limite dell'ἀγχιστεία è il limite entro il quale il legislatore riconosce i diritti successorî della famiglia cognatizia, subordinatamente a quelli della famiglia agnatizia, ma con precedenza dei discendenti diretti sui collaterali; oltre quel limite succedono esclusivamente e illimitatamente gli agnati. Gl'illegittimi (νόϑοι) sono esclusi dall'ἀγχιστεία.

Nell'interno dell'ἀγχιστεία la successione collaterale è regolata secondo i seguenti principî: 1. il γένος discendente da uno stipite femminile è escluso dal γένος discendente da uno stipite maschile, anche se questo è più lontano (il fratello uterino è escluso dal biscugino paterno); 2. fra i discendenti da stipite maschile il γένος più lontano è escluso dal γένος più vicino (lo zio paterno è escluso dal fratello ὁμοπάτως); 3. nell'interno del γένος la discendenza in linea mascolina esclude la discendenza in linea femminile (la figlia del de cuius è esclusa dal proprio fratello e dai figli del fratello), ma fra discendenti per masculum il più vicino esclude il più lontano (il padre esclude il proprio figlio); 4. i collaterali ἀγχιστεῖς discendenti in linea femminile escludono i collaterali non ἀγχιστεῖς discendenti in linea maschile.

I principî che regolano la successione degli ἀγχιστεῖς partono dall'essenza stessa dell'οἶκος. L'οἶκος è rappresentato dal suo titolare, ma nell'interno dell'οἶκος le persone che ne fanno parte, ancorché civilmente incapaci, hanno diritti ex iure familiari, che la legge civile riconosce e che il capo dell'οἶκος deve rispettare. La titolarità dell'οἶκος si trasmette in linea mascolina, ma quando degli appartenenti all'οἶκος del de cuius non rimangano che femmine, dei beni dell'οἶκος è erede ex iure familiari (ἐπίκληρος) una femmina; se essa è nubile, il principio della famiglia agnatizia si afferma col diritto spettante al più prossimo degli agnati di sposare l'ἐπίκληρος e di divenire civilmente titolare dei diritti familiari di lei. Quando poi ci siano discendenti di una donna, la quale, se non fosse premorta al de cuius sarebbe stata ἐπίκληρος, sono essi che succedono (questo principio è stato chiamato principio dell'epiclerato postumo). Non si comincia, cioè, a risalire per masculos allo stipite che il de cuius abbia a comune con i suoi collaterali, sinché nella linea retta discendentale del de cuius sia possibile discendere ad feminam o per feminam.

Nella successione collaterale per giungere allo stipite si risale per masculos, ma, poiché le cose dell'οἶκος appartengono ex iure familiari anche alle femmine, si discende per utrumque sexum; e se nei limiti dell'ἀγχιστεία non vi siano parenti del de cuius discendenti da stipite maschile, la legge non chiama alla successione i non ἀγχιστεῖς, quando vi siano ἀγχιστεῖς discendenti da stipite femminile, ma consente di risalire, eccezionalmente, per feminam, ridiscendendo poi per utrumque sexum nel modo già enunciato. Ciò posto, vediamo come il diritto attico regoli la successione legittima diretta e collaterale.

Successione legittima diretta. - Dal principio che i beni dell'οἶκος appartengono ex iure familiari ai suoi componenti discende la norma successoria che se il de cuius lascia nel proprio οἶκος chi possa attualmente (se maschio maggiorenne) o potenzialmente (se maschio minorenne) succedergli nella sovranità dell'οἶκος, egli non può disporre dei beni ecali. Può, sì, porre in essere disposizioni di ultima volontà (ἐπισκήπτειν), la cui osservanza è obbligatoria per i discendenti, ma solo per ciò che concerne le persone dell'οἶκος (p. es., il de cuius può per testamento fidanzare la figlia o la propria moglie) o i sacra dell'οἶκος (disposizioni circa la sepoltura; ingiunzione di obblighi sacri, compresa la vendetta nei modi legittimi contro un suo nemico), e può anche determinare, entro i limiti dello ius familiare, i diritti delle singole persone componenti l'οἶκος sui beni ecali (dote della moglie, dote delle figlie, ecc.), ma non può disporre dei beni ecali (διατίϑεσϑαι) a favore di un appartenente a un οἶκος diverso. I beni dell'οἶκος debbono rimanere nell'οἶκος a disposizione dei suoi componenti, ai quali in principio appartengono.

Se il de cuius non lascia discendenti diretti maschi, ma lascia delle femmine, i beni dell'οἶκος, ex iure familiari, vanno a queste, escludendo la più vicina di grado quella che è più lontana, e dividendosi i beni per capita fra le eredi di pari grado. Però, in base al principio che non può essere capo di οἶκος chi non sia polites, ed essendo le femmine incapaci, per il sesso, di diritti civili, i diritti familiari delle donne eredi debbono essere rappresentati da un cittadino.

Si dànno varî casi. Se la femmina erede (ἐπίκληρος) è impubere è rappresentata civilmente dal suo tutore (ἐπίτροπος); se è pubere, ma nubile, il più prossimo dei consanguinei ha diritto di sposarla e di divenire per tal modo suo potestatario (κύριος) e titolare civile dei suoi diritti familiari; se è maritata con prole, il marito ne è il κύριος, né vi è ragione di rottura del matrimonio, avendo essa, per l'ipotesi, assicurata la discendenza del de cuius; se è maritata senza prole e non dichiari di essere incinta, il più prossimo dei parenti ha diritto di esperire l'aferesi (ἀϕαιρεῖν), cioè di toglierla al marito attuale e sposarla, divenendone κύριος. Se il de cuius, prevedendo di non lasciare discendenza maschile, ha provveduto mediante adozione (ποίησις) a lasciare un erede maschio, κύριος della discendente diretta femmina è l'adottivo. L'οἶκος, infatti, ha nell'adottivo il suo legittimo rappresentante. Questi può sposare la sorella adottiva, o maritarla; se la sposa, i figli di entrambi, continuatori dell'οἶκος, diverranno eredi dell'οἶκος; se non la sposa, deve collocarla in matrimonio, tenendo conto delle pretese dei parenti più prossimi, e dotandola. Alla morte dell'adottivo, tutti i beni dell'οἶκος ritornano alla donna e ai suoi discendenti, perché l'adottivo non può fare testamento e i suoi eventuali discendenti non hanno diritti successorî se vi siano discendenti diretti del de cuius, legittimi e procreati naturalmente. Si vede perciò che i figli di un adottivo che abbia sposato la sorella ἐπίκληρος succedono in virtù dei diritti familiari della madre e non di quelli del padre. Se il de cuius avesse nominato un erede adottivo senza disporre delle donne discendenti in linea retta, l'adozione sarebbe nulla perché l'adottante avrebbe violato il principio dell'inseparabilità degli elementi componenti l'οἶκος.

La successione dei discendenti in linea retta è illimitata. Chi succede in linea retta, succede ipso iure, compresi gli adottivi e prende direttamente possesso (ἐμβάτεια) dei beni ereditarî; né, d'altra parte, può rifiutare la successione (ἀϕίστασϑαι). Esistendo una ἐπίκληρος, la quale si trovi momentaneamente senza κύριος, essa viene assegnata dal tribunale (ἐπιδικασία). Mancando discendenti legittimi (naturali o adottivi) si apre la successione collaterale. Su questo punto, però, in dottrina vi è un grave contrasto di opinioni: secondo alcuni, è esclusa la successione degli ascendenti, secondo altri, anche i genitori e gli avi possono succedere.

Successione legittima collaterale. - In mancanza di figli e di figlie legittime, lasciando insoluto il problema se succedesse il padre ancora vivente, come altri sostiene e altri nega, la legge successoria attica chiamava a succedere i collaterali nell'ordine seguente: i fratelli di uno stesso padre (ὁμοπάτορες) e i loro discendenti illimitatamente; le sorelle di uno stesso padre (ὁμοπάτριοι) e i loro discendenti illimitatamente; i fratelli del padre e i loro discendenti sino ai figli dei cugini, cioè sino al quinto grado di parentela; le sorelle del padre entro gli stessi limiti.

Quando mancasse ogni rappresentante di queste quattro classi di successibili, venivano chiamati o immediatamente o, per chi non esclude la successibilità degli ascendenti diretti, dopo la madre: i fratelli della stessa madre (ὁμομήτριοι) e i loro discendenti illimitatamente; le sorelle della stessa madre e i loro discendenti illimitatamente; i fratelli della madre sino ai figli dei cugini; le sorelle della madre entro gli stessi limiti. Quindi succedeva il più vicino dei parenti in linea mascolina.

I collaterali per entrare in possesso dei beni ereditarî dovevano presentare un'istanza (λῆξις) all'arconte; se nessuno si opponeva all'istanza, l'arconte (il magistrato che aveva giurisdizione sulle cose familiari assegnava (ἐπιδικασία) l'eredità all'istante (secondo un'opinione, che riteniamo accettabile, l'assegnazione era convalidata dal tribunale). Ma all'istanza ci si poteva opporre in due modi, o col fare opposizione (ἀμϕισβήτησις) all'istanza, e ciò avveniva quando uno dei collaterali ritenesse di avere maggior diritto all'eredità, o con l'impedire che l'istanza avesse corso affermando che esistevano diretti discendenti del de cuius. Questa dichiarazione veniva fatta con un atto eccezionale detto διαμαρτυρία che faceva prova sino a querela di falso: di fronte a una διαμαρτυρία il magistrato era obbligato a non dare corso all'istanza del collaterale, al quale non rimaneva che questa alternativa: o rinunziare all'eredità o impugnare di falso la διαμαρτυρία mediante ἐπίσκηψις. Perché la διαμαρτυρία divenisse inefficace, alla ἐπίσκηψις doveva seguire un processo per falsa testimonianza (δίκη ψευδομαρτυριῶν), sulla cui natura vi è un forte dissenso: secondo i più (Beauchet, Meier-Schömann, Thalheim, Glotz, Lipsius), infatti, sarebbe stato un processo preliminare, esaurito il quale, se la διαμαρτυρία appariva infondata, la λῆξις riprendeva il suo corso; secondo altri (Paoli, contra: Steinwenter) la stessa sentenza decideva della veridicità della διαμαρτυρία e assegnava l'eredità.

