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Termine usato nell’antica Roma per indicare molteplici manifestazioni di volontà di autorità costituite in materia giudiziaria, amministrativa e religiosa. Particolarmente importanti erano i decreta magistratuum (fra cui quelli dei pretori, ordinanze obbligatorie per le parti, emanate durante il processo sulla base della causae cognitio) e i decreta principis, che erano le sentenze dell’imperatore pronunciate in prima o seconda istanza Leggi
Decretum Gratiani Prima raccolta di diritto canonico, compilata tra il 1140 e il 1142 dal monaco camaldolese Graziano, che riunì le decisioni dei concili in materia giuridica separandole dalla teologia. L’opera, il cui titolo ufficiale è Concordia discordantium canonum, è divisa in tre parti. Dopo il D., seguitò a manifestarsi un’intensa fioritura di norme canoniche, sia per gli importanti concili ecumenici allora celebrati (il Lateranense III del 1179, il Lateranense IV del 1215), sia per l... Leggi
Corpo normativo della Chiesa cattolica, pubblicato ufficialmente nel 1582 e comprendente il decretum Gratiani e le successive 5 raccolte: il Liber Extra (o decretales), emanato da Gregorio IX nel 1234, il Liber Sextus, emanato da Bonifacio VIII nel 1298, e le Clementinae, promulgate da Clemente V. Successivamente se ne considerarono parte anche le Extravagantes Johannis XXI, raccolta di decretali redatta all’incirca nel 1317 e le Extravagantes communes, raccolta privata... Leggi
In Roma antica, il supremo consiglio dello Stato, costituito, almeno in origine, da persone anziane. Il nome è attribuito, per analogia, anche ad altri consessi di anziani del mondo antico, che avevano funzioni affini. Nel Medioevo s. fu nome di varie magistrature. Nel diritto pubblico moderno, è il nome con cui viene indicata la camera alta in taluni Stati a Parlamento bicamerale (per l’Italia ➔ parlamento). 1. Il S... Leggi
Canonista (n. nella regione di Beauvais 1040 circa - m. Chartres 1116). La sua attività è importante per la partecipazione alla riforma ecclesiastica e alla polemica per le investiture, in cui si mostrò di spirito conciliante. Compose due notevoli raccolte canoniche: Decretum e Panormia, in cui, dietro l'esempio di Burcardo di Worms, riunì i decreti, le lettere, le deliberazioni dei papi e dei concilî, servendo in seguito come fonte... Leggi
Costituzioni pontificie di carattere generale, redatte in forma di lettera e contenenti spesso norme giuridiche. Oggi le lettere d. sono adoperate per la canonizzazione dei santi. Del Corpus iuris canonici fanno parte, insieme con il Decretum Gratiani, le tre raccolte ufficiali di d., quelle di Gregorio IX, Bonifacio VIII e Clemente V. La prima (chiamata anche Liber Extra o extravagantium perché raccoglieva d. quae extra Decretum Gratiani vagabantur) fu curata dal domenicano s... Leggi
Poeta nederlandese (Colonia 1587 - Amsterdam 1679). V. che può essere considerato come il maggiore poeta dei Paesi Bassi, autore inizialmente di liriche d'occasione, poi di poemi didascalici, trovò nella drammaturgia, in specie quella classica, l'espressione più adatta ai suoi ideali di composta solennità, anche se per spirito e contenuto le sue opere sono d'ispirazione prevalentemente cristiana... Leggi
Canonista (sec. 12º), vescovo di S. Giusta in Sardegna (dal 1146 circa). Fu tra i primi discepoli di Graziano; gli è attribuita tradizionalmente (e l'attribuzione è confermata, con qualche riserva parziale, da studî recenti) l'attuale divisione del Decretum del maestro e l'aggiunta di qualche testo, contrassegnato con l'iscrizione Palea. Scrisse inoltre una Summa che è il primo saggio di elaborazione sintetica del Decretum.... Leggi
Teologo e canonista (m. 1185 circa), prof. a Bologna, autore dell'opera Quattuor libri sententiarum, posteriore a quella omonima di Pietro Lombardo del quale subì l'influsso. Tra le dottrine teologiche di cui G. è sostenitore troviamo il cosiddetto nichilismo cristologico che ebbe molti seguaci nel 12º sec. e fu condannato da Alessandro III. Perduta è invece la glossa di G. al Decretum di Graziano che ebbe molta diffusione, ma che conosciamo solo da frequenti citazioni di... Leggi
Costituzione pontificia di carattere generale che, redatta in forma di lettera, conteneva spesso norme giuridiche. Tra le più importanti, le raccolte di d. di Gregorio IX, Bonifacio VIII e Clemente V che fanno parte, con il Decretum di Graziano e le doppie Extravagantes, del Corpus iuris canonici . Oggi le lettere d. sono adoperate per la canonizzazione dei santi.... Leggi
Teologo protestante e storico tedesco (Halle 1870 - ivi 1934). Professore a Strasburgo (1904), a Breslavia (1910), poi (1913) a Halle. Seguace del protestantesimo liberale, ha dato i suoi contributi più importanti nel campo della storia del testo degli apocrifi neotestamentarî e del cristianesimo primitivo (Das Kerygma Petri, 1893; Decretum gelasianum, 1899; Die urchristliche Gemeinden, 1902; Das apostolische Zeitalter, 1905; Die Bibel im Leben der Völker, 1934).... Leggi
Martiri di Tarso in Cilicia sotto Diocleziano. Q. era un bambino in tenera età, e G. sua madre. Ebbe molta fortuna una loro Passione, del tutto leggendaria, in cui la crudeltà dei tormenti e la resistenza dei martiri sono spinte all'inverosimile, tanto che il Decretum Gelasianum la cita come esempio di testo agiografico screditato. Festa il 16 giugno nel Martirologio geronimiano (che pone il loro supplizio ad Antiochia), il 15 luglio nel Martirologio romano.... Leggi
