Zona economica esclusiva

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Nel diritto internazionale, si definisce zona economica esclusiva la porzione di mare adiacente alle acque territoriali, che può estendersi fino a 200 miglia dalle linee di base dalle quali è misurata l’ampiezza del mare territoriale. Istituita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, la zona economica esclusiva diviene effettiva a seguito della sua formale proclamazione da parte dello Stato costiero.

Rispetto a essa, lo Stato costiero è titolare di diritti esclusivi di sovranità in materia di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse ittiche; ha inoltre giurisdizione in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, nonché in materia di ricerca scientifica marina e protezione dell’ambiente, e può adottare leggi e regolamenti in molteplici settori (come il rilascio di licenze di pesca e per la determinazione delle specie e delle stagioni di pesca).

Lo Stato costiero non può tuttavia impedire agli altri Stati la navigazione e il sorvolo della zona economica esclusiva, come pure il suo utilizzo per la posa di condotte e cavi sottomarini.

Nel 2023 gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno approvato il primo Trattato internazionale sull’Alto Mare per la protezione e la gestione sostenibile delle acque internazionali, ubicate oltre la Zona economica esclusiva, finalizzato alla loro trasformazione entro il 2030 in aree protette (AMP).

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