Comproprietà e successione legittima. - Storicamente connesso con lo studio del diritto successorio greco è l'istituto del condominio nel suo duplice profilo, familiare e civile, quale ci appare documentato nei testi degli oratori attici. Una ricostruzione organica della struttura e della disciplina dell'istituto manca fino ad oggi nella dottrina atticistica per il preconcetto fallace che, considerando la proprietà dell'individuo incompatibile con la persistenza di un patrimonio collettivo della famiglia, ha impedito di scoprire questa fondamentale dicotomia, destinata a risolversi in una conferma di quell'ordinamento pluralistico decisamente affermato dal Paoli per il diritto classico di Atene.

Comproprietà familiare. - I beni dell'οἶκος appartengono, iure familiari, a tutti i suoi componenti. L'ordinamento giuridico della polis non riconosce se non indirettamente l'esistenza di un simile consorzio: esso attribuisce l'esclusiva titolarità dei beni a colui che è capo dell'οἶκος e polites, ma tiene conto tuttavia di quella effettiva comproprietà del patrimonio ecale (κλῆρος) nel formulare i principî ispiratori del sistema successorio. Difatti: 1. i limiti della successibilità ipso iure, e cioè indipendente da ogni assegnazione giudiziaria (ἐπιδικασία), corrispondono ai limiti del consorzio ecale quale esso è in atto alla morte del capo dell'οἶκος (discendenti legittimi e adottati inter vivos); 2. le ulteriori classi di successibili sono determinate raffigurandosi il consorzio allo stato di potenza, ossia risalendo di generazione in generazione e allargando quindi, a gradi, i limiti del medesimo con un processo che ha probabilmente termine ai confini dell'ἀγχιστεία.

Comproprietà civile (o condominio in senso stretto). - Alla morte dell'ereditando i successibili ipso iure hanno, per la disciplina dei reciproci rapporti patrimoniali, la possibilità di scegliere fra due vie: a) o rimanere nella situazione patrimoniale in cui già si trovavano vivente il de cuius, vale a dire nello stato d'indivisione; b) o suddividere il κλῆρος avito in altrettante porzioni, dando luogo così alla formazione di più κλῆροι distinti. Qualora gli eredi optino per la prima soluzione, si attua un vero e proprio regime di condominio regolato, a quanto pare, dallo stesso ius civile come una contitolarità solidale dell'οἶκος, la quale importa che, considerandosi ciascun condomino proprietario per l'intero, egli possa da solo compiere atti di disposizione aventi ad oggetto il patrimonio comune, salvo intervento inibitorio (ἀπόρρησις) di uno qualunque degli altri condomini. Questa figura di condominio, che rammenta assai da vicino il consortium gaiano ercto non cito (Pap. Soc. It., XI, 1182, 14 segg.), ha forse generato, a somiglianza di quello, un analogo rapporto di associazione fra estranei (κοινωνία). Nell'uno e nell'altro caso l'idea della quota, di cui non mancano accenni nelle fonti complementari (epigrafe di Tenos: Inscript. iurid., I, VII, 11, 49, 52, 63, 99-100, 107) o che implicitamente si desume dalle stesse fonti oratorie, funziona solo per dare norma all'eventuale divisione, la quale può essere preceduta da uno stadio preparatorio di indivisione quotizzata: l'atto che determina la divisione è talvolta stragiudiciale (accordo) e talvolta giudiciale (sentenza conclusiva di una δίκη εἰς δατητῶν αἵρεσιν).

Bibl.: L. Beauchet, Histoire du droit privé de la république athénienne, III, Parigi 1897, p. 423 segg.; J. H. Lipsius, Das attische Recht u. Rechtsverfahren, Lipsia 1905-15, II, ii, p. 537 segg.; L. Mitteis, Reichscrecht u. Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs, Lipsia 1891; J. Kohler, E. Ziebarth, Das Stadtrecht von Gortyn u. seine Beziehungen zum gemeingriechischen Rechte, Gottinga 1912, p. 108 segg.; L. Gernet, Sur l'épiclérat, in Revue des études grecques, XXIV (1921), p. 337 segg.; Th. Thalheim, Adoption u. Testament in Attika, in Berliner philol. Wochenschrift, 1920, pp. 1103-04; U. E. Paoli, L'ἀγχιστεία nel diritto successorio attico, in Studia et documenta historiae et iuris, I (1936), p. 313 segg.

Si vedano anche le introduzioni alle orazioni di Iseo di P. Roussel, Isée, Texte établi et traduit, Parigi 1922 e di U. E. Paoli, all'orazione Per l'eredità di Pirro, Firenze 1935.

Diritto romano.

Nel diritto romano antico e classico si aveva successione quando una persona era collocata, in ordine ai diritti a cui subentrava, nella posizione stessa del suo autore. Essa si aveva principalmente nell'eredità (heres succedit in locum o in ius defuncti), e si diceva successio mortis causa; e in pochi altri casi tipici e determinati (riduzione in schiavitù di persona libera, adrogatio, conventio in manum), e si diceva successio inter vivos. Nel diritto postclassico giustinianeo successione è la designazione complessiva del rapporto di acquisto e perdita corrispondente nei trasferimenti: chi acquista in via derivativa si chiama successore o avente causa rispetto a colui che trasmette (autore). L'allargamento, non felice, di questo concetto portò alla distinzione tra successione universale (successio in universitatem o universum ius), che indica la sola successione conosciuta dai Romani, e successione particolare (successio in rem, in dominium).

Qui parliamo della successione ereditaria. In questa il patrimonio della persona defunta si acquista nel suo insieme, con un fatto unico, senza distinzione tra i varî diritti: si acquistano diritti che altrimenti sarebbero intrasmissibili (sacra, res religiosae, diritti di patronato), e per ogni diritto acquisito permane in capo al successore il titolo che l'acquisto aveva in capo al predecessore. L'acquisto del patrimonio è conseguenza dell'acquisto di uno stato o titolo personale: il titolo di erede. P. Bonfante ne indusse che l'eredità originaria serviva a scopo di trapasso della sovranità, che importava conseguenzialmente il trapasso patrimoniale: nella successione mortis causa, come in quella inter vivos, l'acquisto patrimoniale dipenderebbe dall'acquisto di una potestas, cioè del potere sovrano dell'antico paterfamilias.

Il patrimonio ereditario è detto dai Romani asse e viene diviso in dodici once (unciae). Non trapassano i diritti legati alla vita e alla persona (usufrutto, uso, abitazione: privilegi personali): non le azioni penali, dato il carattere personale della pena; non il possesso, data la sua natura di rapporto di fatto. Per l'acquisto del possesso occorre la naturalis adprehensio fatta dall'erede (possessionem adipiscimur animo et corpore); ma, quando la adprehemio vi sia, esso si acquista con la qualifica (di buona o di mala fede) e con i vizî (violenza, clandestinità e furtività, precarietà) che aveva in capo al defunto. I due patrimonî del defunto e dell'erede si confondono in uno solo: l'erede risponde anche ultra vires hereditatis per i debiti del defunto.

L'ereditando e l'erede devono essere capaci: cittadini romani e nel diritto classico sui iuris.

La chiamata all'eredità (delazione) è di due specie: testamentaria o intestata; l'una e l'altra nel diritto romano sono delazioni legittime, in quanto esprimono l'eredità civile in opposizione alla bonorum possessio o successione pretoria. A queste due specie di delazioni se ne aggiunge in seguito una terza: la successione legittima contro il testamento, riconosciuta a favore di alcuni prossimi congiunti. Il patto successorio è un istituto assolutamente estraneo al diritto romano.

Alcuni chiamati acquistano ipso iure la qualità di erede anche contro la loro volontà: sono i filiifamilias del defunto (sui), che sono heredes sui et necessarii, e gli schiavi manomessi nel testamento e contemporaneamente istituiti eredi (heredes necessarii). Per tutti gli altri chiamati (heredes extranei) occorre l'accettazione, che si dice adizione: questa non può essere fatta sotto condizione, o a termine, o pro parte (l'accettazione parziale vale per l'intero); anticamente poteva essere fatta soltanto in modo solenne (cretio); in seguito può anche risultare dal fatto stesso della gestione (pro herede gestio). Non è prescritto alcun termine legale per l'adizione. La rinuncia all'eredità esige gli stessi requisiti dell'adizione e può anch'essa essere espressa o tacita. Nell'intervallo tra la morte dell'ereditando e l'adizione (quindi soltanto quando succedono heredes extranei) l'eredità si dice giacente: nel diritto classico si diceva che hereditas iacens personam defuncti o personam heredis sustinet: nel diritto giustinianeo si astrattizza il soggetto e si dice che l'hereditas stessa è persona o domina.