DECRETO (lat. decretum; fr. décret; sp. decreio; ted. Verordnung; ingl. decree, order). - Una qualsiasi manifestazione di volontà di una autorità costituita, in materia giudiziaria, amministrativa o religiosa.Cenni storici. - Nel diritto romano decretum principis è la sentenza dell'imperatore emanata in prima istanza o in grado d'appello, sentenza che, data la posizione acquistata dal principe già durante il periodo classico, può essere creatrice di un nuovo diritto desunto dalle norme vigenti. Leggi
GRAZIANO. - Monaco camaldolese, nato in Italia, residente nel monastero di S. Felice di Bologna, dove insegnava teologia. S'ignora l'anno della sua nascita; è probabile che egli vivesse ancora fra il 1151 e il 1159, ma non, forse, oltre quest'anno. Egli è autore di una collezione sistematica e completa delle leggi ecclesiastiche, molte delle quali non erano allora in alcun modo raccolte o non erano sempre riportate fedelmente e con ordine, onde spesso apparivano in contraddizione fra loro. La data è discussa. Leggi
DECRETISTI. - Con questo nome, allusivo al decretum di Graziano (che fino all'istituzione di apposite cattedre per le decretali extravagantes formò la base dell'unico insegnamento canonistico ordinario) venivano comunemente designati gli studenti e i dottori di diritto canonico, in contrapposto ai legistae o civilistae delle università medievali. Però, con senso più ristretto, nella storia della letteratura del diritto canonico il termine vale a indicare quel gruppo di canonisti che, dalla metà. Leggi
DECRETALISTI. - Questo nome spetta ai compilatori e interpreti delle decretali posteriori al Decretum di Graziano (v. decretali); e, nella storia della giurisprudenza canonica, il periodo successivo a quello dei decretisti si designa appunto come l'età dei decretalisti. Il nuovo periodo si fa iniziare col 1234, cioè dalla promulgazione del Liber extra, la compilazione ufficiale delle decretali extravagantes. Da allora infatti esse prevalgono sia nel campo pratico sia in quello scientifico. Leggi
DECRETALI. - Col nome di Decretales (epistolae decretales) si solevano un tempo indicare le costituzioni pontificie di carattere generale, che, redatte in forma di lettera, contenevano spesso norme di diritto. Canonicamente tali norme, emanate dal sommo pontefice, avevano forza obbligatoria per tutti i fedeli, in virtù della sua suprema podestà giurisdizionale, che racchiude in sé il più ampio potere legislativo, tranne il caso che fossero indirizzate a determinate regioni, o a persone di determinata condizione (leggi particolari o speciali). Leggi
CANONISTI. - Cultori, scrittori e maestri di diritto canonico. Il diritto della Chiesa cominciava a distinguersi dalle altre parti della dottrina religiosa quando la cultura giuridica del mondo antico aveva ormai chiusa la sua fase costruttiva, e volgeva a decadenza. La letteratura canonistica non poté, fin dopo il mille, superare le forme rudimentali della raccolta di fonti e dei libri penitenziali, mentre le nozioni riguardanti la costituzione e le leggi della Chiesa continuavano a essere impartite assieme all'insegnamento della teologia, di cui costituivano quasi una parte pratica. Leggi
PAUCAPALEA. - Canonista italiano del sec. XII. Viene posto fra i primi discepoli di Graziano e considerato come colui che diede al Decretum l'attuale divisione e l'arricchì di qualche testo aggiuntivo. Parecchi testi del Decretum portano, infatti, l'iscrizione Palea, perché introdotti da lui. Si è constatato che essi non sono nei più antichi manoscritti, o che almeno ve ne sono assai pochi, e questi pochi non sono inseriti nel testo ma aggiunti marginalmente. Leggi
CORPUS IURIS CANONICI. - Sotto questo titolo sono riunite le sei collezioni di diritto canonico: il Decreto di Graziano, le Decretali di Gregorio IX, il Liber Sextus di Bonifacio VIII, le Clementine, le Extravagantes Iohannis XXII e le Extravagantes comunes (v. estravaganti decretali). Tuttavia questa espressione fu diversamente applicata nei varî tempi. Leggi
GELASIO I papa. - Figlio di Valerio, africano, secondo il Liber Pontificalis, sebbene egli si professi romano, fu eletto papa il 1° marzo 492, quale successore di Felice III di cui era stato fido consigliere. Nessuna meraviglia, quindi, se dimostrò la medesima intransigenza di lui nei rapporti con Anastasio, imperatore d'Oriente, e con Eufemio, patriarca di Costantinopoli, divisi dall'Occidente causa lo scisma provocato dall'Enoticon di Zenone. Leggi
DIRITTO (fr. droit; sp. derecho; ted. Recht; ingl. law).Sommario: Filosofia del diritto, p. 983; Storia del diritto, p. 986; Etnografia e folklore: il diritto presso i primitivi, p. 987; Il diritto popolare, p. 987; Diritto comparato, p. 989; Diritto pubblico e diritto privato, p. 989; Diritto costituzioale, p. 991; Diritto amministrativo, p. 992; Diritto penale, p. 993; Diritto penale militare, p. 994; Diritto processuale civile, p. 994; Diritto processuale penale, p. 996; Diritto processuale penale militare, p. 997; Diritto civile, p. 997; Diritto commerciale, p. 998; Diritto canonico, p. Leggi