USUFRUTTO

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)

USUFRUTTO (XXXIV, p. 842)

Domenico PASTINA

Le innovazioni e le modificazioni introdotte dal codice civile del 1942 nella disciplina dell'istituto non hanno carattere sostanziale. Esse derivano, più che altro, da una preoccupazione: quella di contemperare e di regolare nel miglior modo possibile la coesistenza di due diritti su di un medesimo oggetto, eliminando da un lato un'eccessiva disintegrazione del diritto di proprietà e assicurando dall'altro dell'usufruttuario la maggiore possibilità di esercizio del suo diritto e quindi la facoltà di trarre dalla cosa ogni utilità, salvi i limiti posti della legge.

Il nuovo codice non contiene, a differenza di quello abrogato, una definizione dell'usufrutto; essa, tuttavia, attraverso le norme dettate per la disciplina dell'istituto, resta quella fissata dai concetti e dai principî tradizionali, relativi alla classificazione dell'usufrutto quale diritto reale di godimento. Né la diversa formula adottata dal nuovo codice: ma deve rispettarne la destinazione economica, rispetto a quella tradizionale: salva rerum substatia, circa i limiti del diritto dell'usufruttuario, ha influito su tali concetti, ché la nuova espressione sta più esattamente a indicare il vero contenuto della norma.

Varie sono le innovazioni e le modificazioni introdotte dal nuovo codice. Tra le più notevoli, quella della menzione dell'usucapione tra i modi di acquisto dell'usufrutto; in relazione alla confermata temporaneità del diritto, la durata massima di trent'anni ove usufruttuario sia una persona giuridica; la cedibilità del diritto di usufrutto, contrariamente alla formula del vecchio codice, che parlava del solo esercizio di esso; il diritto dell'usufruttuario di conseguire il possesso della cosa, quale presupposto indispensabile del godimento di essa; l'estensione dell'usufrutto alle accessioni della cosa; il nuovo sistema circa la ripartizione dei frutti naturali, per i quali, ove proprietario e usufruttuario si succedano nel godimento della cosa entro il corso di uno stesso anno agrario o di uno stesso più lungo ciclo produttivo, i frutti stessi spettano ad ognuno in proporzione alla durata del rispettivo diritto; il diritto dell'usufruttuario ai miglioramenti eseguiti ed esistenti al tempo della cessazione dell'usufrutto; una più accurata disciplina circa lo sfruttamento di miniere, cave e torbiere, nonché circa l'usufrutto di boschi, di alberi sparsi di alto fusto, di opifici e macchinarî; la unificazione della disciplina delle locazioni fatte dall'usufruttuario; la ripartizione delle spese e degli oneri tra proprietario e usufruttuario; la riduzione del termine di prescrizione, come per gli altri diritti reali di godimento, a vent'anni.

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