Le due delazioni sono incompatibili: questa regola ha una celebre formulazione: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest. L'erede unico, istituito pro parte, acquista tutto, cioè diventa heres ex asse. Questa incompatibilità, peraltro - richiamantesi probabilmente all'originaria funzione dell'eredità romana - viene successivamente attenuandosi e riducendosi per la successione dei militari e per il sorgere della successione legittima contro il testamento.

L'eredità deferita, ma non accettata, non trapassa all'erede del chiamato se questi muore: hereditas delata nondum adquisita non transmittitur ad heredes. Le eccezioni al principio (transmissiones) sembrano ignote al diritto classico, ma nel diritto postclassico giustinianeo sopraffanno la regola. Eccezione di portata generale è la transmissio iustinianea o ex iure deliberandi: con questa eccezione, concessa a ogni erede, il principio dell'intrasmissibilità della delazione è praticamente distrutto.

Nel caso in cui siano chiamate a succedere più persone, può aversi diritto di accrescimento. Se alcune di esse rinunciano, o non possono acquistare, o se vengono a morire prima dell'adizione, le parti caduche sono acquisite ai coeredi in proporzione della quota ereditaria di ciascuno: l'accrescimento ha luogo anche se gli eredi sono testamentarî e esistono successibili ab intestato; ha luogo anche se il testatore l'abbia espressamente proibito, e anche contro la volontà degli eredi stessi. Il diritto di accrescimento tra eredi testamentarî nel periodo classico subì una grave alterazione per effetto della lex Iulia et Papia Poppaea, che fece acquistare la porzione caduca soltanto ai coeredi che avessero figli e anche ai legatarî. L'accrescimento si avvera anche a favore di chi succede nella quota di uno dei chiamati, perché la parte accresce alla quota non alla persona (portio portioni adcrescit). Il diritto di accrescimento, già nella stessa epoca classica soggetto a limitazioni ed eccezioni diverse, è totalmente escluso nelle successioni dei militari, in cui la quota vacante è devoluta ai successori ab intestato.

Uno sforzo lento, ma persistente, mira a scalzare le conseguenze più gravi della successio: la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto e la responsabilità illimitata per i debiti di questo. La più vetusta eccezione, contenuta nelle XII Tavole, introduce la divisione delle obbligazioni tra più coeredi; successivamente il pretore concede al suus il beneficium abstinendi, per il quale il suus, che si astenga dall'immischiarsi nei beni ereditarî, non risponde dei debiti, pur conservando la qualità di erede. Per rimediare al danno che poteva derivare ai creditori dell'eredità dalla confusione dei patrimonî, nel caso in cui l'erede fosse oberato di debiti proprî, fu loro concesso di chiedere la separatio bonorum: con essa l'asse ereditario veniva riservato ai creditori del defunto e ai legatarî, e, solo quando questi fossero stati soddisfatti, la residua parte cedeva ai creditori dell'erede. I creditori separatisti non potevano più, dapprima, rivolgersi sul patrimonio dell'erede. Papiniano decise che si potessero rivolgere anche su questo patrimonio, dopo che tutti i creditori dell'erede fossero stati soddisfatti. La separazione può chiedersi entro lo spazio di cinque anni: il termine sembra fissato da Giustiniano. La posizione dei creditori dell'erede, che accetta un'eredità oberata, non fu considerata allo stesso modo, perché si disse essere lecito a ogni debitore aggravare la condizione del suo creditore, aggiungendosi un nuovo debitore.

Il beneficium inventarii, per cui l'erede risponde soltanto intra vires hereditatis, trae origine da una disposizione eccezionale di Adriano, estesa da Gordiano a favore dei militari, generalizzata da Giustiniano a favore di tutti gli eredi. Ogni erede può chiedere di non essere obbligato ultra vires, purché garantisca con un inventario i creditori del defunto.

Se alcuno contesti la qualità di erede, questi può conseguire l'immissione effettiva nel patrimonio del defunto mediante la petitio hereditatis: essa è intentata contro chi possiede pro herede o pro possessore, cioè contro colui che possiede pretendendo di essere l'erede o che possiede non vantando alcun diritto proprio: nel diritto giustinianeo anche contro colui qui liti se obtulit. L'azione nella compilazione giustinianea e nelle fonti bizantine è chiamata actio universitatis, dato che Giustiniano e i Bizantini concepiscono l'hereditas come universitas; o anche actio mixta, cioè in rem e in personam; o actio generalis in rem se contrapposta alla rei vindicatio, chiamata nella terminologia giustinianea e bizantina actio in rem specialis. Circa la restituzione delle cose l'hereditatis petitio ha in genere gli effetti della rei vindicatio (v. rivendicazione: Diritto romano).

L'hereditatis petitio naturalmente non spettava al bonorum possessor, che non era erede, ma heredis loco. Questi, per ottenere il possesso dei beni, aveva un interdetto possessorio adipiscendae possessionis, chiamato, dalle parole iniziali, quorum bonorum; poteva anche esperire tutte le azioni singole che spettavano al defunto, ma in via utile, e precisamente quali azioni fittizie (ficto se herede): le cose ereditarie egli aveva in bonis, fino al momento in cui venivano usucapite.

Nel tempo più antico, come ce ne fanno testimonianza i frammenti del Gaio fiorentino, alla morte del paterfamilias l'eredità restava indivisa, ma successivamente la divisione fu ammessa e la troviamo regolata dalla legge delle XII Tavole (actio familiae erciscundae).

Nel diritto romano vigeva un istituto, la cui origine è molto oscura: la in iure cessio dell'eredità da parte dell'erede legittimo, che non fosse heres suus, prima dell'adizione. Si trasmetteva la qualità di erede a un terzo, invece di valersene per l'acquisto dei beni ereditarî; il terzo diventava erede come se fosse stato chiamato all'eredità direttamente. Scomparve con la caduta in desuetudine della successione intestata secondo lo ius civile.

La successione legittima ha nel diritto romano carattere subordinato rispetto alla successione testamentaria. Le XII Tavole chiamavano nella prima classe i sui (nello stesso grado si devolveva in capita; in gradi diversi, in stirpes); nella seconda classe l'adgnatus proximus o gli adgnati proximi di grado uguale; nella terza i gentiles. Sotto gli Antonini ogni traccia dell'antichissimo diritto gentilizio era da tempo scomparsa. In questa età la mutata coscienza sociale fa dire a Gaio che il regolamento della successione intestata secondo lo ius civile è iniquo (aperte iniquum).

Nello svolgimento del diritto successorio la preoccupazione più acutamente e più anticamente sentita fu quella di mutare le persone dei chiamati alla successione intestata, ponendo questa più sulla base della cognazione che su quella dell'agnazione. La bonorum possessio pretoria mirò a realizzare questa tendenza. La successione pretoria comprende quattro classi: la prima è quella dei liberi, figli del defunto senza distinzione tra sui e emancipati; la seconda, quella degli adgnati; la terza, quella dei cognati; la quarta, quella del coniuge superstite (vir et uxor). Le riforme degl'imperatori svilupparono quelle del pretore, respingendo sempre più il vincolo agnatizio per fare sempre più largo posto al vincolo del sangue. Particolarmente notevoli il senatoconsulto Tertulliano, emanato sotto Adriano, e il senatoconsulto Orfiziano, emanato sotto Marco Aurelio: regolante, il primo, la successione della madre rispetto ai figli; il secondo, la successione dei figli rispetto alla madre. Furono, peraltro, solamente gl'imperatori del basso impero che, sotto l'influenza di idee e norme diverse dalle romane, travolsero veramente la base agnatizia della successione, dilatando il contenuto dei due senatoconsulti. Nella sua ultima fase, cioè nella fase giustinianea, il diritto successorio non è più un compromesso tra il vecchio e il nuovo: con le Novelle 118 e 127, fondamento della successione è la cognazione con i suoi gradi e il matrimonio. Le classi degli eredi ordinarî sono cinque: 1ª, i discendenti; 2ª, gli ascendenti più prossimi in concorso con i fratelli germani o le sorelle o loro figli; 3ª, i fratelli, le sorelle unilaterali e i figli di fratelli o sorelle unilaterali; 4ª, gli altri più prossimi parenti; 5ª, il coniuge. La divisione dell'eredità si fa per capi: tra gli ascendenti per linee; tra nipoti (figli di figli o di fratelli) per stirpi.

Nuovo carattere acquista nel diritto giustinianeo l'istituto della collazione. Questo istituto, d'origine pretoria, aveva lo scopo di pareggiare la posizione patrimoniale del suus e dell'emancipato, chiamati insieme alla successione. L'emancipato, divenuto paterfamilias per l'emancipazione, poteva essersi costituito un patrimonio proprio, mentre invece il suus, rimasto nella famiglia, aveva continuato necessariamente ad acquistare al suo paterfamilias, aumentando il patrimonio, per il quale l'emancipato veniva a concorrere. Questa iniquitas fu eliminata dal pretore imponendo a tutti i figli del defunto, non soggetti alla potestas al momento della morte, l'obbligo di conferire i beni proprî nella massa ereditaria, in modo che fossero divisi alla pari dei beni ereditarî. Era, questa, la classica collatio bonorum. Alla figlia andata a nozze e in manum conventa il pretore impose l'obbligo di conferire la dos profecticia.

