Tutela del patrimonio culturale

Lessico del XXI Secolo (2013)

tutela del patrimonio culturale


tutèla del patrimònio culturale. – Complesso di azioni intese a proteggere il patrimonio culturale noto, impedendo che possa degradarsi nella sua struttura fisica e nel suo contenuto culturale e assicurandone la conservazione per consegnarlo inalterato alla posterità. Le novità introdotte dalla legislazione del terzo millennio in materia di tutela e sono numerose. Secondo l’art. 3, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (v. ), la tutela «consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione». Per quanto concerne il paesaggio (art. 131, comma 4), la sua tutela «è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime». Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, la tutela rientra nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato, mentre Regioni, Comuni, Città metropolitane e Province sono invitate a cooperare con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'esercizio delle funzioni di tutela, che può essere conferito dal Ministero alle Regioni, tramite forme di intesa e coordinamenti. Alla competenza regionale è demandata la tutela di manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, stampe e incisioni, sempre che tali beni non appartengano allo Stato; le amministrazioni regionali, inoltre, previa specifici accordi con il Ministero, possono esercitare funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, sempre non appartenenti allo Stato. Al fine di assicurare uniformità di valutazione, il Ministero stabilisce criteri di carattere generale per la verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per garantirne la tutela, accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, isolarli o restaurarli, eseguire interventi di interesse archeologico. Il regime vincolistico vige anche nel caso della vendita dei beni culturali da parte dei privati che ne siano proprietari o al trasferimento del loro semplice possesso.

Circolazione internazionale del patrimonio culturale. – Il Ministero esercita il potere di autorizzazione circa l’uscita dei beni dal territorio nazionale: all'interno dell'Unione Europea la procedura è regolata dalla normativa comunitaria, mentre per i paesi extracomunitari si applicano le convenzioni internazionali, in primo luogo la Convenzione UNESCO del 1970, concernente le misure da prendere per impedire ogni illecita esportazione, importazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali. Per la restituzione dei beni rubati o illecitamente esportati, oltre alla direttiva dell’Unione Europea 2001/38/CE, che modifica la direttiva 93/7/CEE, resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell’UNIDROIT del 1995. Nel primo decennio del 3° millennio, in particolare per i reperti archeologici, si sono susseguiti accordi bilaterali con i musei statunitensi grazie al memorandum of understanding Italia-USA, stipulato tra i due governi nel 2001 e rinnovato nel 2011, sull’imposizione di limitazioni all’importazione di materiale archeologico dell'età pre-classica, classica e della Roma imperiale, che prevede diverse possibilità di collaborazione tra istituzioni, tra cui il rientro delle opere d’arte e il prestito a lunga scadenza. Proprio ai 'ritorni' è stata dedicata nel 2007-08 la mostra Nostoi: capolavori ritrovati, allestita a Roma al Quirinale dove sono state esposte circa 70 opere di grande valore, trafugate in Italia negli anni Settanta del Novecento e provenienti da vari musei e collezioni private statunitensi. Tra i reperti archeologici ritornati in Italia, databili tra il 7° sec. a. C. e il 2° d. C. e provenienti dall’Etruria, dal Lazio, dall’area vesuviana, dalla Puglia e dalla Sicilia, si contano vasi attici a figure rosse, ceramiche e bronzi di produzione etrusca, marmi e frammenti di affreschi di epoca romana, a cui si sono aggiunti alcuni oggetti di più antica restituzione. Per fronteggiare il fenomeno della depauperazione del patrimonio culturale italiano, in diretta collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, opera il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che dal 2006 ha anche assunto la funzione di polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutti i reparti dell'Arma dei carabinieri e delle altre forze di polizia, con particolare riferimento all'alimentazione della Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. Si tratta della prima banca dati per l'elaborazione e l'analisi dei fenomeni criminali concernenti i beni culturali e la più ampia al mondo; in essa confluiscono quotidianamente le informazioni descrittive e fotografiche relative ai beni culturali da ricercare, sulla base delle segnalazioni che pervengono dai reparti territoriali dell'Arma, dalle forze di polizia, dalle soprintendenze, dagli uffici doganali e dall’Interpol per i beni all'estero. Il personale addetto può accedere anche al sistema informativo della Conferenza episcopale italiana relativo al patrimonio culturale ecclesiastico. Impostata su interfaccia web, essa consente di individuare e georeferenziare zone a rischio e percorsi legati alla criminalità, interagendo con palmari e personal computer portatili in modo da agevolare la consultazione e l’aggiornamento direttamente sul luogo dell'intervento. Il Comando si è anche dotato di un museo virtuale, in cui è possibile visualizzare alcuni dei beni culturali più significativi recuperati durante i suoi quarant'anni di attività.

CATEGORIE