Testamento

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Negozio giuridico revocabile con il quale una persona dispone in forma scritta delle proprie sostanze, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte. Il testatore può disporre della propria sostanza a favore di chi vuole e come vuole. In casi particolari la legge limita questa capacità, nel senso che, per la totalità dell’asse o per una sua quota, permette di disporre solo a favore di certe persone o non permette di disporre a favore di altre.

La legge detta i requisiti di validità del testamento come documento e come negozio giuridico unilaterale. Come documento il testamento è nullo se non è fatto nelle forme di legge (art. 606 c.c.). La legge dispone forme ordinarie di testamento (testamenti ordinari), valide per i comuni casi della vita, e forme straordinarie (testamenti speciali). Le prime sono: il testamento olografo (art. 602 c.c.), che deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore; il testamento pubblico (art. 603 c.c.), che deve essere ricevuto in presenza di due testimoni dal notaio che redige per iscritto le dichiarazioni di volontà del testatore, dandogliene poi lettura sempre in presenza dei testimoni; il testamento segreto (art. 604 c.c.), scritto dal testatore o da un terzo, sottoscritto dal testatore alla fine delle disposizioni (se il documento è tutto redatto dal medesimo) oppure sottoscritto anche in ciascun mezzo foglio unito o separato (se il documento è scritto in tutto o in parte da terzi o con mezzi meccanici), consegnato dal testatore come atto contenente un testamento al notaio in presenza di testimoni. Le seconde sono: il testamento redatto in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (artt. 609-610 c.c.); il testamento a bordo di navi o aeromobili (artt. 611-616 c.c.); il testamento dei militari e assimilati. Il testamento come negozio giuridico unilaterale è disciplinato con riferimento alla capacità del testatore e dei beneficiari e alla volontà testamentaria e relativi vizi. Il testamento è nullo se è determinato dalla violenza fisica subita dal testatore ovvero da causa non idonea (testamento redatto come modello scolastico, ovvero per scherzo).

La disposizione testamentaria può essere impugnata (azione di annullamento) da chiunque vi abbia interesse quando è l’effetto di errore, violenza o dolo (art. 624 c.c.). L’errore sulla persona dell’erede o del legatario è causa invalidante quando dal contesto del testamento o in altro modo non risulti con sicurezza quale persona il testatore abbia inteso nominare: diversamente, se detta ricostruzione si presenta possibile, la disposizione conserva la sua validità (art. 625, co. 1, c.c.). Analogo trattamento ha l’errore sulla cosa: secondo l’art. 625, co. 2, c.c., la disposizione testamentaria ha effetto quando la cosa che ne forma oggetto sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo a quale cosa il testatore abbia inteso riferirsi. Un errore sul motivo, di fatto o di diritto, può provocare l’annullamento della disposizione testamentaria quando il motivo risulti dal tenore dell’atto e sia il solo che abbia determinato il testatore a disporre (art. 624, co. 2, c.c.): anche l’illiceità del motivo è causa di annullamento alle stesse condizioni (art. 626 c.c.). Il dolo e la violenza come vizi della volontà e cause di annullamento non hanno nelle norme in questa materia specifica trattazione: si ritiene pertanto, comunemente, che sia necessario il rinvio a quelle generali dettate per i contratti (art. 1434 ss.; art. 1439 c.c.). L’azione di annullamento derivante dai vizi in questione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse e si prescrive in 5 anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore (art. 624, co. 3, c.c.).

Per quanto concerne le modalità intrinseche della volontà testamentaria in generale, la legge ammette l’apposizione di una condizione sospensiva o risolutiva (art. 633 c.c.), mentre considera non apposto il termine nelle disposizioni a titolo universale (istituzione di erede): anche il modo può essere imposto validamente all’erede o al legatario nelle disposizioni testamentarie. La legge prevede particolari garanzie a favore delle persone alle quali, a seguito del verificarsi della condizione o dell’apposizione di un modo, debbano riconoscersi diritti sull’oggetto dell’eredità (art. 639, 640, 641, 642, 643 c.c.). Gli effetti delle disposizioni testamentarie si producono al momento della morte del testatore, ma sono subordinati alla cosiddetta pubblicazione del testamento (eccezion fatta per il testamento pubblico). Essa consiste nella redazione da parte di un notaio di un verbale nel quale si descrive lo stato del testamento e se ne riproduce il contenuto, facendo menzione della sua apertura se è stato presentato chiuso con il sigillo; il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Al verbale sono uniti la scheda testamentaria (vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni), l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia della sentenza che dichiara la morte presunta. Nel caso in cui il testamento sia stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario. Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali di pubblicazione e del testamento pubblico (art. 620-623 c.c.).

Data la particolare natura del testamento, esso può essere revocato dal testatore in qualsiasi momento: è priva di efficacia ogni clausola o condizione contraria (art. 679 c.c.). La revoca può essere espressa o tacita. La revoca espressa è fatta soltanto con un nuovo testamento o con un atto, ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, nel quale il testatore personalmente dichiara di revocare in tutto o in parte la disposizione anteriore (art. 680 c.c.). La revoca tacita può derivare dalla distruzione di un testamento olografo (a meno che si provi che non era intenzione del testatore revocarlo) e dal ritiro del testamento segreto, quando la scheda testamentaria non possa valere come olografo (artt. 682 s.). Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo, anche se postumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale (art. 687 c.c.).

Il testamento può contenere il riconoscimento di figli naturali, disposizioni per l’educazione dei figli, la nomina di un tutore, di un esecutore testamentario. Le disposizioni testamentarie di carattere non patrimoniale se contenute in un atto che ha la forma del testamento hanno efficacia pur in mancanza di disposizioni di carattere patrimoniale.

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