La nuova funzione dell'istituto si delinea, quando l'unità patrimoniale della familia romana si sfascia con la conquistata indipendenza patrimoniale dei filiifamilias per lo sviluppo dei peculî, che scemava la differenza tra soggetti e non soggetti alla patria potestas. Si cercò di pareggiare le condizioni dei varî chiamati alla successione in ordine ai beni che loro derivavano dal defunto stesso e che furono riguardati come un'anticipata successione. Nella Novella 118 Giustiniano, ponendosi sulla via sulla quale già si era messo Gordiano e principalmente, durante il basso impero, Leone, stabilì che la collazione dei discendenti avesse luogo tanto nella successione intestata quanto nella testamentaria e che si dovessero conferire la dote, la donazione nuziale, le somme ricevute per il conseguimento di una carica (militia), le donazioni semplici. La collazione si effettuava o col conferimento in natura o con l'imputazione del valore all'atto della divisione. Non aveva luogo solamente quando il defunto avesse espressamente dichiarato i beni esenti dalla collazione.

La successione legittima contro il testamento si svolse come reazione al diritto assoluto di testare del paterfamilias. La successione legittima formale consisteva nell'obbligo imposto al testatore di non preterire i successibili ab intestato della prima classe, ma di istituirli o diseredarli espressamente; la successione legittima reale è un'effettiva limitazione della libertà di testare consistente nell'obbligo di lasciare una quota dei beni ai più stretti congiunti tra i successibili ab intestato (portio legitima o debita): questo istituto, sorto in tempi storici assai tardi, è ben distinto dal sistema germanico della riserva familiare con cui esso si fuse nel diritto moderno.

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Sulla bonorum possessio cfr., in particolare, B. W. Leist, Die bonorum possessio, ihre geschichtliche Entwicklung, ecc., Gottinga 1844-48; I. Alibrandi, De bonorum possessionibus, Roma 1869; Fabricius, Ursprung und Entwicklung der bonorum possessio, in Historische Forschungen im Gebiete des römischen Privatrechts, I, Berlino 1837.

Sulla successione legittima contro il testamento cfr., in particolare: W. Franke, Das Recht der Notherbe, Gottinga 1831; G. Hartmann, Über die querela inofficiosi testamenti, Basilea 1864; F. Schröder, Das Notherbenrecht, Heidelberg 1887; F. Eisele, Zur querela inofficiosi testamenti, in Zeitschr. d. Sav.-St. f. Rechtsg. (rom. Abt.), XV (1894), p. 256 segg.; E. Jobbé Duval, Histoire de la doctrine relative à la nature de la querela inofficiosi testamenti, in Nouv. Revue hist. de droit franç. et étranger, XXXI (1907), p. 755 segg.; id., Explication de la loi 16 au Code de inoff. test., in Mélanges Gerardin, Parigi 1907, p. 355, segg.; B. Brugi, Hereditatis petitio de inofficioso secondo i contemporanei di Giustiniano, in Mélanges Fitting, Parigi 1908; Helwig, Erbrechtsfestellung und Rescission des Erbschaftsewerbes, Lipsia 1908; G. La Piva, Successione ereditaria e contro il testamento, Firenze 1930.

Sul beneficium separationis, cfr. specialmente; C. Ferrini, Appunti sulla separatio bonorum, in Arch. giurid., 1899; id., Bull. ist. dir. rom., 1900; id., Temi sicil., 1901; ripubblicati in Opere, Milano 1930, IV, pp. 167 segg., 175 segg., 183 segg.; G. Baviera, Commodum separationis, Roma 1899; Bologna 1901; S. Solazzi, Del diritto dei creditori separatisti sul patrimonio dell'erede, in Bull. ist. di dir. rom., 1900 e 1902; P. Bonfante, Della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, in Scritti giuridici, Torino 1916, I, p. 639 segg.; C. Tumedei, La separazione dei beni ereditari, Bologna 1917.

Sulla hereditatis petitio, cfr. specialmente: F. Messina Vitrano, in Bull. ist. di dir. rom., XX (1908), p. 230 segg.; E. Albertario, ibid., XXVI (1913), p. 273 segg.; V. Arangio-Ruiz, in Riv. it. sc. giur., LII (1913), p. 233 segg.; G. Beseler, Beiträge zur Krit. d. röm. Rechtsquellen, Tubinga 1920, IV, p. 4 segg.; A. Fliniaux, Le sénatus consulte Juventien et la litis contestatio, in Revue hist. de droit franç. et étr., 1923 e 1930; J. Dénoyez, Le sénatus consulte Juventien, 1926; Ch. Appleton, Le vrai et le faux S. C. Juventien, in Revue hist. de droit, ecc., 1930; C. Longo, L'hereditatis petitio, Padova 1933.

Diritto intermedio.

1. Alto Medioevo. - L'ordine delle successioni proprio del diritto romano fu conservato dalle famiglie romane, tanto nei territorî romanici quanto in quelli sottoposti ai barbari. In nessuna materia, come in questa, persistette il particolarismo giuridico e la personalità della legge: ne dà esempio la successione feudale, in cui si parla di successione iure Langobardorum o iure Francorum.

Le popolazioni germaniche davano l'assoluta prevalenza alla successione intestata. Il diritto successorio aveva la sua base nella comunione familiare dei beni, che il padre presiedeva e rappresentava. Da questa comunione derivava che ogni membro maschio della famiglia doveva intervenire nelle vendite e nelle donazioni; che non poteva rinunciare all'eredità se non uscendo dalla famiglia; che il padre non poteva diseredarlo. Morto il padre, i maschi entravano nel possesso dei beni che ad essi appartenevano senza bisogno di adizione. Non eredità giacente; non beneficio d'inventario; non separazione del patrimonio dell'erede da quello del defunto.

Come prossimi eredi erano chiamati quelli di casa, cioè i figli: mancando questi, le figlie, il padre, la madre, i fratelli, le sorelle. I figli legittimi avevano la precedenza sugli illegittimi, i non emancipati sugli emancipati. Non era ammessa nel tempo più antico la rappresentazione; quindi, i figli escludevano i nipoti. Le femmine, se in qualche legge furono trattate in modo uguale ai maschi, furono a questi generalmente posposte nella successione degli immobili (si assegnavano ad esse i mobili e i servi non legati al fondo). Mancando parenti, succedeva il fisco. Generalmente gli eredi restavano in comunione e uno di essi era dispensato dal servizio militare per la gestione dei beni.

Il diritto successorio longobardo è pieno di norme desunte dal diritto romano, da cui derivano più specialmente quelle sulla rappresentazione, sul concorso degli ascendenti insieme ai collaterali, sulla computazione per unciae del patrimonio da ripartire, sulla diseredazione, ecc., per modo che le consuetudini dei vincitori si accostarono sempre più alla tradizione giuridica dei vinti. Il diritto successorio longobardo, perdurato nelle file della nobiltà, fu la base delle consuetudini feudali.

2. Dal sec. XI alla codificazione. - Dal sec. XI in poi il diritto successorio fu dominato dal principio medievale (che era già il principio dello ius civile romano) di favorire l'agnazione, se si eccettua la Sicilia, in cui bene penetrò il diritto giustinianeo. Dato il tipo di società agricola di quei tempi e data la tendenza di questa società a considerare la terra bene familiare, i beni si volevano conservare per i maschi che continuavano la famiglia: di qui la preferenza dei maschi sulle femmine, degli agnati sui cognati.

Si aggiunse a questa tendenza, propria della società agricola, l'interesse di ciascuna città di conservare i beni, specialmente se immobili, ai proprî cittadini e di impedire che passassero a stranieri: di qui le restrizioni nella alienazione degli immobili, nei matrimonî di cittadini con stranieri. L'esclusione delle femmine cessava quando mancavano i maschi agnati successibili. L'exclusio propter masculos de cyppo non andava oltre al quarto grado; la maggior parte degli statuti la limitavano in favore dei figli e dei nipoti. Data questa esclusione, l'obbligo di dotare le figlie in misura congrua al patrimonio paterno e alla dignità della famiglia era uso vigente in tota fere Italia e si diceva che dos succedebat in loco legitimae: le nubili dovevano ricevere il mantenimento dall'eredità paterna. In qualche località la femmina è pareggiata al maschio nella successione paterna e materna: così nel Napoletano si ebbe la foemina masculiata (la figlia nubile era istituita erede insieme con i maschi, i fratelli ammettevano le sorelle a succedere in porzioni uguali). Molto variamente era regolato il diritto ereditario della vedova: in alcune località non le era riconosciuto alcun diritto, salvo quello derivante dai patti nuziali; in altre (ad esempio, Venezia) concorreva con i figli purché avesse vestito gli abiti vedovili. In mancanza di discendenti succedevano gli ascendenti, escluse le femmine e gli ascendenti in linea materna, salvo un parziale tenue usufrutto alla madre e all'ava. Con gli ascendenti concorrevano i collaterali fino al quarto e in alcune località fino al decimo grado: i fratelli avevano la prevalenza sugli altri collaterali e si posponevano sempre le femmine per favorire l'agnazione.

Si andò diffondendo lo ius recadentiae o revolutionis, ossia la divisione dell'asse ereditario in due masse secondo la sua origine, assegnando paterna paternis, materna maternis, cioè ai parenti ex patre il patrimonio di origine paterna, ai parenti ex matre quelli di origine materna: principio che passò nel codice francese, non nell'italiano. Gli acquisti fatti dal defunto andavano agli agnati.

La rappresentanza nella linea retta era ammessa in infinitum, nella collaterale non si estendeva al di là dei figli del fratello premorto.

Variamente regolato il diritto ereditario dei figli illegittimi: in Sicilia erano esclusi dalla successione dei genitori; altrove erano esclusi esistendo figli legittimi; altrove ricevevano una quota di eredità mancando fratelli e nipoti del defunto padre; a Venezia, in questo caso, raccoglievano tutta la successione. Gli illegittimi ex damnato coitu (adulterio, incesto) erano per solito esclusi, al più ricevevano gli alimenti fino al ventesimo anno. Le eredità degli illegittimi anticamente andavano al fisco, poi ai signori feudali, nel periodo comunale ai figli che erano, peraltro, tenuti a dare al fisco una piccola quota.

L'età moderna non migliorò subito i diritti della femmina nella successione, ma il principio agnatizio perdurò per conservare i beni ai maschi, continuatori della famiglia. Solo nelle città marinare (Venezia, Genova), dove la ricchezza mobiliare assunse grande importanza, le femmine erano in maggior misura chiamate a partecipare alla successione nei beni mobili. Ancora nel sec. XVIII le femmine non avevano diritto che agli alimenti, se nubili, e finché restavano nella casa maritale, se vedove; alla dote, se maritate. L'azione del diritto giustinianeo sul diritto successorio fu per molti secoli assai scarsa.

Il principio agnatizio crollò sotto i colpi della rivoluzione francese. Il codice Napoleone, sebbene non riproducesse il diritto successorio giustinianeo e indulgesse ancora alquanto al principio della comunione familiare, inclinò verso un trattamento di uguaglianza dei maschi e delle femmine nel diritto successorio. Dopo il 1815 la reazione restaurò in Italia l'antico principio: così fecero la legislazione pontificia, la toscana, la modenese. Il codice sardo, il parmense e quello delle due Sicilie, se non indietreggiarono troppo anch'essi, conservarono espedienti che escludevano le sorelle. Il codice italiano vigente, invece, ponendo a base della successione il vincolo del sangue, ha attuato l'uguaglianza dei sessi in ordine al diritto successorio: diversamente dal codice Napoleone non ha riguardo alla prerogativa della linea, salvo nell'art. 739, ma alla prossimità della parentela; non ha riguardo all'origine dei beni e respinge il principio paterna paternis, materna maternis.

Bibl.: P. Laband, Wesen des römischen und germanischen Erbrechts, 1861; E. D. Glasson, Le droit de succession dans les lois barbares, Parigi 1865; P. Kayser, Erbrecht nach langobardischen Edicten, in Zeitschr. f. Rechtsg., 1869; Müller, Langobardisches Erbrecht, ibid., 1878; G. Abignente, Il diritto successorio nelle provincie napoletane dal 1500 al 1800, Nola 1881; S. Adler, Über d. Erbenwartrecht nach den ältesten bayer. Rechtsquellen, Breslavia 1891; G. Frommhold, Geschichte der Einzelerbfolge im deutschen Privatrecht, ivi 1890; H. Fitting, Untersuchungen zur Erbenfolge der ostgermanischen Rechte, Innsbruck 1891-1900; J. Ficker, Zur Erbfolge der ostgermanischen Rechte, Innsbruck 1891-1904; A. Schultze, Einfluss der Kirche auf die Entwicklung des germanischen Erbrechts, in Zeitschr. d. Sav.-St. f. Rechtsg. (germ. Abt.), 1914; G. Ferrari, Ricerche sul diritto ereditario in Occidente nell'alto Medioevo, Venezia 1914; E. Besta, Le successioni nella storia del diritto italiano, Padova 1935: ampia e ricca sintesi, con apparato bibliografico cospicuo; inoltre, i trattati generali di storia del diritto di A. Pertile, F. Schupfer, G. Salvioli, ecc.

Sui singoli punti cfr.: per l'indegnità a succedere: W. Eck, Indignität und Enterbung, nach röm. u. deutsch. Recht, Berlino 1894. Sul termine di deliberazione: Devekind, Das Deliberationrecht der Erben, 1870. Sugli ordini successorî in generale: H. Wasserschleben, Das Prinzip der Successionsordnung nach deutschem insbesondere sächsischem Rechte, Gotha 1860; id, Die germanische Verwandtschaftberechnung und das Prinzip der Erbfolge, Giessen 1864; H. Brunner, Das anglonormannische Erbfolgsystem, Lipsia 1869; K. v. Amira, Erbenfolge und Verwandtschaftsbegliederung nach den altniederdeutschen Rechten, Monaco 1874; L. Warnkönig, Exposé historique du droit de succession en France, Parigi 1886; E. Jarriand, Histoire de la novelle 118 dans les pays de droit écrit depuis Justinien jusqu'au 1789, Parigi 1889; C. Lefebvre, Le droit commun des successions d'après les coutumes redigées et la jurisprudence du Parlement de Paris, Parigi 1911; id., L'ancien droit des successions, Parigi 1912-13. Sul diritto di rappresentazione: A. Bianchi, Il diritto di rappresentazione e di accrescimento studiato nelle fonti romane e italiane, Napoli 1897; M. Banchet, De la représentation successorale dans l'histoire du droit coutumier français, Parigi 1907. Sulla successione delle donne: Razery, Histoire des droits de succession des femmes, in Revue de législation, 1843; O. Opet, Die erbrechtliche Stellung der Weiber in der Zeit des Volkerrechts, Breslavia 1888; H. Brunner, Kritische Bemerkungen zur Geschichte der germanischen Weiberrecht, in Abhandl. z. Rechtsg., II, p. 218 segg. Sulla riversione dei beni (ius recadentiae o revolutionis): P. Marquis, Du droit de retour dans l'ancien droit français, Parigi 1885; H. Brunner, Über den germanischen Ursprung du droit de retour, Stoccarda 1894. Sull'influenza della natura o della destinazione dei beni sulle regole successorie: K. Klatt, Die geschichtlichen Würzeln des deutschen Heergeräte, Heidelberg 1908; M. Sering, Erbrecht und Agravierfassung in Schleswig-Holstein, Lipsia 1908; Reineke, Die Entwicklung d. bäuerlichen Erbrecht im Westfalen, Lipsia 1909. Sulla successione dei discendenti legittimi: J. Vachier, Le dorit d'ainesse, Parigi 1889; E. Charlot, Le droit d'ainesse dans la France coutumière, ivi 1901; E. Bès de Berc, Le droit d'ainesse, ivi 1908. Sulla successione degli ascendenti: A. Gàl, Der Ausschluss der Ascendenten von der Erbfolge und das Falbrecht, Halle 1904. Sul limite della successione legittima: Klenze, Die Cognaten und Affinen nach röm. Recht in Vergleichung mit anderen verwandten Rechten, in Zeitschr. f. vergl. Rechtswissenschaft, 1928. Sulla successione fra coniugi: G. Boissonade, Histoire des droits de l'époux survivant, Parigi 1874; E. Galluppi, La successione dei coniugi nella storia del diritto italiano, Napoli 1873; A. Todaro della Galia, I diritti del coniuge superstite attraverso i secoli, Palermo 1882. Sulle successioni dei figli naturali e ai figli naturali: Rabiquet, Les enfants natur. et la révolution française, Parigi 1881; E. Loncao, Figli illegittimi nell'antico diritto germanico, Roma 1902; Furtner, Die rechtliche Stellung der unehelichen Kinder nach deutschem und schweizerischem Recht, Lipsia 1911; G. Bückling, Die Rechtstellung der unehelichen Kinder im Mittelalter, Breslavia 1920. Sulla collezione: Niese, Die historische und dogmatische Entwicklung der Kollation, Naumburg 1912. Sul diritto di accrescimento: H. Fitting, Zur Lehre der Akkrescenz, in Arch. f. d. civ. Praxis.

Diritto italiano vigente.

Concetto generale. - Sebbene successione di una persona ad altra in rapporti giuridici si abbia non soltanto a causa di morte, ma anche per trasferimenti fra vivi, tuttavia nel linguaggio giuridico, come in quello comune, successione per antonomasia è la successione ereditaria, che a sua volta può essere o successione nell'intero asse, ossia in tutti i rapporti giuridici patrimoniali trasmissibili, o in una quota, e si chiama allora successione a titolo universale, ovvero in uno o alcuni rapporti giuridici determinati, e prende allora il nome di successione a titolo particolare (art. 760 cod. civ.). La prima specie di successione a causa di morte si dice a titolo universale, perché il successore che assume il nome specifico di erede subentra, per intero o in ragione della quota, nella posizione giuridica generale del defunto, e quindi non solo nella titolarità dei diritti, ma anche, senza bisogno di materiale apprensione dei beni, immediatamente nel possesso (articoli 925, 926), che continua nell'erede con le stesse caratteristiche che aveva presso il defunto (art. 693, comma 1°); non solo nei diritti, ma anche nei debiti (art. 1027 segg.), operandosi inoltre la confusione dei due patrimonî, del defunto e dell'erede (art. 968). La seconda specie di successione a causa di morte si dice a titolo particolare, perché il successore, che assume il nome specifico di legatario, subentra, come ogni successore per trasferimento tra vivi, in rapporti giuridici determinati, e quindi deve domandare all'erede il possesso della cosa legata (art. 863); salvo a unire al proprio il possesso del defunto, per goderne gli effetti (art. 693, comma 2°), né risponde dei debiti ereditarî (art. 1033).

La successione a causa di morte avviene per legge o per testamento. La legge determina due specie di delazioni, una dispositiva, derogabile cioè, in tutto o in parte, dalla volontà dell'ereditando; una necessaria, così qualificata perché ad essa la legge fa luogo anche contro la volontà debitamente manifestata di quest'ultimo. Qui ci occupiamo delle regole concernenti la delazione legale, in entrambe le specie ora menzionate; le regole della delazione testamentaria fanno parte della disciplina del testamento (v.).

Delazione legale. - Sono capaci di succedere per legge coloro, che, essendo legati all'ereditando da uno dei vincoli dalla legge stessa considerati, siano al tempo dell'apertura della successione, ossia della morte dell'ereditando (art. 923), viventi, o almeno concepiti, purché dopo nascano vitali, e non siano assenti (art. 43), né siano dichiarati indegni rispetto alla persona della cui eredità si tratta. Può essere pronunziata l'indegnità (con successiva esclusione dalla successione e obbligo dell'indegno di restituire con i beni ereditarî i frutti percepiti dei medesimi) sempre che non vi sia stata espressa riabilitazione, mediante atto pubblico o testamento, da parte dell'ereditando, di chi: avesse volontariamente ucciso o tentato di uccidere l'ereditando; lo avesse calunniato, incolpandolo di un reato punibile con la morte, l'ergastolo, o la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni o punito almeno con la reclusione per un tempo maggiore di cinque anni (art. 1° disp. trans. cod. pen.); avesse limitato la sua libertà testamentaria o ne avesse soppresso, celato, falsificato il testamento. I figli o discendenti dell'indegno possono succedere, ma il genitore non ha l'usufrutto legale dei beni ereditarî, devoluti ai figli (articoli 723-728).

Sebbene la premorienza all'ereditando (e anche la commorienza, che la legge presume, quando sia dubbio quale fra due persone, reciprocamente chiamate a succedersi, sia morta prima, art. 924), l'assenza, l'indegnità siano, come si è visto, cause di esclusione dalla successione, tuttavia la legge ammette che, se vi siano altri figli o fratelli o sorelle, o loro discendenti, dell'ereditando, vengano alla successione per rappresentazione, o meglio al posto del figlio o fratello o sorella, premorto o assente o indegno, i suoi discendenti legittimi (o legittimati, o adottivi), fra i quali la divisione si fa quindi per stirpi (art. 729 segg.).

L'istituto della rappresentazione è un temperamento della regola, che la legge, nello stabilire la successione, considera la prossimità del grado di parentela (art. 722). La regola stessa non è del resto vera che subordinatamente alla distinzione dei successibili in classi ed eventualmente alla suddistinzione in ordini. Questi raggruppamenti determinano anche l'ambito in cui funziona l'accrescimento, nel caso di rinunzia di uno dei chiamati, poiché la quota del rinunciante si accresce solo ai successori congiuntamente vocati e le cui quote sono determinate unicamente dal concorso (art. 946).

Delazione legittima. - Nella successione legittima in senso stretto, o dispositiva, sono da distinguere quattro classi di successibili: parenti legittimi, parenti naturali, coniuge, stato. La prima e la seconda classe constano di più ordini, chiamati alla successione uno dopo l'altro. E precisamente la classe dei parenti legittimi si divide in tre ordini: discendenti, ascendenti con fratelli e sorelle e loro discendenti, altri collaterali; la classe dei parenti naturali in due: figli naturali e loro discendenti, genitori naturali.

I figli legittimi (i legittimati e gli adottivi sono sempre equiparati ai legittimi) e ulteriori discendenti dividono l'eredità per capi o per stirpi, a seconda che succedano per ragione propria o per rappresentazione. In mancanza di discendenti legittimi, succedono i genitori, o, in vece loro, gli ulteriori ascendenti prossimi, insieme con i fratelli o sorelle o loro discendenti. La divisione si fa per capi, avuto riguardo al numero dei genitori e dei fratelli o sorelle. La porzione dei genitori o di uno di essi non può tuttavia essere inferiore al terzo, che spetta agli ascendenti a titolo di legittima. Se i genitori non possono venire alla successione, la loro parte si devolve agli ulteriori ascendenti prossimi, dividendosi per metà fra quelli della linea paterna e quelli della linea materna, quando sono di uguale grado; si accresce ai fratelli e sorelle e, per rappresentazione, ai loro discendenti, quando manchino ascendenti dell'ereditando. Se viceversa manchino fratelli e sorelle o loro discendenti, l'intera eredità si devolve secondo le regole indicate ai genitori o ulteriori ascendenti. Per ragione propria i discendenti da fratelli o sorelle non possono però succedere che in mancanza dei genitori o degli ulteriori ascendenti, e dei fratelli e sorelle dell'ereditando. In ogni caso, i fratelli o sorelle unilaterali (consanguinei o uterini) e i loro discendenti conseguono soltanto metà della quota che spetta effettivamente ai germani e loro discendenti (quota di fatto). Gli altri collaterali del defunto, fino al sesto grado (articolo 2 decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, convertito nella legge 15 ottobre 1923, n. 2293), vengono alla successione, nell'ordine di prossimità della parentela, quando manchino discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle, discendenti da questi (art. 736 segg.).

I figli naturali, la cui filiazione sia legalmente riconosciuta o giudizialmente dichiarata, se concorrono con figli legittimi o loro discendenti, conseguono la metà della quota che sarebbe spettata loro, se fossero legittimi (quota di diritto), sono soggetti a un diritto di commutazione della quota in danaro o immobili ereditarî, spettante ai discendenti legittimi, e, sebbene eredi, debbono chiedere a costoro il possesso dei beni ereditarî (art. 927); se concorrono con gli ascendenti o col coniuge del genitore, conseguono due terzi dell'eredità, e cinque dodicesimi concorrendo a un tempo con gli ascendenti e col coniuge, che conseguono rispettivamente un terzo e un quarto dell'eredità. Concorrendo con i discendenti o gli ascendenti, i figli natutali debbono imputare alla loro quota tutte le liberalità a loro pervenute dal defunto, nonostante dispensa (cfr. art. 768). Se manchino discendenti e ascendenti legittimi nonché il coniuge del genitore, essi conseguono tutta l'eredità. Al posto del figlio naturale possono succedere i suoi discendenti legittimi. I figli naturali, la cui filiazione non sia o non possa essere legalmente riconosciuta o dichiarata, ma risulti in uno dei modi indicati nell'art. 193 cod. civ., conseguono soltanto un legato legittimo di alimenti, proporzionato alle sostanze del genitore e al numero e alla prossimità degli eredi legittimi. Al figlio naturale, che non lasci né parenti legittimi successibili, né figli naturali o loro discendenti legittimi, succede, quando la filiazione sia stata legalmente riconosciuta o giudizialmente dichiarata, il genitore naturale, che consegue invece metà dell'asse, quando il figlio lasci anche il coniuge (art. 743 segg.).

Il coniuge superstite succede, se non sia stata pronunziata contro di lui sentenza di separazione personale passata in giudicato. Se concorre con figli o discendenti legittimi o anche con costoro e con figli naturali, il coniuge consegue l'usufrutto di una quota uguale a quella di ciascun figlio legittimo, compreso nel numero dei figli anche il coniuge, ma in ogni caso non superiore al quarto. I figli legittimi o i loro discendenti hanno il diritto di commutare questo legato legittimo (cfr. art. 509) in una rendita vitalizia garantita o in un usufrutto su immobili o capitali ereditarî, da determinarsi d'accordo o altrimenti dall'autorità giudiziaria, ferma restando la partecipazione con carattere reale del coniuge alla comunione ereditaria fino alla soddisfazione delle sue ragioni (art. 819). Il coniuge consegue un terzo dell'eredità, se concorre con ascendenti o fratelli o sorelle, o discendenti da questi, o con gli uni e con gli altri, oppure con figli naturali; un quarto, se concorre a un tempo con ascendenti e figli naturali; due terzi, se concorre con altri parenti successibili; l'intera eredità, se mancano parenti successibili. In tutte le ipotesi di concorso il coniuge deve imputare alla sua porzione ereditaria i lucri, dotali o di altro genere, che acquista in virtù del contratto di matrimonio al momento della morte dell'altro coniuge (art. 753 segg.).

In mancanza delle persone indicate, che la legge chiama a succedere in considerazione dei vincoli di famiglia o di sangue, che le legavano al defunto, un successore deve pur sempre esservi, per evitare che i beni diventino di nessuno e i debiti si estinguano: è lo stato, che, secondo l'opinione prevalente, acquista necessariamente l'eredità vacante, ma risponde dei debiti ereditarî nel limite del valore dei beni pervenutigli, indipendentemente dal beneficio d'inventario (art. 758).

Delazione necessaria. - Nella successione legittima necessaria sono da distinguere tre classi di successibili: parenti legittimi, suddistinti nei due ordini dei figli o ulteriori discendenti e degli ascendenti; figli naturali; coniuge. A queste persone, legate dai più stretti vincoli, la legge riserva una porzione dei beni dell'ereditando, nel senso che, se questa è lesa, consente loro di reclamarla da quelli in cui favore il defunto abbia disposto a titolo gratuito, per donazione o testamento, dei suoi beni.

I legittimarî succedono, in quanto non sia diversamente indicato, secondo le stesse regole della successione legittima. Il codice italiano riserva: ai discendenti legittimi la metà dei beni dell'ereditando; agli ascendenti, in mancanza dei discendenti legittimi, un terzo; ai figli naturali, in concorso con discendenti o ascendenti legittimi, la metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero legittimi, e due terzi della stessa quota, se non vi siano né discendenti, né ascendenti legittimi; al coniuge, l'usufrutto rispettivamente di una quota uguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio legittimo a titolo di legittima, compreso nel numero dei figli anche il coniuge, o di un quarto o di un terzo, a seconda che concorra con discendenti legittimi (o anche con essi e con figli naturali), o con ascendenti legittimi oppure non vi siano né discendenti, né ascendenti legittimi. Ai figli naturali, la cui filiazione non sia o non possa essere legalmente riconosciuta o dichiarata, ma risulti in uno dei modi indicati nell'art. 193, è da ritenere spetti anche a titolo di legittima il legato alimentare di cui all'art. 752.

Ai discendenti e ascendenti legittimi, e ai figli naturali forniti di stato, la legge attribuisce a titolo di legittima una quota di eredità in piena proprietà e in natura, sicché essi, acquistandola effettivammte, diventano eredi. Non può sulla legittima essere imposto di regola alcun peso. Il solo negozio con cui si può regolare la legittima è la divisione d'ascendente. Ma la legittima dei figli naturali, che, concorrendo con discendenti legittimi, anche qui non acquistano di diritto il possesso dei beni ereditarî, può essere, per disposizione della legge stessa, commutata da quelli, come nella successione legittima. In generale poi la legge, pur facendo salva la legittima al legittimario, anche quando l'ereditando abbia disposto di un usufrutto o una rendita vitalizia, il cui reddito ecceda la disponibile, oppure della nuda proprietà di una porzione eccedente la disponibile, e attribuito al legittimario rispettivamente la proprietà o l'usufrutto di quest'ultima, stabilisce che, se il legittimario pretenda la legittima, si consolidi nell'onorato la piena proprietà della disponibile. La riserva, sempre in usufrutto, del coniuge non è, invece, una quota d'eredità, ma un legato, che gli eredi, di qualunque specie, possono commutare nel modo già visto per l'usufrutto spettante al coniuge nella successione legittima. Tuttavia, come i figli naturali, anche il coniuge fruisce delle stesse garanzie concesse, a tutela della legittima, ai discendenti e agli ascendenti legittimi. In concorso con costoro le porzioni spettanti ai figli naturali e al coniuge non vanno a diminuzione della loro legittima, ma formano una detrazione della parte disponibile (art. 805 segg.).

Poiché la legittima è determinata in relazione non solo ai beni lasciati dall'ereditando, ma anche a quelli da lui donati in vita, per stabilire se vi sia lesione della legittima, dopo avere calcolato il valore dei beni lasciati, detraendone i debiti, si procede alla riunione fittizia dei beni donati, che si calcolano, se mobili, secondo il loro valore al tempo delle donazioni, se immobili, secondo il loro stato al tempo delle clonazioni e il loro valore al momento della apertura della successione. D'altra parte, sempre per il calcolo della disponibile, i figli naturali e il coniuge superstite debbono, salvo dispensa, imputare alla loro porzione quanto sia loro pervenuto a titolo gratuito dal defunto; mentre gli altri legittimarî sono, salvo dispensa, tenuti alla stessa imputazione, non per il mero calcolo della disponibile, ma quando domandino la riduzione delle liberalità fatte ad altri (articoli 820 e 1026). È infatti l'azione di riduzione il rimedio concesso ai legittimarî, la cui legittima sia stata lesa, purché, trattandosi di liberalità fatte a non coeredi, essi non abbiano perduto il beneficio dell'inventario (art. 972). Se, in base al calcolo indicato, risulta che le donazioni esauriscono o eccedono la disponibile, tutte le disposizioni testamentarie possono essere private di effetto. Se, invece, sono le disposizioni testamentarie a eccedere la disponibile, possono essere tutte proporzionalmente ridotte, salvo che il testatore non abbia stabilito un certo ordine e avuto riguardo alla non comoda divisibilità dei beni. Quando le stesse donazioni eccedono la disponibile, anch'esse possono essere ridotte, cominciando dall'ultima e gradatamente risalendo alle anteriori. La riduzione non giova che ai legittimarî. Costoro, premessa l'escussione dei beni degli onorati, hanno anche, verso i terzi che abbiano acquistato diritti sugli immobili soggetti a riduzione, un'azione reale, che deve, a sua volta, promuoversi nell'ordine inverso delle liberalità e subordinatamente degli acquisti da parte dei terzi (articoli 821 segg., 1091 segg.).

Acquisto dell'eredità. - La disciplina dell'acquisto dell'eredità, e dei rapporti che ne dipendono, è unica, sia la delazione avvenuta per legge o per testamento. Apertasi la successione al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, colui che è chiamato alla successione a titolo universale acquista l'eredità, subentrando nella titolarità dei rapporti giuridici ereditarî, come nel possesso dei beni ereditarî, in virtù della semplice delazione. Tuttavia si tratta di un acquisto condizionato sospensivamente per legge all'accettazione in virtù della quale l'acquisto diventa efficace e irrevocabile (non occorre, eccezionalmente l'accettazione nei casi considerati dagli articoli 952 e 953). Prima dell'accettazione colui che è chiamato alla successione - potendo non accettare e incorrere nella prescrizione del diritto di accettare, la quale è di trent'anni dal giorno dell'apertura della successione, o anche rinunciare, e quindi aversi per non mai chiamato (art. 945) - è considerato curatore di diritto dell'eredità; in tale qualità può compiere atti conservativi, di vigilanza (l'apposizione e la rimozione dei sigilli sono regolate dal cod. proc. civ., art. 847 segg.), di temporanea amministrazione dell'eredità, nonché essere convenuto in giudizio per l'eredità, salvo a nominarsi a questa, in tal caso, un curatore speciale, se egli non compare (articoli 964 e 935). Il chiamato, se muore prima di avere accettato o rinunziato l'eredità, trasmette però, come elemento del suo patrimonio, il diritto di accettarla o rinunziarla, ai suoi eredi, i quali possono individualmente accettare o rinunziare; con la conseguenza che, se taluni rinunziano, l'eredità va per intero agli accettanti.

L'accettazione può essere pura e semplice o, nonostante il divieto dell'ereditando, col beneficio d'inventario. La prima può essere espressa o tacita: è espressa quando si assume la qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata; è tacita quando si compie un atto, che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità. L'accettazione con beneficio d'inventario dev'essere formale, e precisamente dev'essere fatta alla cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e iscritta nel registro delle rinunzie ereditarie; essa deve inoltre, a cura del cancelliere, essere, entro un mese, trascritta all'ufficio delle ipoteche e pubblicata nel foglio degli annunzî legali. Se, fra più successibili, alcuno voglia accettare col beneficio, questo si estende a tutti. Non possono essere accettate che col beneficio dell'inventario le eredità devolute alle persone fisiche incapaci o limitatamente capaci di agire e ai corpi morali. Del beneficio d'inventario si dirà più innanzi. Per l'accettazione occorre la capacità normale. In sostituzione degli incapaci accetta il genitore esercente la patria potestà o il tutore con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela; per i corpi morali, l'organo a ciò designato, con l'autorizzazione del governo; l'emancipato e l'inabilitato possono accettare con l'assenso del curatore. L'accettazione è annullabile, quando la volontà dell'accettante sia stata viziata da violenza o dolo; non se da errore, ma la responsabilità dell'erede per i legati ordinati in un testamento ignorato al tempo dell'accettazione è eccezionalmente limitata al valore dell'eredità, salva la legittima.

La rinunzia dev'essere formale, e precisamente dev'essere dichiarata come l'accettazione con beneficio d'inventario. La rinuncia, come l'accettazione, non può essere parziale: perciò il chiamato a titolo universale, che rinunzia, non può, se legittimario, ritenere nulla a titolo di legittima, che è quota d'eredità; viceversa può chiedere, fino a concorrenza della disponibile, i legati a lui fatti. Per la capacità e i vizî del volere valgono le regole indicate a proposito dell'accettazione. Ma la rinunzia non solo può essere revocata su istanza e a vantaggio dei creditori del rinunziante, i quali possono trarre profitto dall'eredità fino a concorrenza dei loro crediti; sì anche può dallo stesso rinunziante essere ritrattata mediante accettazione dell'eredità, purché questa non sia stata già accettata da ulteriori successibili, e salvi i diritti acquistati dai terzi. La rinunzia all'eredità di una persona vivente, come ogni altro patto successorio (art. 1118), è in ogni caso nulla. Indipendentemente da un atto abdicativo, il chiamato è escluso dalla successione, se nel termine stabilito dall'autorità giudiziaria, su istanza di un interessato, non dichiari che accetta o rinunzia l'eredità, o non rispetti i termini stabiliti per l'inventario (articoli 951, 962). Se tutti i successibili a titolo universale (escluso lo stato), abbiano rinunziato, o non ve ne sia uno noto, l'eredità si dice giacente, e viene nominato dal pretore, su istanza di persona interessata o d'ufficio, un curatore, che deve far procedere all'inventario dell'eredità e amministrarla secondo le regole stabilite per l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario, salvo a versare nella cassa dei depositi giudiziarî il danaro trovato o ricavato dall'alienazione di beni ereditarî (articoli 923 segg., 980 segg.).

Effetti dell'acquisto. - Si è già indicato come per effetto della successione ereditaria si confondano i due patrimonî del defunto e dell'erede: in conseguenza l'erede risponde con tutti i beni dei debiti ereditarî e dei suoi. La confusione può tuttavia essere evitata, a iniziativa dell'erede o a iniziativa e in favore dei creditori e dei legatarî del defunto, a cui è rispettivamente concesso il beneficio dell'inventario e quello della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

Il successibile può, al fine indicato, o dichiarare di accettare col beneficio dell'inventario e successivamente procedere all'inventario nelle forme determinate dal codice di procedura civile (art. 866 segg.), o eseguire prima questa operazione e dopo deliberare se accettare, e in che modo, o rinunziare. Bisogna inoltre distinguere, se il successibile si trovi o no nel possesso reale dei beni ereditarî. Nella seconda ipotesi non sono stabiliti termini speciali per la confezione dell'inventario e la deliberazione e si osserva il termine ordinario di prescrizione, a meno che non siano proposte istanze contro il successibile; nella prima ipotesi invece sono stabilite due successive decadenze dal beneficio d'inventario, con la conseguenza che il successibile si ha per erede puro e semplice: entro un primo termine di tre mesi dalla notizia della devoluta eredità deve iniziare e compiere (salvo proroga per il compimento) l'inventario; entro un secondo termine di quaranta giorni deve deliberare, quando non abbia già prima accettato con beneficio d'inventario. Gli stessi termini decorrono, dal giorno stabilito dall'autorità giudiziaria, anche contro il successibile che non sia nel possesso reale, quando siano proposte contro di lui delle istanze, però con la conseguenza dell'esclusione del successibile, in caso d'inosservanza. Queste decadenze non si applicano a coloro che non sono pienamente capaci, se non al compimento dell'anno successivo alla conseguita capacità. Decade dal beneficio anche il successibile, che abbia dolosamente omesso di indicare nell'inventario qualche bene ereditario. L'erede, che accetta con beneficio d'inventario, acquista l'universalità ereditaria; ma, essendo evitata la confusione dei due patrimonî, è tenuto al pagamento dei debiti ereditarî e dei legati solo fino a concorrenza del valore dei beni a lui pervenuti, con la cui cessione ai creditori e ai legatarî, egli può anche liberarsi, e d'altra parte sussistono, anzi non sono soggetti a prescrizione, i diritti fra erede ed eredità (art. 2119). L'erede deve amministrare l'eredità, incorrendo in responsabilità solo per colpa grave, e, sotto pena di essere costretto al pagamento con i beni proprî, deve rendere conto ai creditori e legatarî, i quali possono anche chiedere cauzione per il valore dei mobili. Egli non può alienare gl'immobili e, durante cinque anni dall'accettazione, i mobili che con l'autorizzazione giudiziale e nelle forme appositamente stabilite, sotto pena di decadenza dal beneficio; paga, trascorso un mese dalla pubblicazione dell'accettazione beneficiata "o dal successivo compimento dell'inventario, i creditori e legatarî a misura che si presentano, salvi i diritti di poziorità, e sempre che, su opposizione di qualche interessato, l'autorità giudiziaria non determini l'ordine e il modo dei pagamenti. Esausto l'asse ereditario, a cui carico vanno le spese giustificatamente sopportate dall'erede per l'eredità, i creditori hanno, entro tre anni dall'ultimo pagamento, azione di regresso verso i legatarî (articoli 959 segg. cod. civ.; 875 segg. cod. proc. civ.).

I creditori e i legatarî di quantità del defunto, per evitare gli effetti loro pregiudizievoli della confusione del patrimonio del defunto con quello oberato dell'erede, debbono, a loro volta, avvalersi del beneficio della separazione dei due patrimonî, ancorché l'erede abbia accettato con beneficio d'inventario. Il diritto alla separazione deve esercitarsi entro tre mesi dall'apertura della successione, quanto ai mobili mediante domanda giudiziale (cfr. art. 900 seg. cod. proc. civ.), quanto agli immobili mediante l'iscrizione del credito o del legato su ciascuno degli immobili presso l'ufficio delle ipoteche. La separazione conferisce ai creditori e legatarî separatisti, i quali non abbiano accettato l'erede come debitore per ragion propria, una preferenza, sui beni separati, nel soddisfacimento delle loro ragioni, rispetto così ai creditori e legatarî del defunto non separatisti come ai creditori dell'erede. La separazione non influisce sulla gerarchia originaria dei titoli dei varî creditori (art. 1962), ma viceversa dà modo ai creditori separatisti di essere preferiti ai legatarî così di specie (art. 1033), come di quantità, ancorché separatisti; è regolata quanto agli immobili dalle disposizioni concernenti le ipoteche, salvo che è efficace dall'apertura della successione; può essere fatta cessare dall'erede col pagamento dei creditori e legatarî (articoli 1032, 2054 segg.).

In confronto di chi possiede i beni ereditarî spettano all'erede così le azioni possessorie, anche se egli non sia nel possesso reale (art. 926), come, se l'altro possieda a titolo di erede o senza titolo, la petizione di eredità, la quale deve proporsi davanti l'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione (art. 94 cod. proc. civ.) e tende, attraverso la cognizione sulla qualità di erede dell'attore, alla condanna del possessore, o dei terzi acquirenti da lui, alla restituzione dei beni ereditarî con i relativi frutti; ma l'erede apparente di buona fede risponde come ogni altro possessore di buona fede e sono salvi i diritti che i terzi abbiano acquistati in buona fede e a titolo oneroso dall'erede apparente (art. 933).

Quando vi siano più eredi, i loro rapporti sono così disciplinati.

Gli eredi discendenti legittimi dell'ereditando sono reciprocamente fra loro, e in confronto dei figli naturali (tenuti, a loro volta, all'imputazione già ricordata), specificamente obbligati alla collazione, cioè a conferire nella massa da dividere i beni, che, per provenir loro dal genitore o ulteriore ascendente, la legge considera a essi donati in anticipazione di eredità, salvo che il donante li abbia dispensati dalla collazione. Nella successione per rappresentazione è obbligato alla collazione anche il discendente del donatario, ancorché abbia rinunziato all'eredità di quest'ultimo. Dev'essere conferito tutto ciò che l'erede discendente abbia ricevuto per donazione diretta o indiretta, con i frutti e interessi dal giorno dell'aperta successione, eccettuati i regali d'uso e salvo che l'immobile donato sia perito senza colpa del donatario. La collazione degli immobili si fa o col conferimento in natura dei beni donati, sempre che non siano stati alienati o ipotecati dal donatario, o per imputazione del loro valore, al tempo dell'apertura della successione (tenuto conto dei miglioramenti o deterioramenti), a scelta dell'obbligato; la collazione dei mobili si fa per imputazione del loro valore al tempo della donazione; quella del denaro per imputazione della somma numerica (art. 1001 segg.).

Rispetto ai beni dell'eredità o restituiti, come si è visto, alla medesima, salvo che per i crediti divisibili viene a stabilirsi fra gli eredi una comunione incidentale, di cui ciascuno di essi può sempre, di regola, ottenere lo scioglimento mediante l'azione di divisione, che si propone dinnanzi al foro dell'eredità, come, fino alla divisione, le altre fra eredi e quelle dei creditori ereditarî (art. 94 cod. proc. civ.). La divisione ha carattere dichiarativo, nel senso che ciascun erede è riputato solo e immediato successore nei beni a lui toccati (art. 1034) e deve effettuarsi in natura, poiché ciascuno degli eredi può chiedere la sua parte di tutti i beni mobili e immobili dell'eredità. Quando non si possa addivenire a una divisione amichevole, le norme poste per la divisione giudiziale sono, sia pure con i temperamenti necessarî o opportuni nelle varie circostanze, ispirate a quest'ultimo principio. Stimati i beni secondo il loro valore al tempo della divisione (art. 1041) e determinate le rispettive porzioni ereditarie, si formano, componendoli per quanto è possibile di beni della stessa natura, i lotti, che vengono assegnati agli eredi per estrazione o aggiudicazione (articoli 984 segg. cod. civ.; 882 segg. cod. proc. civ.). Per effetto della divisione i condividenti acquistano sugli immobili divisi ipoteca legale a garanzia del pagamento dei rimborsi e conguagli (art. 1969) e si debbono proporzionalmente vicendevole garanzia per evizioni o turbative. Della divisione possono essere domandati l'annullamento per causa di incapacitȧ, dolo, violenza, e, se gli altri eredi non preferiscono pagare il supplemento in danaro o in natura, e la rescissione per lesione della propria porzione oltre il quarto, anche quando la divisione abbia assunto la forma di un negozio diverso (art. 1035 segg.).

Rispetto ai crediti divisibili e ai debiti e pesi ereditarî non si stabilisce invece una comunione fra gli eredi, fra i quali, nei rapporti esterni e in quelli interni, crediti, debiti e pesi si ripartiscono di diritto in ragione dalle loro quote; sebbene il testatore possa stabilire che pur al pagamento dei debiti gli eredi nei rapporti interni contribuiscano in misura diversa (cfr. anche art. 868 seg.). Pertanto, se, in conseguenza della natura indivisibile o ipotecaria del debito, uno degli eredi paga il debito oltre la sua parte, ha regresso verso gli altri eredi, per la parte di ciascuno. Similmente i crediti o i debiti di uno degli eredi verso l'eredità si estinguono per confusione solo fino a concorrenza della sua parte e quindi egli, come può conseguire dagli altri eredi il pagamento dei crediti per la differenza, così deve imputare i debiti alla sua porzione (articoli 991, 1027 segg.).

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V. anche: beneficio: Beneficio di legge; comunione: Diritto; divisione: Diritto; donazione; fedecommesso; legato; patto: Patto successorio; saisine; testamento (anche per l'esecutore testamentario).

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